Sentenza Trib. Firenze n° 2143/2023 del 13 luglio 2023, rel. Calvani, RG 16947/2018 che , per la chiarezza e concisione espositiva (come spessa capita ai maestri di lingua di quella città) e per il vasto numero di questioni affrontate (sostanziali e processuali) , è un ottimo caso-scuola.
Qui riporto solo il breve passaggio sul MOL:
<<Passando alla determinazione degli utili, si ritiene che il criterio basato sul
MOL incrementale sia da considerare il più corretto quando si quantificano gli
utili del contraffattore, perché i costi strutturali o comunque svincolati dalla
contraffazione sarebbero stati sostenuti dalla concorrente anche se non avesse
compiuto l’illecito (TI Milano 10/7/2018).
Ma, se si devono determinare quelli del soggetto danneggiato dalla contraffazione, essi devono scontare tutti i costi, anche fissi, che l’imprenditore sostiene proprio per svolgere la sua attività tipica e che avrebbe sostenuto anche se la concorrenza sleale non fosse stata mai posta in essere>>.
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Lo stesso relatore poi ha emesso un’ordinanza in altra causa che spiega bene i presupposti di tutela dei segreti aziendali ex art. 98 cpi ed in particolare lo stato di secretazione cui vanno soggette le informazioni.
Si tratta di Trib. Firenze ord. 06.02.2023, RG 14188/2022.
Anche qui stante la chiarezza espositiva e l’analitico esame fattuale il provvedimeo costuisce valida guida per casi analoghi futuri circa il concetto di “misure di secretazione” ex art. 98 c.1 lett. c cpi.