Cass. sez. 3 del 28.09.2023 n. 27.562, , rel. Rubino, sul sempre molto disputato art. 170 c.c.:
<<È ben vero infatti che, come affermato nella sentenza impugnata, il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare l’esistenza del fondo, il conferimento in esso del bene assoggettato ad esecuzione e che il creditore fosse consapevole, al momento del perfezionamento dell’atto dal quale deriva l’obbligazione, che questa veniva contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia (intesi in senso lato, ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cosiddette essenziali o indispensabili della famiglia ma anche a soddisfare esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della stessa nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative e al miglioramento delle qualità di vita restandone estranee le ragioni voluttuarie).
L’onere probatorio, per sottrarre il bene costituito in fondo patrimoniale all’azione esecutiva del creditore, è quindi a carico del debitore.
Non è altrettanto corretto però, e neppure trova riscontro nella giurisprudenza della Corte, il passaggio successivo che compie il giudice di merito nel rigettare l’appello dei ricorrenti, ovvero l’affermazione secondo la quale i debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’attività professionale sono di regola contratti per soddisfare i bisogni della famiglia in maniera immediata e diretta, da cui fa discendere che sui garanti gravi l’onere di fornire la prova contraria a questa presunzione.
Qualora infatti, come nella specie si tratti di fideiussione stipulata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di società commerciale (alla quale i coniugi erano interessati, in quanto soci), deve ritenersi che essa abbia invero la immediata e diretta funzione di garantire le obbligazioni commerciali della società, soggetto terzo rispetto al nucleo familiare.
In relazione alla natura del debito garantito non può pertanto in tal caso legittimamente affermarsi l’esistenza di una presunzione secondo la quale la prestazione della garanzia ( così come , come del pari l’assunzione di tutte le obbligazioni connesse all’attività imprenditoriale svolta da uno dei coniugi per il tramite di società commerciali ) sia finalizzata ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia.
Al contrario, deve ritenersi che nell’esercizio dell’attività di impresa o di quella professionale le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l’immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell’attività professionale o commerciale. Solo mediatamente ed indirettamente le relative ricadute economiche si ripercuotono, positivamente o negativamente, sul tenore di vita familiare>>.
E poi:
<Ciò comporta che il semplice richiamo al tipo negoziale (nel caso, la fideiussione) non è sufficiente all’assolvimento, da parte del debitore, dell’onere probatorio volto a sottrarre il bene costituito in fondo patrimoniale alla garanzia dei creditori (in questo senso, Cass. n. 29983 del 2021, Cass. n. 10166 del 2020, Cass. n. 20998 del 2018).
E’ necessario un accertamento caso per caso, in cui il debitore può, per l’assolvimento del proprio onere probatorio, richiamare gli elementi presuntivi in favore di una non diretta finalizzazione delle obbligazioni connesse all’attività professionale di ciascuno dei coniugi ai bisogni della famiglia, mentre, al contrario, il creditore interessato, che intende assoggettare l’immobile costituito in fondo patrimoniale all’esecuzione forzata, potrà compiere un ulteriore passaggio probatorio, fornendo la prova, a fronte di contestazioni in ordine alla estraneità della garanzia prestata ai bisogni della famiglia, che essa sia destinata a soddisfarli in via diretta e immediata, avuto riguardo alla specificità del caso concreto (in questo senso Cass. n. 2904 del 2021), ovvero provare che le obbligazioni della società, e più in generale il positivo andamento della società, conseguente anche alla prestazione della garanzia, fossero direttamente funzionali non già, come è la regola, al buon andamento dell’attività commerciale della società garantita in sé bensì al soddisfacimento dei bisogni della famiglia>>.
Affermazione scivolosa, rischiando di dissolvere la personalità giuridica della società.