Altra interessante decisione del dr. Criscuolo in tema successorio (Cass. sez. II, 27/10/2023 n. 29.891):
<<Rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui (Cass. n. 30079/2019) solo il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal “de cuius”, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella “ab intestato”, in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest’ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario; né vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l’accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto (conf. Cass. n. 25441/2017). Invece, (cfr. Cass. n. 20971/2018) ove il legittimario sia anche erede e proponga un’azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata (conf. Cass. 4400/2011).
E’ stato altresì precisato che (Cass. n. 19527/2005) la disposizione di cui all’art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell’azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d’inventario, non opera nel caso in cui le donazioni e i legati siano fatte a persone chiamate come coeredi, e ciò perché la norma risponde alla “ratio” di evitare che la confusione dei patrimoni del “de cuius” e dell’erede impedisca al donatario e al legatario di verificare l’effettività della lesione della riserva [ndr: cosa nota] e, inoltre, all’esigenza, di cui è fatta menzione nella relazione al progetto definitivo del codice civile, di evitare il contrasto logico ed insanabile fra la responsabilità illimitata dell’erede, nonché il suo obbligo di rispettare gli atti di disposizione del defunto, e l’azione di riduzione della liberalità (conf. Cass. n. 1407/1987; Cass. n. 4270/1984). [ndr: già più interessante]
Infatti, la Corte ha ritenuto che (Cass. n. 18068/2012) è manifestamente infondata la questione di legittimità, per violazione degli artt. 2,3 e 24 Cost., della disposizione dell’art. 564 c.c., comma 1, che condiziona l’ammissibilità dell’azione di riduzione all’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario solo nel caso in cui tale azione venga esercitata nei confronti di un terzo e non anche quando essa sia rivolta verso un coerede, essendo tale norma giustificata: 1) dall’esigenza di porre il convenuto in grado di conoscere l’entità dell’asse ereditario, esigenza maggiormente avvertita per il terzo, in quanto si presume che il coerede possa accertarsi dell’entità dell’asse con mezzi diversi dall’accettazione del beneficiato; 2) dalla “ratio” di evitare il contrasto logico insanabile tra la responsabilità “ultra vires” dell’erede per il pagamento dei debiti e dei legati, il suo obbligo di rispettare integralmente gli effetti degli atti compiuti dal defunto – quindi, anche delle donazioni – e l’azione di riduzione della liberalità; 3) dalla volontà del legislatore di non sacrificare il terzo a vantaggio dei creditori del defunto, i quali, invero, ai sensi dell’art. 557 c.c., comma 3, non approfittano della riduzione solo se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato l’eredità con il beneficio d’inventario.
Poiché tra i destinatari della domanda di simulazione, chiaramente proposta al fine di far accertare la natura liberale dell’atto dissimulato, vi era anche C.B., beneficiario, secondo la tesi dei ricorrenti della donazione di un terreno appartenente alla de cuius e sito in (Omissis), la conclusione circa l’inammissibilità della domanda, in quanto non preceduta dall’accettazione beneficiata non può reputarsi corretta quanto all’azione avanzata nei confronti del fratello, e ciò anche alla luce del carattere personale dell’azione di riduzione che opera sia sul lato attivo (nel senso che ogni legittimario può autonomamente agire per la tutela della propria quota di riserva), sia dal lato passivo, ben potendo esercitarsi l’azione di riduzione nei confronti di un singolo donatario ovvero di un singolo beneficiario delle disposizioni testamentarie, nel rispetto, nel primo caso del criterio cronologico che presiede alla riduzione delle donazioni, e nel secondo caso del criterio di proporzionalità di cui all’art. 558 c.c.
Ne deriva che, ove dimostrata l’esistenza di una donazione dissimulata, a fronte dell’apparente vendita del detto terreno a favore del fratello dei ricorrenti, la medesima donazione ben potrà essere suscettibile di riduzione, se lesiva della quota di legittima degli istanti>>.
E poi:
<<E’ pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che (Cass. n. 22632/2013) qualora il legittimario, ai sensi dell’art. 564 c.c., non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per aver accettato l’eredità senza beneficio d’inventario, non può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l’insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, non potendo ricadere le conseguenze negative del mancato espletamento di quell’onere su soggetti estranei all’assolvimento dello stesso (conf. Cass. n. 3500/1975), sicché occorre adeguare tale principio alla peculiare situazione in esame, che vede la presenza, sempre ove dimostrata la simulazione, di una pluralità di donazioni contenute in un medesimo atto, solo alcune delle quali aggredibili con l’azione di riduzione, stante il mancato rispetto della previsione di cui all’art. 564 c.c. per l’azione esperita verso i donatari non chiamati come coeredi.
In presenza però di donazioni coeve, deve reputarsi applicabile, in assenza di un’indicazione che consenta di invocare il criterio cronologico sopra richiamato, il criterio proporzionale, con la conseguenza che la donazione effettuata a C.B., ove dimostrata in sede di rinvio, potrà essere aggredita dagli attori nei limiti necessari a reintegrare la propria quota, ma in misura non eccedente quella che sarebbe stata la riduzione applicata ove si fosse considerato anche il valore delle donazioni coeve, e considerato il suddetto criterio proporzionale.
Al fine di meglio illustrare tale principio, si ipotizzi che la donazione effettuata in favore di tre donatari veda un’eccedenza rispetto alla disponibile pari ad un valore di 60, dovendo in ipotesi essere ridotta in tale misura, ne consegue che ove la donazione abbia attribuito i beni ai donatari in pari quota, ognuno vedrebbe ridotta la donazione ricevuta, in applicazione della regola proporzionale, per un valore di 20.
Se però, per effetto della previsione di cui all’art. 564 c.c., la domanda di riduzione sia ammissibile solo nei confronti di uno dei donatari, la riduzione non potrà in ogni caso eccedere il valore di 20, che sarebbe stato oggetto di riduzione anche nel caso di ammissibilità della domanda nei confronti di tutti i donatari, non potendo l’omessa accettazione beneficiata da parte del legittimario ripercuotersi in danno del soggetto chiamato come coerede, per il quale non opera la condizione di cui al citato art. 564 c.c.>>