App. Milano 3057 / 2’023 del 30.10.2023, rg 2355/2021.rel. Cortelloni, Sergio Ricci spa c. Sergio Rossi spa:
<<La Corte rileva che una “famiglia di marchi”, per essere tale, presuppone un “marchio capostipite” e altri marchi che riproducono lo stesso nucleo fondamentale, identificativo ed evocativo di determinati prodotti, con eventuali mere varianti grafiche, che, peraltro, devono apparire accessorie e marginali rispetto al nucleo fondamentale considerato.
Nel caso in esame, i segni di Stefano Ricci spa oggetto di disamina, come detto, sono i seguenti: …
Orbene, con riferimento a tali segni, sembra a questa Corte che la possibilità di ravvisare in essi un “nucleo fondamentale comune” incontri un forte ostacolo nel fatto che l’utilizzo delle lettere “SR” avviene – in ciascuno dei marchi considerati – con modalità del tutto particolari e differenti: talvolta, mediante l’impiego di forme “classicheggianti” (1); altre, con l’ulteriore inserimento di una cornice geometrica e decorata, a forma ottagonale, dentro la quale le lettere sono inserite su sfondo bianco (2); ancora, mediante l’utilizzo di decori intrecciati tali da rendere meno riconoscibili ed evidenti le lettere e da evidenziare maggiormente l’aspetto decorativo (3); in un altro caso, mediante l’utilizzo delle lettere con modalità non intrecciate e distanti fra loro, in “stampatello” maiuscolo e aventi fondo bianco /sfumato (4); infine, utilizzando forme moderne e quasi geometriche ove, ancora una volta, il richiamo alle lettere “SR” appare molto meno evidente e riconoscibile (5).
Pertanto, in assenza di un “nucleo fondamentale comune” – che non si ripete in modo costante ed evidente – non sembra possibile ravvisarsi, in concreto, l’esistenza di una “famiglia di marchi”, nel senso auspicato da parte appellante>>