Cass. ord. sez. 2 del 02.11.2023 n. 30.384, rel. Guida:
<<3.1. il dictum del giudice d’appello collima con la giurisprudenza di legittimità che, in passato (Cass. Sez. U., n. 7098/2011), ha chiarito che, in tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell’art. 551 c.c., un legato avente ad oggetto un bene immobile (come nella specie: ed infatti la testatrice ha lasciato al marito l’usufrutto su beni immobili), qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350 c.c., comma 1, n. 5, risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l’automaticità dell’acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l’acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari;
3.2. concorde è la giurisprudenza successiva che, a proposito dei requisiti di forma della rinuncia al legato in sostituzione di legittima relativo a beni immobili, ha ribadito che la rinuncia necessita della forma scritta quando il legato ha per oggetto beni immobili, mentre ove tale situazione non ricorra ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato, tra i quali, tuttavia, non rientra la proposizione dell’azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima (Cass. 29/04/2022, n. 13530);>>