Alessandro Cerri su IPKat segnala una assai interessante decisione della 5 Commissione di ricorso EUIPO 15.11.2023, proc. n° R 1073/2022-5, Consorzio Grana Padano ,
Il consorzio è titolare della DOP “Grana Padano” e ora vuole registrare un marchio collettivo quasi identico.
In primo grado amministrativo la domanda è rigettata ex art. 76.2 reg. 2017/1001 (“La domanda di marchio collettivo UE viene inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo“).
Per l’ufficio non c’è incompatibiità ex lege.
Nemmeno c’è confondibilità in concreto , stanti la diversità sia dei segni che delle reciproche modalità regolamentari di uso (solo sulle forme per la DOP; sulla confezione dei formaggi apporzionati per il marchio collettivo).
Sul presupposto che sia esatto ritenere rilevante la confondibilità, i due aspetti fattuali sono di dubbia sufficienza ad escluderla.
I segni sono infatti assai sinili; la dichiarazione negoziale programmaticaa sulle modalità di uso parrebbe insufficiente , essendo lasciato alla discrezione (giuridica o quanto meno fattuale, anche se in contrasto con la prima) del titolare (profilo da verificare però).
Tema comunuje assai interessante e meritevole di approfondimento.
Va segnalata l’analitica difesa del Consorzio riportata nella decissione