“Checklist di sostenibilità per le piccole imprese”

Il CNDEC ha curato la traduzione (eseguita da Elena Florimo) del documento “Small Business Sustainability Checklist” predisposto nel novembre 2023 dalla International Federation of Accountants.

Qui la pagine dell’originale e qui quella della traduzine nel sito CNDEC.

Documento interessante per l’analiticità e la concretezza delle proposte, divise -secondo l’acronimo ESG- in

i) ENVIRONMENTAL INITIATIVES

ii) SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

iii) GOVERNANCE INITIATIVES

Significativo pure la “Small Business Continuity Checklist” ricordata nel documento (pur se non direttamente legata a temi ESG ma piuttoisto alla sostenibilità cd “interna” e cioè alla “continuità aziendale”

Perplessa decisione di assenza di confondibilità tra due marchi figurativi UE rappresentanti un leone

I marchi a paragone:

Qui sopra il marchio chiesto in registrazione e sub iudice
Qui sopra invece l’anteriorità oppostagli

Merceologicamente sovrapponibili quasi del tutto.

L’appello amminstrativo ravvisava confondibilità e accoglieva l’opposizione basata sull’anteriorità.

Il Tribunale 20.12.2023, T-564/22,. Pierre Balmain c. EUIPO-Story Time, invece, la esclude per la debolezza del marchio anteriore, annullando la decisione del Board of appeal.

Ecco la sintesi finale:

<<The global assessment of the likelihood of confusion

77      A global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the factors taken into account and, in particular, between the similarity of the trade marks and that of the goods or services covered by those marks. Accordingly, a low degree of similarity between those goods or services may be offset by a high degree of similarity between the marks, and vice versa (judgments of 29 September 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, paragraph 17, and of 14 December 2006, Mast-Jägermeister v OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and others), T‑81/03, T‑82/03 and T‑103/03, EU:T:2006:397, paragraph 74).

78      Furthermore, the degree of distinctiveness of the earlier mark, which determines the scope of the protection conferred by that mark, is one of the relevant factors to be taken into account in the context of the global assessment of the likelihood of confusion. The more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion, with the result that marks with a highly distinctive character, either per se or because of their recognition on the market, enjoy broader protection than marks with less distinctive character (judgments of 11 November 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, paragraph 24, and of 29 September 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, paragraph 18; see also judgment of 29 March 2023, Machková v EUIPO – Aceites Almenara (ALMARA SOAP), T‑436/22, not published, EU:T:2023:167, paragraph 96 and the case-law cited). However, in the light of the interdependence between the factors to be taken into account, the existence of a likelihood of confusion cannot automatically be ruled out where the distinctive character of the earlier mark is weak (see, to that effect, judgment of 5 March 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, paragraph 70 and the case-law cited).

79      In practice, where the earlier mark and the mark applied for coincide in an element that is weakly distinctive with regard to the goods or services at issue, the global assessment of the likelihood of confusion does not often lead to a finding that such a likelihood of confusion, within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001, exists (judgments of 12 June 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, paragraph 55; of 18 June 2020, Primart v EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, paragraph 53; and of 18 January 2023, YAplus DBA Yoga Alliance v EUIPO – Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL), T‑443/21, not published, EU:T:2023:7, paragraph 121). Where the elements of similarity between two signs at issue arise from the fact that they have a component with a low degree of inherent distinctiveness in common, the impact of such elements of similarity on the global assessment of the likelihood of confusion is itself low (see judgments of 20 September 2018, Kwizda Holding v EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, paragraph 79 and the case-law cited, and of 20 January 2021, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI), T‑328/17 RENV, not published, EU:T:2021:16, paragraph 64 and the case-law cited).

80      In paragraphs 45 to 50 of the contested decision, the Board of Appeal found that, in the light of the identity or various degrees of similarity, from low to high, of the goods at issue, the average degree of visual similarity and conceptual identity between the marks at issue and the average degree of inherent distinctiveness of the earlier mark, the relevant public, the level of attention of which varied from average to high, was likely to believe that the goods covered by those marks came from the same undertaking or, as the case may be, from economically linked undertakings. It added, in paragraph 52 of that decision, that its assessment would not have been different if it had found that the figurative element representing a lion’s head in the earlier mark, or even that mark taken as a whole, had only a low degree of inherent distinctiveness, in the light of the dominant nature of that element in that mark and the interdependence between the various factors to be taken into account in the global assessment of the likelihood of confusion. It took the view that those assessments were not contrary, in the circumstances of the case, to the case-law of the Court of Justice and the General Court.

81      By its fourth complaint, the applicant disputes, in essence, the Board of Appeal’s assessment that there is a likelihood of confusion in the present case. It submits that the marks at issue, although they both consist of the representation of the same concept, namely a lion’s head, create a different overall impression in the mind of the relevant public. In that regard, it relies on the fact that the representation of such a concept is banal and commonplace in the fashion sector and that the earlier mark has only a low degree of inherent distinctiveness, which, in combination with the other factors in the present case, should have led the Board of Appeal to rule out the existence of a likelihood of confusion.

82      EUIPO disputes the applicant’s arguments. However, in the alternative, should the Court take the view that the earlier mark has a low degree of inherent distinctiveness, it states, in essence, that it endorses the applicant’s claim for annulment on the basis of the single plea in law relied on by the applicant, in accordance with the case-law of the Court of Justice and the General Court which ensures that marks with a low degree of inherent distinctiveness are not overprotected (see paragraph 79 above).

83      In that regard, it must, first, be borne in mind that the Board of Appeal made an error of assessment in finding that the earlier mark had an average degree of inherent distinctiveness, whereas that degree of inherent distinctiveness could only be categorised as low (see paragraph 75 above).

84      As regards the applicant’s argument that the Board of Appeal gave undue importance, in the contested decision, to the conceptual identity between the marks at issue in the context of the global assessment of the likelihood of confusion, it must be borne in mind that, according to the case-law, the purchase of goods in Classes 14 and 25 is based, in principle, particularly on their visual aspect. Clothing and clothing accessories, the purpose of which is to embellish the appearance of the human body, are generally marketed in ‘bricks and mortor’ shops or online shops, as the case may be with the help of sales assistants or advisers and, in the light of those particular marketing conditions, the consumer’s choice is mainly made by looking at them. Consequently, the marks covering those goods will normally be perceived visually prior to or at the time of purchase, with the result that the visual aspect is of greater importance in the global assessment of the likelihood of confusion (see, to that effect, judgment of 18 May 2011, IIC v OHIM – McKenzie (McKENZIE), T‑502/07, not published, EU:T:2011:223, paragraph 50 and the case-law cited).

85      In the present case, in the global assessment of the likelihood of confusion, within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001, the Board of Appeal, by finding that there was a higher than average degree of overall similarity between the marks at issue, attached more importance, in paragraph 49 of the contested decision, to the conceptual comparison of those marks than to the visual comparison, in particular in so far as it found that the differences in the stylisation of the marks were of limited importance in the overall impression created by those marks and therefore did not have sufficient impact to assist consumers in decisively distinguishing between the marks.

86      In so doing, it attached too much importance to the conceptual identity between the marks at issue, since, first, and as is apparent from the case-law cited in paragraph 84 above, the choice of the goods at issue is based mainly on their visual aspect and, secondly, the concept represented in the marks at issue, namely a lion’s head, is used in a banal and commonplace way in the commercial presentation or the decoration of goods in the fashion sector.

87      Consequently, the second part of the second complaint must be upheld and the examination of the present action must be continued by taking into account the error of assessment thus noted.

88      In the light of the case-law cited in paragraphs 78 and 79 above and the finding, made in paragraphs 50 and 51 above, that the representation of a lion’s head is a banal and commonplace decorative motif in the fashion sector, in which consumers are regularly faced with such a motif in the commercial presentation or the decoration of the goods, with the result that that motif has lost its capacity to identify the commercial origin of those goods, it must be held that, even though the marks at issue are conceptually identical, that can be of only limited importance in the global assessment of the likelihood of confusion, since the concept in common to which those marks refer is only weakly distinctive in relation to the goods at issue and can therefore contribute only to a very limited extent towards the function of a mark, which is to identify the origin of those goods and to distinguish them from those with a different origin (see paragraphs 47 and 52 above).

89      In view of the weak distinctive character of the concept which is common to the marks at issue and the weak distinctive character of the earlier mark, considered as a whole, the fact that the marks at issue are visually similar to an average degree was not sufficient to enable the Board of Appeal to find, in the contested decision, that there was a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001, even if the goods at issue were identical.

90      Consequently, the applicant’s fourth complaint must be upheld, inasmuch as the Board of Appeal erred in finding that there was a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001.

91      In view of all of the foregoing considerations, the single plea put forward by the applicant must be upheld, in so far as it is based on the third complaint (see paragraph 76 above), on the second part of the second complaint (see paragraph 87 above) and on the fourth complaint (see paragraph 90 above) and the contested decision must therefore be annulled in so far as the Board of Appeal erred in finding that there was a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001>>.

Sono perplesso sia sulla banalità del segno anteriore, che sulla scarsa somiglianza tra i due segni: quindi complessivcamente pure sul giudizio del Tribunale.

(segnalazione di Anna Maria Stein in IPKat)

L’interpretazione della scheda testamentaria: il legato riferito ai “miei soldi” comprende non solo i depositi bancari di denaro ma anche gli investimenti finanziari in titoli e obbligaizoni

Cass. sez. 2 del 22.12.2023 n. 35.807, rel. Criscuolo (da Onelegale):

<<La ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere la Corte d’Appello, pur ritenendo di accedere ad una nozione estensiva dell’espressioni “soldi” utilizzata dal de cuius, nella sua concreta attuazione compiuto delle affermazioni, in punto di esclusione di alcune componenti, che si presentano del tutto illogiche ed inconciliabili con le premesse argomentative, avendo poi valorizzato una pretesa rinuncia dell’appellata in realtà di contenuto ben diverso.

Si sottolinea che correttamente il de cuius aveva inteso far riferimento non solo al denaro giacente sui conti correnti, ma anche a quello rappresentato da titoli convertibili, suscettibili di generare liquidità mediante semplici operazioni contabili. Era stata correttamente supportata tale conclusione con il richiamo alla volontà evincibile dal testamento tenendo conto del grado di cultura del testatore e della sua mentalità, quale desumibile dalla stessa descrizione che ne faceva la figlia.

In pratica il de cuius, quasi facendo ricorso ad una sineddoche, aveva fatto riferimento ai soldi, ma con l’intento evidente di voler includere nell’espressione anche il denaro investito in titoli convertibili in liquidità con semplici operazioni contabili.

Tuttavia, nel tradurre in pratica tale condivisibile affermazione, la sentenza impugnata ha però escluso dal novero delle componenti patrimoniali sulla cui base calcolare il legato, non solo le quote societarie intestate al de cuius, ma anche le azioni ed obbligazioni.

Trattasi di conclusione che sarebbe in palese contraddizione con la premessa logica che sorregge l’interpretazione del testamento e che si fonda altresì sulla valorizzazione di una rinuncia operata dalla ricorrente ma solo all’equivalente in denaro delle quote di alcune società di cui il de cuius era titolare, ma non anche di tutte le partecipazioni azionarie, specialmente se riferite a società quotate in borsa, per le quali è la stessa regolamentazione del mercato a consentire un’immediata conversione in denaro.>>.

Poi:

<< La sentenza impugnata, compiendo una corretta applicazione dei principi che questa Corte ha dettato in materia di interpretazione delle volontà testamentarie (secondo cui l’interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio “mortis causa”, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, potendosi, ove dal testo dell’atto non emergano con certezza l’effettiva intenzione del “de cuius” e la portata della disposizione, fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita, così ex multis Cass. n. 10882/2018), ha ritenuto che il termine “soldi” fosse stato utilizzato in quanto volto a designare non solo il denaro contante o comunque giacente sui conti correnti, ma tutto ciò che pur essendo investito in altre forme, potesse essere facilmente convertito in denaro mediante semplici operazioni contabili.

Anche il motivo del ricorso incidentale non sottopone a puntuale critica l’esito ermeneutico cui è pervenuto il giudice di appello, ma sottolinea nella sostanza la medesima illogicità delle conclusioni tratte dal giudice di appello, che non sono coerenti con le premesse dalle quali ha pur dichiarato di prendere le mosse.

Assume la A.A. che la portata estensiva della disposizione a titolo di legato, in quanto idonea a ricomprendere ogni forma di investimento mobiliare caratterizzata dalla immediata convertibilità in denaro avrebbe dovuto attrarre nella previsione testamentaria non solo le componenti patrimoniali indicate a pag. 13, ma anche le azioni ed obbligazioni emesse da società quotate in borsa trattandosi di titoli che condividono con quelli espressamente riconosciuti in sentenza, il carattere della immediata convertibilità.

In senso opposto la ricorrente incidentale trae dall’esclusione delle azioni ed obbligazioni ora richiamate l’incoerenza della inclusione nel legato proprio di forme di investimento che in quanto accomunate alle prime, dovrebbero essere coerentemente escluse dal computo di quanto spettante all’attrice.

Trattasi sostanzialmente della denuncia della medesima incoerenza tra premesse del ragionamento ed applicazione concreta che si risolve ad avviso della Corte in un pregiudizio per la posizione della ricorrente principale.

Correttamente è stato richiamato il principio secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014, nonchè da ultimo Cass. n. 7090/2022).

Nella fattispecie si palesa proprio il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Infatti, una volta rilevata la incensurabilità della lettura estensiva della nozione di “soldi” relativa al legato di cui è beneficiaria la A.A., e ritenuto altresì che ciò che connota le componenti incluse nel calcolo del legato è appunto la immediata convertibilità dei titoli in legato con semplici operazioni contabili, è del tutto inconciliabile la successiva affermazione della Corte d’Appello che ha escluso il valore di tutte le azioni ed obbligazioni, trattandosi, soprattutto [non “soprattuto” ma “solamente” per queste!!!] per quelle relative a società quotate in borsa ovvero oggetto di contrattazione su apposti mercati , di titoli aventi una funzione chiaramente di investimento e connotati dalla possibilità di una sollecita ed agevole conversione del loro valore di mercato in denaro.

Nè può sorreggere la coerenza della conclusione della Corte il richiamo alla rinuncia dell’appellata, essendo l’estensione della rinuncia anche alle azioni ed obbligazioni de quibus viziata da una erronea lettura della rinuncia, che la stessa sentenza riporta a pag. 8 essere riferita solo alle quote sociali, e cioè alle partecipazioni a quelle Srl nelle quali il de cuius aveva un ruolo attivo, essendo la partecipazione non funzionale ad una finalità di investimento, ma allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

L’affermazione di cui alla pag. 11 secondo cui la rinuncia nei termini ora esposti si estendesse a tutte le partecipazioni azionarie risulta affetta quindi da una altrettanto insanabile contraddizione con le premesse che sorreggono l’interpretazione delle volontà testamentarie, tradendo quella che era stata la valutazione in punto di estensione del legato.

In accoglimento del primo motivo del ricorso principale la sentenza deve quindi essere cassata per la nullità della motivazione, dovendo il giudice di rinvio procedere a nuovo esame, previa individuazione tra le varie forme di investimento poste in essere dal de cuius di quelle che si presentano come titoli convertibili in denaro mediante semplici operazioni contabili>>.

Il New York Times, e un gruppo di scrittori, citano OpenAI e Microsoft per violazione di copyright, consistente nella riproduzione di articoli (o di loro libri) per allenare la loro Intelligenza Artificiale e nel loro inserimento nell’output

– I –

Il NYT il 27 dicembre dà notizia di aver fatto causa per il saccheggio dei suoi articoli e materiali per allenare ChatGP e altri sistemi di AI e l’uso nell’output dai prompts degli utenti.

Offre pure il link all’atto di citazione. depositato presso il South. Dist. di NY il 27 dicembre 2023 , Case 1:23-cv-11195 .

Qui interessante è la decrizione del funzionamento della generative AI e del suo training, oltre alla storia di OpenAI che -contrariamente agli inizi (solo strategicamente open, allora vien da dire)- open adesso non lo è più , §§ 55 ss.: v. § 75 ss

Le condotte in violazione (con molti esempi reali -screenshot- delle prove eseguite dall’attore, spesso a colori: anzi, viene detto in altro articolo che l’Exhibit J contiene 100 esempi ; lo stesso sito in altro articolo offre il link diretto a questo allegato J) sono:

– Unauthorized Reproduction of Times Works During GPT Model Training,§ 83 ss

– Embodiment of Unauthorized Reproductions and Derivatives of Times Works in
GPT Models, § 98 ss

– Unauthorized Public Display of Times Works in GPT Product Outputs, § 102 ss;

-Unauthorized Retrieval and Dissemination of Current News, § 108 ss.

V. ora su Youtube  l’interessante analisi riga per riga della citazione svolta da Giovanni Ziccardi.

– II –

Giunge poi notizia di analoga iniziativa giudiziaria  (qui però come class action) promossa da scrittori USA. Vedasi la citazione depositata il 19 dicembre 2023 al South. Dist. di NY da Alter, Bird, Branch ed altri contro più o meno gli stessi convenuti. I datasets per il training sono presi da Common Crawl, Webtext, Books1 and 2,  Wikipedia etc, § 72 (lo dice lo stesso OPenAI).

L’allegata modalità seguita per la violazione:

<<90. Defendants used works authored and owned by Plaintiffs in the training of their GPT models, and in doing so reproduced these works and commercially exploited them without a license.
91. While OpenAI and Microsoft have kept the contents of their training data secret, it is likely that, in training their GPT models, they reproduced all or nearly all commercially successful nonfiction books. As OpenAI investor Andreesen Horowitz has admitted, “large language models,” like Defendants’ GPT models, “are trained on something approaching the entire corpus of the written word,” a corpus that would of course include Plaintiffs’ works.
92. The size of the Books2 database—the “internet based books corpora” that
Defendants used to train GPT-3, GPT-3.5, and possibly GPT-4 as well—has led commentators to believe that Books2 is comprised of books scraped from entire pirated online libraries such as LibGen, ZLibrary, or Bibliotik. Shawn Presser, an independent software developer, created an open-source set of training data called Books3, which was intended to give developers, in his words, “OpenAI-grade training data.” The Books3 dataset, similar in size to Books2, was built
from a corpus of pirated copies of books available on the site Bibliotik. Works authored and owned by Plaintiffs Alter, Bird, Branch, Cohen, Linden, Okrent, Sancton, Sides, Schiff, Shapiro, Tolentino, and Winchester are available on Books3, an indication that these works were also likely included in the similarly sized Books2>>.

Vedremo l’esito (magari già la comparsa di costitzione, speriamo)

– III –

“Chat GPT Is Eating the World” pubblica una utile lista delle cause pendenti in USA azionanti il copyright contro l’uso in AI (sono 15 , quasi tutte class actions).

Ci trovi anche il fascicolo processuale della sopra cit. NYT Times c. Microsoft-OpenAI (v. DOCKET,  link diretto qui e qui nei vari Exhibit l’elenco dell’enorme quantità di articoli copiati)

– IV –

Resta però da vedere se allenare  i LARGE LANGUAGE MODELS con materiale protetto ne determini realmente una “riproduzione” sotto il profilo tecnico/informatico: o meglio se tecnicamente si dia un fenomeno che possa giuridicamente qualificarsi “riproduzione”.     Kevin Bryan su X  dice di no ; Lemley-CAsey pure affermano la legittimità per policy reasons . Ma data la norma in vigore, si deve accertare se vi sia o meno riproduzione: in caso positivo, infatti, l’eventuale elaborazione creativa (tutto da vedere se ricorra e come vada giudicata la creatività) non può prescindere dal consenso dei titolari delle opere riprodotte.

Che queste AI richeidano di accedere a materialiper lo più protetti è com,prensibile: lo dice OpenAI (v. Dan Milmo 8 genn. 2023 nel Guardian). Ma non aiuta a risolvere detto dubbio tecnico-giuridico

Sull’azione di riduzione a tutela del legittimario: onere della prova e (soprattutto) modalità di calcolo per valutare l’allegata lesione

Altra importante lezione di diritto pratico successorio da parte del rel. Criscuolo in Cass Sez. II  del 21/12/2023, n. 35.738 (da Onelegale).

Dei tre passi qui riportati, è il terzo quello realmente interessante, il primo essendo scontato. L’irrilevanza processuale della domanda implicita , di cui al  secondo, potrebbe pure essere di qualche intersse praticio

1)   << A tal fine va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del “de cuius” [ovvio]; nè tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell’azione di riduzione, terzo rispetto al testatore (Cass. n. 11737/2013; conf. Cass. n. 27066/2022; Cass. n. 18550/2022, entrambe non massimate).[ovvio]

In presenza di una tale dichiarazione, una volta esclusa la natura confessoria della stessa nei confronti del legittimario, è onere di chi invece ne sostenga la veridicità offrire la corrispondente prova, così che al fine di pervenire al rigetto della domanda di riduzione, la convenuta non poteva limitarsi ad invocare il testamento, ma ne avrebbe dovuto corroborare il contenuto sul piano probatorio.[pure ovvio]

Quanto invece alla ulteriore contestazione circa il riparto dell’onere della prova in tema di azione di riduzione, le critiche del ricorrente, sebbene esulanti dal novero di mere contestazioni tardive, appaiono comunque destituite di fondamento, occorrendo anche su tale questione provvedere ad una correzione della motivazione.

La più recente giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, delineato le regole di riparto dell’onere probatorio in caso di esercizio dell’azione di riduzione, affermando che, in tema di azione di riduzione, l’omessa allegazione nell’atto introduttivo di beni costituenti il “relictum” e di donazioni poste in essere in vita dal “de cuius”, anche in vista dell’imputazione “ex se”, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione,[già più interssante] dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l’attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull’esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell’inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all’esito dell’istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l’esistenza della dedotta lesione (Cass. n. 18199/2020, che ha altresì chiarito che il legittimario ha l’onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonchè, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all’uopo l’indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione; conf. Cass. n. 348/2023)>>.

2)   <<In primo luogo rileva il Collegio che la Corte d’Appello, conformemente al Tribunale (che aveva fatto riferimento al difetto di prova della simulazione della donazione relativa a tale immobile, rectius, donazione indiretta, solo come motivazione ad abundantiam), ha ritenuto che all’accoglimento della richiesta della convenuta ostasse il profilo processuale della formale proposizione di una specifica domanda di simulazione o comunque di accertamento della donazione indiretta, avendo in tal modo mostrato di aderire alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all’obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell’esistenza della stessa (Cass. n. 23403/2022; Cass. n. 19833/2019, con specifico riferimento alle donazioni indirette).

La regola che appare suscettibile di applicazione anche nel caso in cui della donazione voglia tenersi conto ai fini della riunione fittizia ovvero dell’imputazione ex se, avrebbe quindi imposto che vi fosse stata una specifica domanda della convenuta, che i giudici di merito hanno escluso fosse stata proposta.

Tale affermazione non è stata oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, che ritiene di poter superare il problema, assumendo che anche la Corte d’Appello avesse aderito alla tesi, alla quale faceva riferimento il Tribunale, della sufficienza di una proposizione della domanda de qua anche ab implicito>>.

[perchèp mai non dovrebbe ammettersi la domanda giudiziale implicita, se non lede i diritti difensivi di controparte?]

3)    <<L’art. 556 c.c. impone che la riunione fittizia, necessaria per individuare la porzione disponibile, e di riflesso l’ammontare della quota di legittima, debba avvenire sulla base dei criteri dettati in tema di collazione, e precisamente l’art. 747 c.c. dispone che debba aversi riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione.

La giurisprudenza di questa Corte ha conseguentemente affermato che, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell’asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonchè determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso, sicchè quest’ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene – riferito al momento dell’ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali – cui il legittimario avrebbe diritto affinchè ne costituisca l’esatto equivalente (Cass. n. 5320/2016; Cass. n. 6709/2010).

Infatti, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto ed il valore del “donatum” ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (cfr. ex multis Cass. n. 12919/2012).

E’ poi evidente che, qualora la lesione derivi da una disposizione a titolo universale che abbia del tutto pretermesso il legittimario, l’effetto dell’accoglimento dell’azione di riduzione, è il riconoscimento della titolarità di una quota ereditaria a favore del legittimario vittorioso su tutti i beni relitti, quota la cui entità va determinata in misura percentuale secondo il criterio di calcolo seguito dai giudici di merito onde permettere al legittimario stesso di avere una partecipazione alla massa che assicuri l’utile netto della riserva, ma con un incremento che gli permetta altresì di fare fronte in percentuale alla quota di riserva anche ai debiti ereditari.

Se appare corretto il criterio matematico per determinare la quota di riserva, è però vero che l’esito del calcolo è destinato ad essere inciso in maniera significativa dal valore che si attribuisca alle componenti prese in esame per le corrispondenti operazioni.

Si potrebbe, infatti, obiettare che la percentuale di riduzione sia destinata a rimanere immutata quale che sia il valore degli immobili, posto che anche la quota di riserva è determinata in una misura fissa destinata proporzionalmente a variare a seconda del mutamento della base di calcolo (sarebbe a dire che se la quota di riserva è pari ad un terzo, la percentuale di riduzione sarà sempre la stessa, quale che sia il valore dei beni da includere nella riunione fittizia).

Tuttavia, tale affermazione non è condivisibile, occorrendo tenere conto, da un lato, della possibilità che possa esservi un mutamento della stima tra la data di apertura della successione e quella della divisione, differenziato in relazione alla diversa tipologia dei beni caduti in successione, e ciò rileva in particolare nella fattispecie, poichè sono da prendere in considerazione delle donazioni mobiliari di beni aventi un mercato peculiare (come gli oggetti da collezione), che possono significativamente mutare nel tempo.

Ma soprattutto, poichè la riunione fittizia presuppone la detrazione dei debiti dal relictum, e poichè la misura dei debiti è espressa da una somma insuscettibile di mutamento nel tempo, trattandosi di un importo da prendere in esame nel suo valore nominale, è evidente che, se la stima dei beni immobili è minore, maggiore sarà anche l’incidenza dei debiti e minore sarà l’ammontare della quota di riserva da soddisfare in percentuale sui beni relitti.

Ad esempio, si consideri una quota di riserva pari al 50% ed un relictum composto da un unico bene immobile attribuito ad un terzo con testamento, con dei debiti di importo pari a 20 ed una donazione da imputare a carico del legittimario di valore sempre pari a 20: se alla data dell’apertura della successione il bene relitto vale 100, la quota di legittima è pari a 50 (100 – 20 + 20 = 100/2), ma la quota che va riconosciuta sul bene per l’effettiva reintegra è pari al 37,5%, occorrendo tenere conto dell’imputazione ex se e del fatto che al legittimario occorre ancora attribuire beni per un valore di netto di 30, che è quindi la sua partecipazione alla comproprietà del bene caduto in successione, in proporzione al valore del bene relitto (secondo il seguente calcolo 30 – legittima da recuperare -: 80 – valore del relictum al netto dei debiti = X – percentuale da riconoscere al legittimario sul bene relitto -: 100 – valore del bene relitto-, calcolo che permette di far rispondere il legittimario ed il terzo dei debiti in proporzione delle quote ricevute sul bene relitto).

In tal modo il bene relitto sarà attribuito al legittimario per una quota pari a 37,5 ed al terzo per la quota di 62,5, in modo tale che il legittimario risponderà del debito ereditario per 7,5 (che è pari al 37,5 % di 20) percependo 30 al netto dei debiti, ed il terzo per 12,5, (che è pari al 62,5 % di 20) percependo il valore di 50 che è pari alla disponibile.

Se il bene invece, alla data della divisione ovvero della stima nel corso del giudizio, dovesse valere 120, la quota di riserva risulterebbe pari a 60 (120-20+20=120/2), ed al legittimario andrebbe assegnata una contitolarità sul bene relitto di una quota pari al 40%, dovendosi detrarre dalla quota di riserva di 60, l’importo di 20 per effetto dell’imputazione ex se della donazione, spettando quindi a titolo di integrazione della riserva un valore sul bene ancora di 48 (sempre determinato secondo il seguente calcolo 40 – legittima da recuperare: 100 – valore del relictum al netto dei debiti = X – percentuale da riconoscere al legittimario sul bene relitto -: 120 – valore del bene relitto-). In questa ipotesi il legittimario risponderà del debito ereditario per 8 (pari al 40% di 20), mentre al terzo beneficiario sarà attribuita una quota pari a 72, rispondendo dei debiti per 12 (pari al 60% di 20), assicurandosi così che al legittimario vada la quota di 40 al netto dei debiti – da cumulare ai 20 già ricevuti a titolo di donazione – ed al terzo la quota di 60 al netto dei debiti, pari appunto alla disponibile).

E’, quindi, evidente come la corretta individuazione dell’epoca cui far risalire la stima dei beni interessati dalla riunione fittizia non è indifferente e si riflette perciò anche sulla percentuale di comproprietà che spetta al legittimario sui beni relitti.

Nel motivo il ricorrente ha evidenziato a pag. 41 come la stima sulla scorta della quale il Tribunale ha determinato la percentuale di partecipazione alla comunione dell’attore è stata operata sulla base di valori determinati in una data prossima a quella del deposito della CTU, eseguita a circa sei anni dalla data del decesso della E.E..

Il motivo è, quindi, fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, dovendo il giudice di rinvio rinnovare le operazioni di stima ai fini del calcolo della legittima e della percentuale nella quale devono essere ridotte le disposizioni testamentarie, sulla scorta dei valori dei beni interessati dalla riunione fittizia, calcolati alla data d’apertura della successione>>.

Registrazione di licenza di marchio UE chiesta dopo la cessione del marchio stesso, in presenza di dissenso del nuovo tuitolare: un chiaro errore giuridico del Tribunale UE

Palese e dunque strano errore del Trib al Ue in Oy Shaman Spirits Ltd c., EUIPO-Global Drinks Finland Oy, del 22.11.2023, T-679/22 -di cui dà notizia Marcel Pemsel in IPkat.

Il reg. 1001 del 2017 prevede la forma scritta di entrambe le parti solo per la cessione (art. 20.3), non per la licenza (art. 25.3). Per quest’ultima basta la “richiesta” di una delle parti ai limitati fini della registrazione: la forma scritta quindi è solo per detta istanza amministrativa (non per l’atto da registrare) e basta che riguardi il consenso di una sola aprte.

Da noi v. artt. 138-139 cpi (ma non è necessaria forma scritta ad substantiam actus, nemmeno per la cessione).

Irrilevante ciò che dice la normativa secondaria d’esecuzione, che cmq non dice ciò che il T. vorrebbe

Interessante il richiamo dell’art. 27.1 sulla opponibilità , concetto giuridico spesso sfuggente.

Dato il chiaro dettato normativo sui consensi, è irrilevante ragionare sulla opponibilità. Però, se proprio residuasse del dubbio, un contratto opponibile all’acquirente lo deve essere anche nel senso di poter prescindere dal suo consenso per  registrarlo.

Marcel opportunamente ricorda i vantaggi della registrazione del contratto, offrendo pure  il link alle guidelines dell’Ufficio sul punto.

Arrivato in Gazzetta il c.d. Data Act

è ora in GUCE del 22.12.2023 il reg. 2023/2854 del 13-12-2023, cd data act. (permalink QUI).

Riguarda il dirito sui propri dati generati dall’uso di prodotti industriali “connessi” (punto centrale) e servizi ad esso correlati: devono essere effettivamente a disposizione del conctraente che li genera.

Riguarda sia dati personali che non personali.

REgola base: <<I prodotti connessi sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono progettati e forniti in modo tale che i dati dei prodotti e dei servizi correlati, compresi i pertinenti metadati necessari a interpretare e utilizzare tali dati, siano, per impostazione predefinita, accessibili all’utente in modo facile, sicuro, gratuito, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, in modo diretto>> (art. 3.1).

E se l’utente non può accedervi direttamente usando il prodotto? Allora <<i titolari dei dati mettono prontamente a disposizione dell’utente i dati, nonché i pertinenti metadati necessari per interpretare e utilizzare tali dati senza indebito ritardo, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati, in modo facile, sicuro, gratuitamente, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, modo continuo e in tempo reale. Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici, ove tecnicamente fattibile>>, art. 4.1.

Il titolare deve anche metterli a disposizione di terzi, se l’utente così chiede, art. 5.

E’ comminata l’inefficacia di clausole abusive nei contratti B2B, art. 13.

Infine, la parte forse meno vistosa ma assai importante per le in passato paventate difficoltà tecniche: la portabilità tecnica dei dati o meglio il “passaggio tra servizi di trattamento” (capo VI).

Riporto solo l’art. 23: <<I fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano le misure di cui agli articoli 25, 26, 27, 29 e 30 per consentire ai clienti di passare a un servizio di trattamento dei dati, che copre lo stesso tipo di servizio ed è fornito da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, o a un’infrastruttura TIC locale, o, se del caso, di utilizzare più fornitori di servizi di trattamento dei dati contemporaneamente. I fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono ed eliminano in particolare gli ostacoli pre-commerciali, commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che impediscono ai clienti di:

a) risolvere, dopo il termine massimo di preavviso e il completamento positivo del processo di passaggio, conformemente all’articolo 25, il contratto del servizio di trattamento dei dati; b) concludere nuovi contratti con un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati che coprono lo stesso tipo di servizio; c) trasferire i dati esportabili del cliente e risorse digitali a un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati o a un’infrastruttura TIC locale, anche dopo aver beneficiato di un’offerta gratuita; d) conformemente all’articolo 24, conseguire l’equivalenza funzionale nell’utilizzo del nuovo servizio di trattamento dei dati nell’ambiente informatico di un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati che copre il servizio equivalente ; e) disaggregare, ove tecnicamente fattibile, i servizi di trattamento dei dati di cui all’articolo 30, paragrafo 1, da altri servizi di trattamento dei dati forniti dal fornitore di servizi di trattamento dei dati>.

L’art. 20 GDPR sulla portabilità riguarda solo i dati personali.

Inizierà ad applicarsi tra due anni (dal 12 dicembre 2025, art. 50, 2° per.).

 

Sulla responsabilità per le infiltrazioni provenienti da lastrico solare o da terrazzo di proprietà o uso esclusivi

Cass. ord. 14 dicembre 2023 n. 35.027, rel. Giannaccari:

<<Come affermato da questa Corte, in materia di responsabilità per
danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di
proprietà o di uso esclusivo, il paradigma è quello dell’art. 2051 c.c.
avuto riguardo alla posizione del soggetto proprietario o avente l’uso
esclusivo, in ragione del rapporto diretto che esso ha con il bene
potenzialmente dannoso.

E’, inoltre, configurabile una concorrente
responsabilità del Condominio, che, in forza degli artt. 1130 c.c.,
comma 1, n.4 e 1135 c.c., comma 1, n.4, è tenuto a compiere gli atti
conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti
comuni dell’edificio, avuto riguardo alla posizione del soggetto che del
lastrico o della terrazza abbia l’uso esclusivo.
La concorrente responsabilità del Condominio è configurabile nel caso
in cui l’amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi
delle cose comuni ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le
determinazioni di sua competenza in materia di opere di
manutenzione straordinaria ( Cass., Sez. Unite N.9449/2016
Cassazione civile sez. VI, 11/01/2022, n.516).

Il concorso di tali
responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria
della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di
cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di
ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario
esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a
carico del Condominio. Tale concorso di responsabilità si spiega con la
naturale interconnessione esistente tra la superficie del lastrico e
della terrazza a livello, sulla quale si esercita la custodia del titolare
del diritto di uso in via esclusiva, e la struttura immediatamente
sottostante, che costituisce cosa comune, sulla quale la custodia non
può esercitarsi nelle medesime forme ipotizzabili per la copertura
esterna.
In assenza di prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo
del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare o di una
parte di questo (Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 07/02/2017 ) – e
tenuto conto che l’esecuzione di opere di riparazione o di
ricostruzione richiede la necessaria collaborazione del primo e del
condominio – il criterio di riparto previsto per le spese di riparazione o ricostruzione dalla citata disposizione costituisce un parametro
legale rappresentativo di una situazione di fatto, correlata all’uso e
alla custodia della cosa nei termini in essa delineati, valevole anche ai
fini della ripartizione del danno cagionato dalla cosa comune che,
nella sua parte superficiale, sia in uso esclusivo ovvero sia di
proprietà esclusiva, è comunque destinata a svolgere una funzione
anche nell’interesse dell’intero edificio o della parte di questo ad essa
sottostante>>

Decorrenza della prescrizione in caso di ripubblicazione lesiva di immagine intime

L’appello del 9° circuito con sentenza 21.12.2023, caso n° 22-55822, Elden v. Nirvana etc., regola la questione del decorso prescrizionale del risarcimento per child pornography nel noto caso Elden v. Nirvana. Esso riguarda la celeberrima ed iconica immagine del bimbo nudo che nuota appena sotto il pelo dell’acqua (se ben capisco).

Quel bimbo, all’epoca (1991) di quattro mesi ed ora divenuto adulto, fa causa ai Nirvana in base ad una legge ad hoc . Qui però interessa il decorso del termine prescrizionale.

In primo grado la pretesa era stata rigettata per prescrizione, ma ora l’appello la rimette in pista.

(immagine tratta da uno dei risultati di ricerca Google)

Infatti è pur vero che la prima pubblicizione porterebbe alla prescrizione: solo che seguì una ridistribuzine che ll’ha mantenuto in termini.

<<Reading § 2255(b)(1)(B) in this light, we hold that if a
predicate criminal offense occurred when the plaintiff was a
minor, the statute of limitations does not run until ten years
after the victim reasonably discovers a personal injury
resulting from the offense, which may include republication
of the child pornography that was the basis of the predicate
criminal offense. (…)

The allegations in Elden’s complaint are enough to
render the claim timely under 18 U.S.C. § 2255(b)(1)(B).
The complaint alleges that Defendants committed a
predicate offense when they “knowingly possessed,
transported, reproduced, advertised, promoted, presented,
distributed, provided, and obtained commercial child
pornography depicting [Elden].” These alleged violations
began in 1991, when the photograph was taken, and were
ongoing. The violations therefore occurred “while [Elden
was] a minor.” 18 U.S.C. § 2255(a). Elden seeks damages
for “personal injuries” he alleges he suffered “as a result of
such violation[s].” Id. § 2255(a). Elden alleges he suffered
the personal injuries “during the ten years preceding this
action,” including the Defendants’ redistribution of the
Nevermind album in 2021. Because that and other
republications can constitute personal injuries under
§ 2255(b)(1)(B), Elden had ten years from the date of
reasonable discovery of those injuries to file his complaint.
Elden’s complaint covered only injuries discovered in the
preceding ten years, so his claim is timely under 18 U.S.C.
§ 2255(b)(1)(B)>>

Regole di comportamento per i sindaci di società non quotate

I commercialisti presentano le <Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate> 20.12.2023 (segnalazione di Ristrutturazioni Aziendali 21.12.2023)

Documento analitico ed interessante: sarà un riferimento nelle liti in materia ed anzi pure in quelle sulla diligenza dei soli amministratori (cioè senza interessamento dei sindaci).

Riporto solo dei passi su tre punti della parte “3.Doveri del collegio sindacale”.

  • “Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione:… La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione consiste nella verifica della conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica”

e poi: <<La verifica in ordine alla ragionevolezza delle operazioni poste in essere dagli amministratori deve essere attuata ex ante, secondo i parametri propri della diligenza professionale, tenendo altresì in considerazione l’eventuale mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni
preventive che l’operazione da intraprendere richiede, specie in termini di margini di rischio>>

  • <<Norma 3.5. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo: … Per assetto organizzativo si intende: (i) il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, (ii) il complesso procedurale di controllo.
    Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione>>
  • <<Norma 3.7. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile: …. Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall’impresa.
    Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette: – la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione; – la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale; – la produzione di dati attendibili per la formazione dell’informativa societaria>