Cass. sez. I, Ord., 12/12/2023 n. 34 .711, rel. Caiazzo:
Motivo di ricorso in Cass.:
<L’unico motivo denunzia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per aver la Corte d’appello valorizzato il divario reddituale e patrimoniale tra le parti, senza considerare che la parte immobiliare del ricorrente proveniva integralmente dalla sua famiglia per successione ereditaria e che la sua famiglia aveva vissuto esclusivamente delle rendite di tali immobili, non svolgendo quest’ultima attività lavorativa retribuita. Pertanto, il ricorrente assume: che la rilevante suddetta differenza preesisteva al matrimonio, e che l’ex moglie non aveva contribuito alla sua formazione, decidendo di non lavorare per scelta personale, anche dopo la fine del rapporto coniugale nel 2008, dunque la Corte territoriale non si era attenuta ai principi fissati nell’ordinanza del 2021, non accertando il nesso eziologico tra il contributo dell’ex moglie alla conduzione della vita familiare e la formazione del patrimonio dell’ex marito e della stessa ex moglie>.
Insegnamenti della SC:
<La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (SU, n. 18287/18).
Ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo – compensativo, è indispensabile il previo accertamento di un significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, rilevando a tal fine anche la suddivisione del patrimonio operata dal marito durante il matrimonio e dopo la separazione, in favore della moglie. Ne consegue, che ove sia accertato che, a seguito di tali attribuzioni, la situazione patrimoniale degli ex coniugi sia sostanzialmente equivalente – ancorchè costituita, per il marito, da reddito pensionistico e per la moglie da una rendita finanziaria – non sussistono presupposti per l’attribuzione dell’assegno in favore della moglie (Cass., n. 28936/22).
Inoltre, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l’irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (Cass., n. 22738/21). Nella specie, il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia statuito sull’assegno divorzile senza accertare se l’ex moglie avesse apportato un contributo alla formazione del patrimonio dell’ex marito e se la scelta di non svolgere attività lavorativa fosse stata o meno concordata e avesse causato il sacrificio di aspettative professionali e lavorative.
Ora, la Corte territoriale, sul presupposto che nella specie non era contestato l’an, ma solo il quantum dell’assegno, ha affermato che l’ex moglie aveva contribuito alla formazione del patrimonio comune e personale dell’ex marito dedicandosi esclusivamente alla cura delle figlie dello stesso coniuge, dal 1992 almeno sino al 2008 (seguendo il marito nei viaggi all’estero, trasferendosi inizialmente in Svizzera) riducendo l’assegno divorzile a favore della B.B. a Euro 7.000,00 (da Euro 18.000,00) mensili in ragione delle proprietà immobiliari di cui lei era divenuta titolare per le donazioni ricevute in costanza di matrimonio da parte della famiglia del A.A..
Ora, considerando l’incommensurabile squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti, ma soprattutto il contributo fornito dalla ex-moglie alla famiglia, ove si è dedicata esclusivamente alla cura di marito e figlia (nata nel 2008), il giudice di merito ne ha tratto le conseguenze e ha ragionevolmente accertato il diritto della controricorrente all’assegno divorzile, in conformità del principio di diritto sancito nell’ordinanza di questa Corte n. 452/2021.
A tale soluzione non osta il rilievo secondo il quale l’ex moglie non ha lamentato di aver dovuto sacrificare aspettative lavorative nel darsi pienamente alla famiglia e alla figlia, e che l’intero suo patrimonio si sia formato esclusivamente con gli apporti dell’ex coniuge (le donazioni del marito e del suocero: un immobile a Parigi e la comproprietà al 50% di altri due immobili all’estero). Invero, da un lato, come rilevato dalla Corte territoriale, occorre considerare che l’ex moglie non ha più le condizioni e l’età per intraprendere ex novo un lavoro e che il suddetto indubbio contributo apportato alla formazione del patrimonio del ricorrente ha verosimilmente determinato un lauto accrescimento patrimoniale a favore di quest’ultimo>.
Peccato che la SC dimentichi che il presupposto, per far operare detti parametri, sia l’ “assenza di mezzi adeguati” (art. 7.5 legge divorzio). Irrilevante è che non ci sia più comntestazione sull’an ma solo sul quantum, data la generalità del ragionamento condotto.