Le criptovalute presenti nei conti aperti con Celsius apaprtengono a questa e non al titolare del conto (il contratto parla chiaro!)

Così il UNITED STATES BANKRUPTCY COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK 4 gennaio 2023 in sede fallimentare n° Case No. 22-10964 (MG), CELSIUS NETWORK LLC, et al., giudice Glenn

<<The issues before the Court are (a) whether the Terms of Use are a contract by which
complete title and ownership of Earn Assets transferred from Account Holders to Celsius when
the Account Holders deposited cryptocurrency in their Earn Accounts; and (b) if so, whether the
Debtors may sell stablecoins in the ordinary course of business or outside the ordinary course of
business.
For the reasons detailed below, the Court finds, on the evidence before it, that the Terms
of Use formed a valid, enforceable contract between the Debtors and Account Holders, and that
the Terms unambiguously transfer title and ownership of Earn Assets deposited into Earn
Accounts from Accounts Holders to the Debtors. The Court also finds that stablecoins, like
other Earn Assets, are property of the Estates and the Debtors may sell the stablecoins outside of
the ordinary course of business to provide liquidity for these Chapter 11 proceedings>>.

Che poi precisa:
<<To be clear, this finding does not mean holders of Earn Assets will get nothing from the
Debtors.26 Account Holders have unsecured claims against the Debtors in dollars or in kind
(depending on the terms of any confirmed plan). The amount of allowed unsecured claims is
subject to later determination in this case (through the claims allowance process) and may
potentially include damages asserted by Account Holders, including breach of contract, fraud or
other theories of liability>>

V. pagina del sito web della corte (link  a fondo pagina) e link diretto al pdf della  sentenza.

Tre sentenze di merito sulla diffamazione (due delle quali anche sul diritto di cronaca giornalistica)

1) Trib. Pavia n° 41 / 2022 del 13.01.222, RG 129/2021, giudice Forcina;

2) Trib. Roma n° 7972/2022 del 23.05.2022, RG 47190/2018, giudice Di Tullio;

3) Trib. Milano n° 9402/2022 del 30.11.2022, RG 32000/2020.

1) offesa rivolta da condomino all’amministratore in una lettera (già a partire dall’indirizzo!). Il T. si rifà ai criteri risarcitori del Trib. Milano .

<<2.2.2. Per quanto concerne l’ammontare del danno si deve evidenziare che la sua sussistenza deve essere sì oggetto di allegazione e prova, ma quest’ultima può essere fornita anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. in ultimo Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021).
La giurisprudenza di merito ha tenuto conto di una serie di criteri che sono stati poi raccolti dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per l’elaborazione di una tabella di valori per la liquidazione equitativa del danno alla reputazione personale per la diffamazione a mezzo stampa, i quali devono essere qui richiamati nella misura in cui sono compatibili.
Si fa riferimento alla notorietà del diffamante e del diffamato, alla natura della condotta diffamatoria, alla sussistenza di condotte reiterate, all’intensità dell’elemento psicologico in capo all’autore della diffamazione, al mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e alla relativa diffusione, alla natura ed entità delle conseguenze sull’attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno, alla limitata riconoscibilità del diffamato, alla rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi.
Applicando tali criteri al caso di specie, si ritiene che la lesione della reputazione dell’attore sia stata minima. Si deve infatti considerare la scarsa notorietà della parti, l’esiguità della diffusione dell’offesa atteso che appare presumibile che l’epiteto presente sulla busta contenente la raccomandata sia pervenuto alla conoscenza di una ristretta cerchia di soggetti (l’attore, d’altronde, non ha svolto istanze istruttorie sull’esistenza di ulteriori soggetti che abbiano avuto lettura della busta contenente la corrispondenza) da ricondurre per lo più agli agenti postali; dal punto di vista dell’elemento soggettivo occorre considerare che il convenuto non ha mai receduto dalla volontà di qualificare come “idiota” e autore di truffe l’attore ma, anzi, ha perpetrato in tale intento anche con la lettera inviata al difensore dell’attore dopo la contestazione operata da quest’ultimo a seguito della ricezione della missiva oggetto di causa (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte attrice).
Si ritiene, pertanto, che la scarsa diffusività della lesione, unitamente alla intensità del dolo del convenuto conducano alla liquidazione del danno in una misura pari ai valori medio bassi del primo scaglione di riferimento della tabella dianzi menzionata; pertanto, deve riconoscersi in favore dell’attore per la lesione della reputazione la somma di euro 2.500.>>

2) critica giornalistica, domanda del se dicente “leso” respinta (spese di lite liquidate in oltre 11.000 euro):

<<Ritiene il Tribunale che l’articolo per cui è causa costituisce sostanzialmente uno scritto di critica politica, perché il giornalista ha espresso un giudizio su I. D.  e le sua attività di dichiarata promozione culturale, che invece , a suo parere, ha ritenuto finalizzata anche alla realizzazione di obiettivi di diversa natura , ovvero di propaganda russa in occidente.
La critica si concretizza nella manifestazione di un’opinione ed è un giudizio valutativo e come tale soggettivo e non può pretendersi che sia “obiettivo” e neppure, in linea astratta, “vero” o “falso”.
Mentre la cronaca ha ad oggetto la notizia, ovvero una rappresentazione del fatto, che deve essere verificata affinchè il lettore sia informato del reale accadimento, l’esercizio della critica è un’opinione che consiste in un attribuzione di valore e dunque non può che essere fondata sull’interpretazione, necessariamente soggettiva, dell’agente . In definitiva la verità deve essere relativa al fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, Perna, cit.) almeno quanto al suo nucleo essenziale, non anche alla rappresentazione critica dello stesso, conclusione che risponde ai principi enunciati dalla CEDU (cfr. anche sent. IV sez. del 30/06/2015, Peruzzi c. Italia (p. 48) che distingue tra fatto costituente il presupposto della critica e giudizio critico, nonchè corrisponde alla differenza, enunciata dalla Corte di Strasburgo, tra dichiarazioni fattuali e giudizi di valore ( Cass. 07-02-2022, n. 4225).             La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In definitiva nell’ambito del diritto di critica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Cass. 42654/21 Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284, Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola)>>

3) critica giornalistica . Di questa lite tra giornalisti hanno dato ampia notizia i giornali , decidendo sulla domanda risarcitoria avanzata da Fubini contro Belpietro e altri. I fatti esposti in sentenza : <<L’attore ricostruiva l’iter di approvazione del documento programmatico di bilancio presentato dal Governo Italiano alla Commissione Europea nell’ottobre del 2018, doppiamente bocciato prima che nel dicembre prendesse avvio una trattativa all’esito della quale il governo, smentendo le precedenti dichiarazioni di inamovibilità rese dai due vicepresidenti del Consiglio italiano, apportava una rilevante correzione alla manovra, con riduzione del deficit dal 2,4% al 2,04% che scongiurava l’apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia per eccesso di deficit.
Alla vicenda Fubini dedicava due ampi articoli nel mese di novembre nei quali si sottolineavano la sostanziale assenza di proposte di correzione ed il conseguente rischio di apertura della procedura di infrazione. Analoghe considerazioni venivano svolte su tutti i principali organi di stampa, il tutto anche in considerazione delle dichiarazioni costantemente rese dal Vice Presidente della Commissione Europea, Valdis Dombrowskis. Contemporaneamente il Corriere pubblicava pezzi del suo corrispondente a Bruxelles, Ivo Caizzi, che pur riferendo di tentativi di mediazione per una correzione “notevole” ribadiva, in mancanza di accordo, il rischio di procedura di infrazione.
Intervenuta la correzione, in data 19/12/18, che scongiurava l’apertura del procedimento per deficit eccessivo contro l’Italia, in data 31/12/18 Caizzi inviava una missiva al Comitato di Redazione del Corriere che chiedeva di valutare il comportamento del Direttore, Luciano Fontana, per la scarsa copertura offerta alla trattativa tra governo italiano e Commissione.
La notizia veniva ripresa dal quotidiano La Verità in data 8/1/19 con un titolo “Europa, il corrispondente da Bruxelles accusa il Corriere di raccontare balle” che coinvolgeva l’odierno attore, ma non è oggetto di contestazione. Il giorno successivo venivano pubblicati i due articoli qui contestati nei quali si accusava Fubini di avere diffuso notizie false sul rischio di apertura della procedura di infrazione, nascondendo le voci ufficiali sull’esistenza di una trattativa, così condizionando i mercati e favorendo operazioni speculative che mettevano a rischio la stabilità del Paese. L’attore veniva quindi accusato di diffondere fake news che favorivano i nemici dell’Italia, rilevando anche la partecipazione di Fubini al board della Fondazione di Soros. Sulla scorta di queste accuse l’on. Lannutti con altri parlamentari del M5S e della Lega presentavano una interpellanza al Parlamento che chiedeva di valutare se la partecipazione di Fubini alla Fondazione di Soros fosse compatibile con la deontologia professionale e se le informazioni fornite sul Corriere della Sera avessero negativamente influenzato i mercati favorendo gli speculatori. Inoltre Lannutti depositava un esposto alla Procura di Milano ipotizzando una responsabilità penale di Fubini, che depositava memoria difensiva con documentazione. All’esito delle indagini delegate al Nucleo Speciale di Polizia valutaria il fascicolo veniva archiviato in data 14/3/19>>.

La domanda è accolta. <<In sostanza il pezzo in discussione trasmette ai lettori, non troppo velatamente, la suggestione che Fubini sia di fatto un “nemico dell’Italia”, giornalista al soldo dello speculatore Soros per favorirlo in operazioni finanziarie che scommettevano sull’impennata dello spread e il crollo della Borsa. La dedotta falsità della notizia veicolata da Fubini si trasformava anche in palese accusa di avere tradito le sue funzioni come membro della task force europea contro le fake news. (/…) In conclusione, pur alla luce del diritto di critica e di satira quale libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost che potrebbe prevalere sugli interessi individuali alla reputazione rimane non scriminato il sospetto, suggerito ai lettori, di una sostanziale partecipazione di Fubini, membro della fondazione di Soros, a manovre speculative ai danni dei mercati italiani.>>, p. 6/7.

Il capo di condanna: <<Quanto al risarcimento, può essere riconosciuto il danno non patrimoniale che certamente, come sottolineato dai convenuti, non è “in re ipsa”, nel senso che non coincide con la lesione dell’interesse, ma deve essere considerato con riferimento alle conseguenze che ha determinato nella sfera personale del soggetto leso, sotto il profilo del turbamento psichico (sia pure transeunte) e della ripercussione negativa sulla vita sociale e relazionale. Si tratta di evenienze di danno-conseguenza che, laddove non siano allegati effetti di tipo patologico, possono essere valutate e liquidate utilizzando anche elementi di prova fondati sul notorio, prendendo in considerazione un soggetto-tipo nelle stesse condizioni del soggetto leso.
Di tale sofferenza psicologica e lesione della sfera relazionale, conseguenti alla lesione del valore persona garantito dall’ art. 2 Cost., deve necessariamente darsi una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., che al Tribunale tenuto conto da un lato della gravità della notizia ritenuta diffamatoria, dall’altro della diffusione del quotidiano pare di poter liquidare, secondo i parametri usuali di questo foro, in euro 40.000,00, in moneta attuale e comprensivi di interessi ad oggi (e su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo).
A tale importo può essere aggiunta una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/48, trattandosi di sanzione civile che consegue al reato di diffamazione a mezzo stampa, rafforzativa della sanzione penale (cfr. Cass. 14485/00). Invero, la sanzione pecuniaria prevista dall’ art. 12 L. 47/48 -aggiuntiva e non sostitutiva del risarcimento del danno- presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicchè può essere comminata solo all’autore del testo riconosciuto lesivo e può essere liquidata in euro 8.000,00 ciascuno a carico dei giornalisti Mario Giordano e Francesco Luigi Bonazzi sempre in moneta attuale e comprensiva di interessi ad oggi, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.>>

Plagio di opera letteraaria: domanda rigettata dal Tribunale di Milano

Trib, Milano n. 9067/2019 del 09.10.2019, RG 39174 / 2016, rel. Bellesi, sull’oggetto, azione svolta -senza successo- contro (l’erede di) Sebastiano Vassalli per il suo Io Partenope.

Come spesso capita in questi casi, l’opera azionata è una ricostruzione di fatti storici del lontano passato e  basata su fonte comune (qui : vicenda napoletana del 1600 all’epoca dell’Inquisizione). Come pure spesso capita, la domanda fa valere un contatto realmente avvenuto tra le parti.

Inrteressante è l’analisi fattuale del Tribunale circa la comparazione tra le le due opere a paragone, qui non esaminabile in dettaglio.

<<Come è noto, infatti, perché sia ravvisabile il plagio è necessario non solo che l’idea che sta alla base di un’opera sia la medesima dell’opera che si assume plagiata, ma anche che uguale sia il modo concreto di realizzazione dell’opera stessa e che vi sia appropriazione degli elementi creativi dell’opera altrui, tanto da potersi cogliere una vera e propria trasposizione, nell’opera letteraria successiva, del nucleo individualizzante che la caratterizza come originale (in tal senso, fra le altre, Tribunale Milano 11.6.2001 e Tribunale Napoli 23.6.2009). Occorre pertanto verificare se la struttura e dunque gli elementi peculiari in cui si estrinseca la creazione di Fabio Romano (forma interna) siano stati ripresi e fatti propri da Sebastiano Vassalli.
La lettura dei due testi messi a confronto fa emergere una radicale diversità di approccio alla storia di Giulia di Marco, alla cui vita e alle cui vicende entrambi si riferiscono: laddove il libro di Fabio Romano pone in risalto ed enfatizza i profili scandalistici, evidenziati nella quarta di copertina della seconda edizione con una presentazione dell’opera quale “kolossal della passione carnale e del misticismo”, il libro di Sebastiano Vassalli accentua e sottolinea i risvolti più intimi della storia della mistica eretica, giungendo all’esito di una ricerca sulla spiritualità femminile che era iniziata con “La chimera”, la cui protagonista è anch’ella vittima dei pregiudizi culturali di un mondo e di un apparato ecclesiastico che sono espressione del predominio maschile nella società e nella Chiesa>>

Po ad es. :

<<Nella dettagliata elencazione, contenuta nell’atto di citazione, di 73 passaggi del libro di Sebastiano Vassalli, gli attori riportano quelle che definiscono analogie rispetto all’opera del Romano e, nella memoria depositata si sensi dell’art.183 sesto comma n. 1 c.p.c., gli stessi individuano altri 69 punti, assumendo che essi rappresentano altrettante corrispondenze con analoghi passaggi dell’opera del Vassalli.
Tutti i punti evidenziati in citazione e nella memoria vengono indicati anche quale prova del lamentato plagio formale, asserendo gli attori che essi “copiati, o maldestramente rielaborati, formano parte integrante del romanzo” (pag.9 della comparsa conclusionale degli attori).
Al riguardo, il Collegio osserva che nessuno dei passaggi elencati costituisce pedissequa e letterale ripresa delle soluzioni formali già adottate nell’opera del Romano. Sembra pertanto che, relativamente ad essi, gli attori, che lamentano la “palese vicinanza  contenutistica, nonché affinità lessicali, formali e sostanziali”, intendano riferirsi essenzialmente al plagio camuffato, poiché sostengono che le varianti introdotte nell’opera del Vassalli non sono sufficienti ad attribuirle autonomia rispetto alla propria.
Ritiene invece il Tribunale, all’esito di un’attenta e puntuale verifica dei passaggi richiamati, che le cosiddette analogie e corrispondenze rinvenute non siano tali da configurare il plagio.>>

Un caso di rigetto di domanda del titolare di marchio rinomato verso prodotti merceologicamente lontani dai propri

Qualche volta anche ai titolari di marchi assai rinomati non va bene: provbabilmente si può dire che ciò capita quando la rinomanza è molto settoriale.

E’ questo il caso di Trib. Ue T-4/22 del 21.12.2022, Puma SE v. EUIPO + DN solutions co ltd.

Nonostante i segnia  parafone fossero quasi identici (

marchio del richiedente

e

 

marchio [rinomato] dell’opponente
) e nonostante il secondo fosse certamente rinomato, tuttavia l’opposizione è rigettata: troppa lontananza merceologica (Lathes; CNC (computer numerical control) lathes; machining centers; turning center; electric discharge machine’ versus abbigliamento)!

Alcuni spunti sulla nuova (esenzione da) responsabilità europea degli internet provider per i materiali illeciti caricati dagli utenti (artt. 4-8 reg. 2022/2065 Digital Services Act)

Il reg. 2022/2065 del 19.10.2022 disciplina l’esimente delle piattaforme per i materiali illeciti degli utenti (oltre a imporre loro significativi obblighi in positivo, di cui ora non mi occupo).

Si tratta degli artt. 4-8 che sostituiscono gli artt. 12-15 della dir. 2000/31 (art. 89).

Riporto solo alcuni considrando. DA vedere -come sempre- se possano essere ritenuti tradotti in norme giuridiche, visto che per lo più nell’articolato non sono espressamente ripresi.

Fanno giustizia di tanti errori leggibili in dottrina e giurisprudenza sul tema.

<< (17) Le norme sulla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari stabilite nel presente regolamento dovrebbero limitarsi a stabilire i casi in cui il prestatore di servizi intermediari interessato non può essere ritenuto responsabile in relazione ai contenuti illegali forniti dai destinatari del servizio. Tali norme non dovrebbero essere intese come una base per stabilire quando un prestatore può essere ritenuto responsabile, circostanza che deve essere determinata in base alle norme applicabili del diritto dell’Unione o nazionale. Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento dovrebbero inoltre applicarsi in relazione a qualsiasi tipo di responsabilità per qualsiasi tipo di contenuto illegale, indipendentemente dall’oggetto preciso o dalla natura esatta di tali leggi.

(18) Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni. Tali esenzioni non dovrebbero di conseguenza essere disponibili per quanto riguarda la responsabilità relativa alle informazioni fornite non dal destinatario del servizio ma dallo stesso prestatore del servizio intermediario, anche nel caso di informazioni elaborate sotto la responsabilità editoriale di tale prestatore>>.

<< (22) Al fine di beneficiare dell’esenzione dalla responsabilità per i servizi di memorizzazione di informazioni, il prestatore dovrebbe agire immediatamente per rimuovere le attività illegali o i contenuti illegali o per disabilitare l’accesso agli stessi non appena ne venga effettivamente a conoscenza o ne divenga consapevole. La rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell’accesso agli stessi dovrebbe essere effettuata nel rispetto dei diritti fondamentali dei destinatari del servizio, ivi compreso il diritto alla libertà di espressione e di informazione. Il prestatore può effettivamente acquisire tale conoscenza o consapevolezza della natura illegale del contenuto, tra l’altro, mediante indagini volontarie o mediante segnalazioni presentategli da persone o enti conformemente al presente regolamento, nella misura in cui tali segnalazioni sono così sufficientemente precise e adeguatamente motivate da consentire a un operatore economico diligente di individuare ragionevolmente, valutare e, se del caso, contrastare i presunti contenuti illegali. Tuttavia, tale conoscenza o consapevolezza effettiva non può essere considerata acquisita per il solo motivo che tale prestatore è consapevole, in senso generale, del fatto che il suo servizio è utilizzato anche per memorizzare contenuti illegali. Inoltre, la circostanza che il prestatore proceda a un’indicizzazione automatizzata delle informazioni caricate sul suo servizio, che il servizio contenga una funzione di ricerca o che consigli le informazioni in funzione del profilo o delle preferenze dei destinatari del servizio non è un motivo sufficiente per considerare che il prestatore abbia una conoscenza «specifica» di attività illegali realizzate sulla medesima piattaforma o di contenuti illegali ivi memorizzati.>> [il più importante; inspoiegabilm ente omesso nell’articolato nonostanteforti  incertezze dottrinali e sopratuttto giurisrpudenziali ]

<< (26) Al fine di garantire la certezza del diritto e non scoraggiare le attività volte a individuare, identificare e contrastare i contenuti illegali che i prestatori di tutte le categorie di servizi intermediari intraprendano su base volontaria, è opportuno chiarire che il semplice fatto che i prestatori intraprendano tali attività non comporta il venir meno delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, purché tali attività siano svolte in buona fede e in modo diligente. La condizione di agire in buona fede e in modo diligente dovrebbe includere l’agire in modo obiettivo, non discriminatorio e proporzionato, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte e fornendo le necessarie garanzie contro la rimozione ingiustificata di contenuti legali, conformemente agli obiettivi e alle prescrizioni del presente regolamento>>.

<< (28) … A tale riguardo è opportuno ricordare che anche i prestatori di servizi che stabiliscono e agevolano l’architettura logica di base e il corretto funzionamento di internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie, possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, nella misura in cui i loro servizi si qualificano come semplice trasporto, memorizzazione temporanea o memorizzazione di informazioni. Tali servizi comprendono, a seconda dei casi, reti locali senza fili, servizi di sistema dei nomi di dominio (domain name system — DNS), registri dei nomi di dominio di primo livello, registrar, autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, reti private virtuali, motori di ricerca online, servizi di infrastrutture cloud o reti per la diffusione di contenuti che abilitano, localizzano o migliorano le funzioni di altri prestatori di servizi intermediari. Analogamente, i servizi utilizzati per le comunicazioni e i mezzi tecnici attraverso i quali vengono forniti hanno subito una notevole evoluzione, dando luogo a servizi online come il Voice over IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web, in cui la comunicazione avviene tramite un servizio di accesso a internet. Anche tali servizi possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità, nella misura in cui si qualificano come servizi di semplice trasporto, memorizzazione temporanea o memorizzazione di informazioni>>.

Utili indicazioni classificatorie, infine, nel § 29 : <<I servizi intermediari abbracciano una vasta gamma di attività economiche che si svolgono online e che evolvono costantemente per consentire una trasmissione di informazioni rapida, sicura e protetta nonché per garantire la comodità di tutti i partecipanti all’ecosistema online. A titolo di esempio, i servizi intermediari di semplice trasporto includono categorie generiche di servizi quali i punti di interscambio internet, i punti di accesso senza fili, le reti private virtuali, i risolutori e servizi di DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i registrar, le autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, il Voice over IP e altri servizi di comunicazione interpersonale, mentre esempi generici di servizi intermediari di memorizzazione temporanea includono la sola fornitura di reti per la diffusione di contenuti, proxy inversi o proxy di adattamento dei contenuti. Tali servizi sono fondamentali per garantire una trasmissione fluida ed efficiente delle informazioni fornite su internet. Esempi di «servizi di memorizzazione di informazioni» (hosting) includono categorie di servizi quali nuvola informatica, memorizzazione di informazioni di siti web, servizi di referenziazione a pagamento o servizi che consentono la condivisione di informazioni e contenuti online, compresa la condivisione e memorizzazione di file. I servizi intermediari possono essere prestati isolatamente, nel quadro di un altro tipo di servizio intermediario o simultaneamente ad altri servizi intermediari. I fattori che definiscono un servizio specifico come un servizio semplice trasporto, di memorizzazione temporanea o di memorizzazione di informazioni dipendono unicamente dalle funzionalità tecniche, che potrebbero evolvere nel tempo, e dovrebbero essere valutati caso per caso.>>

Il compenso dell’amministratore di s.p.a. (tra delibera assembleare e delibera del CdA per “particolari cariche”)

Trib. Venezia 15.07.2021, n. 1449/2021, RG 8208/2018, rel. Torresan, precisa il rapporto tra il c. 1 e il c. 3 dell’art. 2389 cc:

<<La ratio della disposizione [cioè dell’2389 comma 3]  è quella di conferire ai componenti dell’organo amministrativo la facoltà di deliberare in ordine al compenso di coloro che, al suo interno, rivestono cariche connotate da un particolare ed elevato grado di impegno e di responsabilità : e ciò in ragione del fatto che la quantificazione di tale compenso sottende una valutazione tecnica che si ritiene possa essere formulata nel modo migliore proprio da parte del consiglio stesso.
L’organo amministrativo deve tuttavia rispettare i limiti, inderogabili, dettati dalla legge e dallo statuto, non potendo, l’art. 2389 cod civ. consentire al CdA di eludere la disciplina dell’art. 2389 cod. civ. che attribuisce all’assemblea o allo statuto il potere determinare il compenso degli amministratori, anche al fine di evitare che gli stessi possano autoattribuirsi ed arbitrariamente determinare i propri compensi .
In particolare, qualora lo statuto preveda che l’assemblea determini un ammontare complessivo per la remunerazione dei compensi degli amministratori, compresi quelli che esercitano particolari cariche, il CdA non potrà deliberare compensi ulteriori.
Nel caso in esame, lo statuto di Sitland ( doc. n. 20 di parte attrice) spa espressamente prevede, all’art. 33, che il consiglio di amministrazione possa delegare, nei limiti di cui all’art. 2381 cod. civ., parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.
In tema di remunerazione degli amministratori, l’art. 36 stabilisce, invece, che il compenso degli amministratori sia determinato dell’assemblea all’atto della nomina.
L’art. 36.2 , in conformità a quanto prescritto dall’art. 2389, comma 3, cod. civ., prevede inoltre che la remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, Amministratore o consigliere delegato sia stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del parere del consiglio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall’assemblea.
È quindi chiaro che il compenso attribuito agli amministratori anche se dotati di particolari cariche non può eccedere l’ammontare massimo del compenso determinato dall’assemblea>>.

Preliminare ed errore sulle qualità edificatorie del terreno

Cass. 12.01.2023 n. 639, sez. II, rel. Falaschi:

<<Va pertanto applicato il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui l’errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto non incide sull’identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo ed al rischio che il contraente si assume, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull’utilità economica dell’affare” (Cass. n. 20148 del 2013).
Tale complessiva valutazione delle risultanze processuali, nel caso di specie, non risulta essere stata effettuata dalla Corte territoriale, la quale ha fondato la esistenza dell’errore su un unico elemento che da solo appare risulta privo di decisività.
In assenza di specifiche indicazioni sulla riconoscibilità in concreto delle ragioni abitative manifestate dalla promissaria acquirente – e conosciute dai prominenti venditori – la sola circostanza che il terreno pacificamente non è edificabile non costituisce elemento univoco, né decisivo da cui desumere che l’effettivo interesse perseguito dalla stessa riguardava il terreno per la sua capacità edificatoria.
A parte, inoltre, la formulazione letterale dell’oggetto del contratto, in cui parrebbe non risultare alcuna clausola o pattuizione accessoria, né alcun elemento estrinseco, quale la particolare destinazione urbanistica della zona in cui si trovava il terreno de quo, o una valutazione comparativa del corrispettivo pattuito rispetto all’effettivo valore del suolo, anche in relazione al minor valore rispetto alle aree edificabili circostanti, sintomatici della riconoscibilità dell’errore e della rilevanza essenziale attribuita dalla promissaria acquirente alla capacità edificatoria dell’area.>>

Attenzione dunque quando si negozia un bene con certe caratteristiche desiderate: vanno specificate ed anche nel preliminare!

Perdita della non commercialità dell’ente e automatica qualifica come società di fatto

Cass.  sez. 5, n° 546 del 11.10.2023, rel. D’Aquino:

<< Nel momento in cui l’associazione non riconosciuta, quale ente non commerciale, perde la natura di ente non commerciale, essa viene assoggettata, nel caso in cui si accerti che l’attività già associativa fosse svolta da più associati tra di loro, alla  disciplina degli enti collettivi commerciali (Cass., n. 39789/2021, cit.).

Di conseguenza, stante l’assenza di un formale contratto scritto di società tra i soci, l’attività commerciale svolta tra gli stessi deve ritenersi equiparabile a quella delle società in nome collettivo irregolari (Cass., Sez. Lav., 11 giugno 2010, n. 14084). Nel qual caso, l’intenzionale esercizio in comune tra i soci di un’attività commerciale a scopo di lucro con il conferimento, a tal fine, dei necessari beni o
servizi comporta l’applicazione del regime di trasparenza, «atteso che la disciplina tributaria (artt. 5, terzo comma, lett. b, e 6, terzo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) non richiede, per la tassazione del reddito di una società di fatto, altro requisito se non la ravvisabilità nel suo oggetto dell’esercizio di un’attività commerciale, e che la costituzione di una società è ammessa anche per l’esercizio occasionale di attività economiche» (Cass., Sez. V, 11 marzo 2021, n. 6835; conf. Cass., Sez. V, 24 dicembre 2021, n. 41510).
11. Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: «La perdita della natura decommercializzata dell’attività svolta dagli enti collettivi non societari costituiti nelle forme dell’associazione non riconosciuta e la conseguente qualificazione dell’attività dall’associazione svolta quale attività commerciale comporta, ove la stessa attività venga svolta da più associati in comune tra loro, la qualificazione dell’ente collettivo quale società di fatto e la conseguente applicazione del regime di trasparenza agli associati che siano qualificabili quali soci della medesima società di fatto».   La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio>>.

Onere della prova nella lite sulla responsabilità medica

Cass. sez. III, 29/03/2022 dep. 29/03/2022, n.10.050, rel. Spaziani, sull’oggetto.

Permesso che la nuova disciplina ex legge 24/2017 si applica solo ai fatti ad essa successivi, la Sc così opina.

<<In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – questa Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017, 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all’esatto adempimento, l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26700; Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27606).

Il concetto di “imprevedibilità”, pur lessicalmente esplicativo di una soggettività comportamentale che rientra nell’area della colpa, riferito alla causa impeditiva dell’esatto adempimento, va inteso, precisamente, nel senso oggettivo della “non imputabilità” (art. 1218 c.c.), atteso che la non prevedibilità dell’evento (che si traduce nell’assenza di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell’agente) è giudizio che attiene alla sfera dell’elemento soggettivo dell’illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso. [giusto: la causalità attiene alal condotta, commissiva o omissiva, non a detto evento imprevedibile]

Nelle fattispecie di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali – si è ulteriormente precisato – è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell’interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l’avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico), distinto dalla lesione dell’interesse strumentale di cui all’art. 1174 c.c. (interesse all’esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis) e viene dunque in chiara evidenza il nesso di causalità materiale che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello “di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione” (Cass. 11 novembre 2019, n. 28991; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102).

Il nesso di causalità materiale si atteggia invece diversamente nelle altre obbligazioni contrattuali, ove l’evento lesivo coincide astrattamente con la lesione dell’interesse creditorio. Questa coincidenza non ne esclude, tuttavia, la rilevanza quale elemento costitutivo proprio di tutte le fattispecie di responsabilità contrattuale, la quale, al contrario, trova una esplicita conferma positiva nella portata generale della disposizione (art. 1227 c.c., comma 1) che stabilisce una riduzione del risarcimento nell’ipotesi in cui il fatto colposo del creditore abbia concorso a “cagionare” il danno, ritenendosi tradizionalmente (v. già Cass. 9 gennaio 2001, n. 240) che tale disposizione, a differenza di quella contenuta nel comma 2 del medesimo articolo, si riferisca al “danno-evento” e non al “danno-conseguenza”. [si noti il noto tema del se ricorra l’elemento della causalità materiale nella fattispecie di responsabilità contrattuale e la duplicemente articolata risposta della 3° sezione SC, distinguente tra facere professionale e non]

Non sembra esatto, pertanto, al di fuori delle obbligazioni professionali, parlare di “assorbimento” del danno-evento nella lesione dell’interesse creditorio, secondo un lessico sovente adottato in dottrina, mentre concettualmente più corretta appare la diversa ricostruzione, pur suggerita in dottrina, in termini di prova prima facie.

Avuto riguardo agli illustrati principi, nell’ipotesi – come quella in esame – in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, l’attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l’evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse (nella specie, la perdita del concepito); e’, invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l’inadempimento (ovvero l’adempimento inesatto) è dipeso dall’impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907)>>.

Assegno vitalizio ex art. 580 cc al figlio non riconoscibile per sua scelte di non far rimuovere giudizialmente lo status incompatibile attuale

Interessante precisazione sull’assegno vitalizio ex artt. 580-279 cc da Cass. sez. 1 del 26.10.2022 n° 31.672, rel. Parise:

Premessa generale:

<<Occorre premettere, ricostruendo in estrema sintesi il sistema specialmente come delineato con l’ultima riforma (I. n. 219/2012 e d. legisl. n. 154/2013), che, pur essendo il fatto procreativo e la successiva nascita del figlio i presupposti per il sorgere della responsabilità del genitore ex art. 316 e ss. c.c., questa viene in essere e produce effetti giuridici, compresi quelli di carattere patrimoniale, soltanto a seguito di accertamento dello status, che è requisito essenziale per la piena titolarità e l’esercizio di situazioni giuridiche soggettive derivanti dal rapporto filiale.    In altri termini, il fatto procreativo non determina automaticamente la costituzione del rapporto giuridico di filiazione e la relativa attribuzione con efficacia erga omnes dello status, occorrendo a tal fine, come ben evidenziato dalla dottrina richiamata anche dal controricorrente, o un atto di autoresponsabilità del genitore, o un provvedimento del giudice, o comunque – con riferimento alla filiazione matrimoniale – l’operare del sistema di presunzioni di cui agli artt. 231 ss. c.c..

In quest’ottica di sistema si innesta l’ulteriore rilievo che, in talune fattispecie legali, il fatto procreativo in sé può assumere una ben minore valenza, diversa sia per natura sia per conseguenze giuridiche, poiché può determinare solo il sorgere di una responsabilità patrimoniale limitata del genitore, senza che avvenga la costituzione dello status, come per l’appunto si verifica nelle ipotesi previste dalla legge, derogatorie ed eccezionali, di accertamento cd. indiretto della paternità, nel cui alveo si inquadra la fattispecie disciplinata dall’art. 580 c.c..

Ritiene, infatti, il Collegio di dover dare continuità a quanto affermato da questa Corte con le pronunce sopra citate, secondo cui la ratio della disposizione di cui trattasi è quella di assicurare, in via eccezionale e derogatoria, una tutela patrimoniale successoria sui generis, ossia un diritto di credito nei confronti dell’eredità del genitore biologico, senza attribuzione né della qualità di erede dello status di figlio, ai soggetti sprovvisti di un titolo di stato di filiazione nei confronti del de cuius.

Pertanto il fatto procreativo, come puro fatto materiale, nei casi di accertamento cd. indiretto di paternità connotati dalla “non riconoscibilità” del figlio, determina solo il sorgere di un rapporto obbligatorio ex lege a limitati fini patrimoniali.

Le ipotesi a cui la tutela è certamente riferibile sono quelle in cui il figlio si trova dinanzi ad un ostacolo alla rimozione dello stato di “figlio altrui” non dipendente dalla propria volontà (figli non riconoscibili perché nati da genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salva l’autorizzazione del giudice – art. 250, comma 5, c.c.; figlio infraquattrodicenne non riconoscibile per mancanza di consenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, salva l’autorizzazione del Tribunale – art. 250, commi 3 e 4, come modificato dall’arti, comma 2, lett. d) I.n. 219/2012; figlio privo di assistenza morale e materiale, per il quale siano intervenuti la dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo – art. 11, ultimo comma, I.n. 184/1983- per essere in tale ipotesi il riconoscimento divenuto inefficace).>> [si noti l’elenco di casi di non riconoscibilità].

Ritiene il Collegio che <<nel novero della categoria dei figli “non riconoscibili” propria della fattispecie disciplinata dall’art. 580 c.c., il cui testo è rimasto sostanzialmente immutato dopo l’ultima riforma, che, dunque, né lo ha abrogato, né ne ha specificato l’ambito soggettivo di applicazione, debbano comprendersi anche coloro che, avendo un diverso stato di filiazione, per scelta consapevole non hanno impugnato il precedente riconoscimento o non hanno proposto azione di disconoscimento di paternità, e ciò in linea di continuità evolutiva rispetto a quanto statuito dalla citata Cass. 6365/2004, che ha attribuito rilevanza anche all’impossibilità sopravvenuta, ossia derivante dall’omessa proposizione dell’azione di disconoscimento di paternità entro il termine di decadenza in allora vigente per il figlio, ai fini del riconoscimento ex art. 279 c.c.>>.

<<Nel caso in esame ritiene il Collegio che possano mutuarsi gli stessi principi, con gli opportuni adattamenti. Nello specifico, una volta affermato che il favor veritatis non ha valenza costituzionale., nonché ribadito che è salvaguardato il principio dell’unicità dello stato di filiazione poiché uno solo resta il titolo di stato, subordinare il riconoscimento dei diritti patrimoniali successori del figlio biologico alla rimozione dello status preesistente significherebbe violare il suo diritto all’identità familiare, declinato ex art. 30 Cost. e anche ex art. 8 Cedu, che tutela il diritto alla stabilità dell’identità familiare del figlio in tutti casi in cui, sul piano fattuale e sostanziale, si sia instaurato, per un periodo apprezzabile, un rapporto corrispondente alla genitorialità (cfr. parere consultivo del 10 aprile 2019 Grande Chambre della Corte Europea dei diritti dell’uomo).>>

<<. Da quest’impostazione evolutiva, in linea anche con l’art. 2 Cost. oltre che con l’ordinamento sovranazionale, discende che non può negarsi al figlio, pena la violazione delle citate norme, la possibilità di scegliere tra la minore tutela successoria di cui all’art. 580 c.c., non subordinata alla previa rimozione dello status di figlio altrui, e quella “piena” che gli competerebbe ove facesse giuridicamente accertare la filiazione biologica. Come rimarcato dalla dottrina richiamata anche dal controricorrente, solo attribuendo la suddetta scelta al figlio gli si consente di operare un bilanciamento dipendente da sue valutazioni soggettive e personali correlate a più diritti meritevoli di tutela, ossia solo in tal modo gli si può consentire di decidere di preservare lo status e l’identità familiare con il genitore sociale, in forza di un legame affettivo verosimilmente consolidatosi in maniera continuativa per anni, senza dovere, al contempo, rinunciare ad ottenere quanto dovuto dal genitore biologico per i limitati diritti patrimoniali successori previsti dalla legge.>>

Principio di diritto ex art. 384 c.p.c.: “Il diritto all’assegno vitalizio di cui all’art. 580 c.c., che sorge “ex lege” per responsabilità patrimoniale del genitore biologico avente fonte nel fatto procreativo, spetta anche al figlio che abbia già il diverso “status” di figlio altrui e nel novero dei figli “non riconoscibili” devono comprendersi anche coloro che, avendo un diverso stato di filiazione, per scelta consapevole non hanno impugnato il precedente riconoscimento o non hanno proposto azione di disconoscimento di paternità, non potendo negarsi al figlio, pena la violazione degli artt. 2 e 30 Cost. e 8CEDU, la possibilità di scegliere tra la minore tutela successoria di cui all’art. 580 c.c., conservando la stabilità della sua identità familiare precedente, e quella “piena” che gli competerebbe ove facesse giuridicamente accertare la filiazione biologica”.