Sta già quasi scemando l’attenzione verso il tema della responsabilità del provider per gli illeciti commessi dagli utenti tramite la sua piattaforma.
Francesca Santoro su Altalex ci notizia di Trib. Roma n. 6532/2023 del 12/10/2023, RG n. 5367/2019, Vimeo c. RTI, rel. Tucci.
La corte segue l’orientamento dominante basato sulla infruibilità dell’esenzione da parte dell’hosting cd attivo, fatto proprio da Cass. 7708 del 2019.
Che però non convince: la correponsabilità è regolata dalla’rt. 2055 cc per cui la colpa deve riguardare le singole opere azionate. A meno di aprire ad un dolo eventuale o colpa con previsione: ma va argomentato in tale senso.
Più interessnte è il cenno alle techniche di fingerpringing , DA INQAUDRASRE APPUNTO NELLA FAttispecie di responsabilità aquiliana. Solo che per far scattare l’esenzione ex art- 16 d lgs 70-2003 bisogna provare che era “effettivamente a conoscenza”: e non si può dire che, prima della diffida, Vimeo lo era o meglio che, adottando questa o quella misura, lo sarebbe certametne stato (misure adottabili ma fino a che livello di costo, poi? Tema difficile: è come per le misure di sicurezze a carico delle banche. Solo che queste rischiano un inadempimento verso i correntisti/controparti contrattuali, mentre Vimeo rischia l’illecito aquiliano: e c’è differenza tra i due casi per la soglia di costo, se -nell’ipotesi contrattuale -nulla è stato patutito ?).