Diritto di marchio tra parodia e free speech: nuova applicazione di Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC, del 2023 da parte del 9 circuito

Lisa Ramsey su Mastodon ci notizia di PUNCHBOWL, INC., vs. AJ PRESS, LLC, appello 9 circuito, 12.01.2024, No.21-55881.

La decisione è abbastanza facile.

Applica la regola, posta da Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products del 2023, per cui il Roger test (esonero da legge marchi se c’è A) vero free speech/rilevanza artistica, e B) assenza di esplicit misleading del consumatori) non si applica quando il segno altrui è usato come marchio.

REgola di buon senso, emergente pure dal nostro art. 21 cod. propr. ind. (ove però manca una previsione regolante il conflitto tra marchio ed esercizio della livbertà di espressione)

Sui patti successori (art. 458 cc)

Cass. sez. II sent. 09/01/2024, n. 722, rel. Rolfi:

<<Questa Corte ha, anche recentemente, chiarito che, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all’art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello jus poenitendi; 4) se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 14110 del 24/05/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1683 del 16/02/1995).

Ulteriormente, questa Corte ha chiarito che, in tema di patti successori, l’atto mortis causa, rilevante gli effetti di cui all’art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull’oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l’attribuzione deve concernere l’id quod superest, ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell’apertura della successione (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 18198 del 02/09/2020).

Occorre poi rammentare che, in fattispecie affine a quella oggetto del presente ricorso, questa Corte ha ritenuto che l’assunzione tra fratelli dell’obbligo di conguaglio per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dal genitore non violi il divieto di patti successori, non concernendo i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24291 del 27/11/2015).

Di tali principi, pur in parte richiamati nella decisione impugnata, la Corte d’appello di Milano, nell’affermare il contrasto della scrittura del 15 novembre 2008 con il disposto di cui all’art. 458 c.c., non risulta avere fatto buon governo.

La Corte territoriale, invero, ha ritenuto di ricondurre la scrittura in questione all’ambito dei patti successori sulla scorta della considerazione che le pattuizioni contenute nella scrittura medesima miravano ad operare un riequilibrio tra le posizioni patrimoniali di figli dopo che solo alcuni di essi avevano ricevuto donazioni – peraltro non ben inquadrate nella decisione stessa – da parte dei genitori, concludendo che con tale riequilibrio si era mirato ad operare una ripartizione anticipata delle quote ereditarie tra i futuri aventi diritto alla successione, rinunciando a muovere contestazioni su eventuali lesioni della quota di legittima a ciascun erede spettante.

È agevole notare, tuttavia, che, in tal modo, la Corte territoriale ha omesso di verificare la presenza di almeno due dei presupposti individuati da questa Corte ai fini dell’applicazione dell”art. 458 c.c., e cioè, da un lato, se i promittenti – e cioè i genitori delle odierne parti – avessero inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello jus poenitendi e, dall’altro lato, se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, avesse luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato, dovendosi osservare, anzi, che la stessa scrittura, pur riconducendo ai genitori – e non all’odierno controricorrente, formale titolare – il promesso trasferimento delle quote della società, veniva a qualificare lo stesso come donazione e non come attribuzione mortis causa.

Le conclusioni cui la Corte territoriale è pervenuta risultano, poi, ancora più fragili ove si consideri che la stessa – senza alcuna valutazione del patrimonio complessivo dei genitori disponenti – ha postulato apoditticamente sia che l’intesa in questione venisse in sostanza ad investire i due futuri assi ereditari dei genitori nel loro complesso sia che le attribuzioni convenute nella scrittura fossero finalizzare ad evitare future contestazioni in tema di lesione di legittima.

In alcun modo, invece, la Corte territoriale ha verificato se le attribuzioni contemplate nella scrittura mirassero più semplicemente ad operare un riequilibrio delle posizioni patrimoniali unicamente in considerazione delle donazioni già conseguite da alcuni dei figli, e senza in alcun modo inserire funzionalmente tale riequilibrio nell’ambito della futura successione di ciascuno dei genitori, profilo, quest’ultimo, che anzi non appare in alcun modo desumibile in modo inequivoco dal tenore della scrittura stessa.

Vi è da dire, ulteriormente, che da quest’ultima non emerge neppure una volontà abdicativa dei paciscenti in ordine all’assetto delle future successioni, atteso che le espressioni impiegate nella scrittura – ritenute invece pregnanti dalla decisione impugnata – non presentano alcun univoco riferimento alle successioni medesime (considerato, come già fece la citata Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24291 del 27/11/2015, “che, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al “de cuius” al momento della morte – al netto dei debiti – maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto; pertanto, siffatta lesione intanto può configurarsi in quanto sia verificata con riferimento alla consistenza del patrimonio al momento della morte del de cuius, momento fino al quale esso può incrementarsi per successivi acquisti”) ed anzi, proprio sulla scorta del tenore letterale della scrittura, appaiono riferibili, non agli assetti delle future successioni, bensì alle “situazioni patrimoniali pregresse”, per usare proprio una locuzione contenuta nella scrittura medesima.

Ribadito, allora, il principio per cui l’impegno assunto da fratelli, d’intesa con i genitori, di procedere a forme di conguaglio o compensazione per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dai genitori non viola il divieto di patti successori, in quanto non viene ad investire i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore ed anzi non trova in quest’ultima il presupposto causale, si deve concludere che la decisione della Corte territoriale ha erroneamente ritenuto di ravvisare, in simile pattuizione, una ipotesi di violazione del disposto di cui all’art. 458 c.c.>>

Purtroppo non è dato leggere la scrittura 15 novembre 2008 impugnata

Appello Roma conferma la responsabilità di Vimeo quale hosting provider attivo nella lite con RTI

Sta già quasi scemando l’attenzione verso il tema della responsabilità del provider per gli illeciti commessi dagli utenti tramite la sua piattaforma.

Francesca Santoro su Altalex ci notizia di Trib. Roma n. 6532/2023 del 12/10/2023, RG n. 5367/2019, Vimeo c. RTI, rel. Tucci.

La corte segue l’orientamento dominante basato sulla infruibilità dell’esenzione da parte dell’hosting cd attivo, fatto proprio da Cass. 7708 del 2019.

Che però non convince: la correponsabilità è regolata dalla’rt. 2055 cc per cui la colpa deve riguardare le singole opere azionate. A meno di aprire ad un dolo eventuale o colpa con previsione: ma va argomentato in tale senso.

Più interessnte è il cenno alle techniche di fingerpringing , DA INQAUDRASRE APPUNTO NELLA FAttispecie di responsabilità aquiliana.  Solo che per far scattare l’esenzione ex art- 16 d lgs 70-2003 bisogna provare che era “effettivamente a conoscenza”: e non si può dire che, prima della diffida, Vimeo lo era o meglio che, adottando questa o quella misura, lo sarebbe certametne stato  (misure adottabili ma fino a che livello di costo, poi? Tema difficile: è come per le misure di sicurezze a carico delle banche. Solo che queste rischiano un inadempimento verso i correntisti/controparti contrattuali, mentre Vimeo rischia l’illecito aquiliano: e c’è differenza tra i due casi per la soglia di costo, se -nell’ipotesi contrattuale -nulla è stato patutito ?).

La targa dei veicoli costituisce “dato personale”

Cass. Sez. I, Ord.  18/12/2023, n. 35.256 rel. Campese:

<<2.2. E’ indubbio che l’ informazione di cui si discute – la targa di un autoveicolo, in quanto riferita a soggetto identificato o identificabile – deve considerarsi dato personale>>.

<<2.5. Il Collegio, inoltre, è conscio del fatto che dal dato personale della targa, consultando il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), è possibile risalire solo al nominativo dell’ intestatario del veicolo che, in astratto, potrebbe anche non esserne l’effettivo utilizzatore o, addirittura, essere una persona giuridica – non oggetto di tutela da parte del GDPR – o un soggetto diverso dall’effettivo proprietario. 2.5.1. Tuttavia l’affermazione del tribunale secondo cui Il numero di targa dei veicoli costituisce in una percentuale statisticamente preponderante un dato personale idoneo a risalire alla persona dell’utilizzatore del parcometro, consentendone, dunque, la profilazione, onde il trattamento non può dirsi irrilevante sotto questo profilo, in quanto fondata su valutazione evidentemente fattuale, non è ulteriormente sindacabile in questa sede (se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti in cui il già richiamato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 lo consente. Nessuna specifica censura in tal senso, tuttavia, è stata prospettata dalla odierna ricorrente), sicchè la doglianza finisce con il sostanziarsi in una inammissibile richiesta di rivisitazione di detta valutazione, così mostrando, ancora una volta, di non considerare che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. le pronunce di legittimità già rinvenibili alla fine del p. 1.3.4. di questa motivazione)>>

Non mi pare esatto. E’  vero che il concetto è delineato in termini ampi dall’art. 4 n.1 GDPR. E’ pure vero tuttavia che la ratio della normativa protettiva sta nel permettere all’interessato la scelta di quanto e come divulgare ciò che non è ancora divulgato: e quindi viene meno quando il dato è appunto già in pubblico dominio, come per la presenza del nome nel PRA

Un caso di servitù apparente (al fine dell’acquisto per usucapione)

Un’applicazione dell’art. 1061 cc trovi in Cass. sez. II, Sent. 29/12/2023, n. 36.341, rel. Varrone, circa una rampa che , passando per il fondo servente, portava al retrostante (rispetto alla pubblica via) fondo dominante:

<<La questione principale che pone il presente ricorso riguarda la censura sollevata con il primo motivo ed avente ad oggetto la sussistenza nel caso di specie del requisito dell’apparenza ex art. 1061 c.c. dello scivolo-rampa quale presupposto costitutivo dell’usucapione della servitù di passaggio oggetto della domanda.

La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che richiede ai fini della sussistenza del requisito dell’apparenza la presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (ex plurimius Sez. 6-2, Ord. n. 11834 del 2021; Sez. 6-2, Ord. N. 7004 del 2017; Sez. 2, Sent. n. 25355 del 2017).

Nel caso di specie la Corte d’Appello, con giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimità, ha accertato che la rampa era destinata ad essere utilizzata per consentire il passaggio dalla strada pubblica al fondo dominante. In particolare, si legge nella sentenza impugnata che vi è un chiaro collegamento fra la strada pubblica e proprietà degli attori e che dalle deposizioni testimoniali è emerso che il fondo degli attori è posto in successione rispetto al fondo dei convenuti sul quale insiste la rampa e tale situazione logistica dimostra senza ombra di dubbio la funzione dell’opera visibile ed apparente di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente.

La motivazione della Corte d’Appello, insuscettibile di sindacato in fatto circa lo stato dei luoghi, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte quanto ai principi in diritto da essa affermati circa l’apparenza dell’opera, svolgendo la rampa anche la funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente. In altri termini, nella specie, sussiste quel quid pluris che la giurisprudenza di questa Corte richiede ai fini della dimostrazione della specifica destinazione dell’opera all’esercizio della servitù e che riguarda la sua oggettiva destinazione al servizio (anche) del fondo dominante in modo da rivelare in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente (Sez. 2, n. 13238 del 2010; Sez. 2, n. 2994 del 17/02/2004)>>.

Un interessante caso di marchio decettivo

Trib. UE 29.11.2023, T-107/23, Myforest Foods c. EUIPO, conferma la ingnnevolezza del marchio denominativo MYBACON per sostituti della carne (cl. 29: ‘Fungi-based meat substitutes; meat substitutes; prepared meals consisting primarily of meat substitutes including fungi-based meat substitutes’)

Ce ne notizia Marcel Pemsel in IPKat.

Giustamente il T. ritiene irrilevante l’argomento per cui il pubblico, che sceglie questi cibi, è attento oltre la media e non si fa ingannare.

Infatti sono acquisti fatti di solito  in fretta e senza leggere i dettagli in etichetta; e comunque possono essere fatti anche da chi di solito non acquista cibi del genere, rientrando allora nel publico rilevante

Pemsel ricorda il nesso con la disciplina delle pratiche commerciali scorrette per ingannevolezza (da noi: art. 21 ss cod. cons.): concetto che non si discosta da quello della disciplina dei marchi de qua (art. 14.1.b cod. cons.).

Marcel coglie una differenza però , relativa ai materiali su cui ancorare il giudizio (le informazioni in etichetta non contano per i marchi, contano per la disciplina consumeristica).     Forse esatto, alla luce dell’ampiezza del concetto di “pratica commerciale” (da noi: art. 18.1.d) del cod. cons.). Solo che anche un  marchio in sè non ingannevole può diventare tale con l’uso (art. 21.2 c.p.i.): quindi la differenza potrebbe svanire.

Risarcimento del danno “immateriale” (non patrimoniale) da illecito trattamento dati (per omessa vigilanza contro intrusioni esterne)

Corte giustizia 14.12.2023, C-340/21, in un’azione di danni a seguito di intrusione nei database dell’amministraizone finanziaria bulgara:

le questioni pregiudiziali dal foro bulgaro:

«1)      Se gli articoli 24 e 32 del [RGPD] debbano essere interpretati nel senso che è sufficiente che abbia avuto luogo una divulgazione o un accesso non autorizzati ai dati personali, ai sensi dell’articolo 4, punto 12, del [RGPD], da parte di persone che non sono dipendenti dell’amministrazione del titolare del trattamento e non sono soggette al suo controllo, per ritenere che le misure tecniche e organizzative adottate non siano adeguate.

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, quale debba essere l’oggetto e la portata del controllo giurisdizionale di legittimità nell’esame dell’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 32 del [RGPD].

3)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se il principio di responsabilità di cui agli articoli 5, paragrafo 2, e 24 [del RGPD], in combinato disposto con il considerando 74 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, in un procedimento giudiziario conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, del citato regolamento, incombe sul titolare del trattamento l’onere di provare che le misure tecniche e organizzative sono adeguate ai sensi dell’articolo 32 del [RGPD].

Se una perizia possa essere considerata un mezzo di prova necessario e sufficiente per determinare se le misure tecniche e organizzative adottate dal titolare del trattamento, in un caso come quello di specie, fossero adeguate, qualora l’accesso e la divulgazione non autorizzati di dati personali siano conseguenza di un “attacco hacker”.

4)      Se l’articolo 82, paragrafo 3, del [RGPD] debba essere interpretato nel senso che la divulgazione o l’accesso non autorizzati a dati personali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 12, di tale regolamento che, come nel caso di specie, ha avuto luogo mediante un “attacco hacker” da parte di persone che non sono dipendenti dell’amministrazione del titolare del trattamento e che non sono soggette al suo controllo configura un evento che non è in alcun modo imputabile a quest’ultimo e che gli consente di essere esonerato dalla responsabilità.

5)      Se l’articolo 82, paragrafi 1 e 2, del [RGPD], in combinato disposto con i considerando 85 e 146 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di specie, in cui ha avuto luogo una compromissione della protezione dei dati personali, verificatasi sotto forma dell’accesso non autorizzato e nella diffusione di dati personali mediante un “attacco hacker”, le sole inquietudini e ansie e i soli timori provati dalla persona interessata in merito ad un eventuale futuro uso improprio dei dati personali rientrino nella nozione di danno immateriale, che deve essere interpretata estensivamente, e facciano sorgere il diritto al risarcimento, qualora tale uso improprio non sia stato accertato e/o la persona interessata non abbia subito alcun ulteriore danno».

Risposte della CG:

<<1)      .. una divulgazione non autorizzata di dati personali o un accesso non autorizzato a tali dati da parte di «terzi», ai sensi dell’articolo 4, punto 10, di tale regolamento, non sono sufficienti, di per sé, per ritenere che le misure tecniche e organizzative attuate dal titolare del trattamento in questione non fossero «adeguate», ai sensi di tali articoli 24 e 32. [alquanto ovvio]

2)      L’articolo 32 del regolamento 2016/679

dev’essere interpretato nel senso che:

l’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative attuate dal titolare del trattamento ai sensi di tale articolo deve essere valutata dai giudici nazionali in concreto, tenendo conto dei rischi connessi al trattamento di cui trattasi e valutando se la natura, il contenuto e l’attuazione di tali misure siano adeguati a tali rischi.    [alquanto ovvio]

3)      Il principio di responsabilità del titolare del trattamento, enunciato all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 2016/679 e concretizzato all’articolo 24 di quest’ultimo,

deve essere interpretato nel senso che:

nell’ambito di un’azione di risarcimento fondata sull’articolo 82 di tale regolamento, al titolare del trattamento di cui trattasi incombe l’onere di dimostrare l’adeguatezza delle misure di sicurezza da esso attuate ai sensi dell’articolo 32 di detto regolamento. [già più interessante, visto che l’art. 82.3 3. secondo cui <<Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile>>, non è chiarissimo nel porre un’inversione dell’onere della prova come i nostri art. 2047 segg. c.c.].

4)      L’articolo 32 del regolamento 2016/679 e il principio di effettività del diritto dell’Unione

devono essere interpretati nel senso che:

al fine di valutare l’adeguatezza delle misure di sicurezza che il titolare del trattamento ha attuato ai sensi di tale articolo, una perizia giudiziaria non può costituire un mezzo di prova sistematicamente necessario e sufficiente. [alquanto ovvio]

5)      L’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

il titolare del trattamento non può essere esonerato dal suo obbligo di risarcire il danno subito da una persona, ai sensi dell’articolo 82, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, per il solo fatto che tale danno deriva da una divulgazione non autorizzata di dati personali o da un accesso non autorizzato a tali dati da parte di «terzi», ai sensi dell’articolo 4, punto 10, di detto regolamento, dato che tale responsabile deve allora dimostrare che il fatto che ha provocato il danno in questione non gli è in alcun modo imputabile. [alquanto ovvio]

6)      L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei suoi dati personali da parte di terzi che un interessato nutre a seguito di una violazione di tale regolamento può, di per sé, costituire un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione>>. [interessante]

In caso di maternità surrogata, non è trascrivibile l’atto di nascita estero che indichi come genitore quello “di intenzione”: lo strumento giuridico ad oggi è ancora la c.d. adozione in casi particolari

Cass. sez. 1 ord. del 03.01.2024 n. 85, rel. Tricomi:

<<3.2.- I motivi, da trattare congiuntamente, vanno respinti alla luce del recente e condiviso arresto delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 38162/2022) che, con ampia e approfondita motivazione, hanno affermato la non trascrivibilità dell’originario atto di nascita che indichi il genitore d’intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della “lex loci”.

Segnatamente, le Sezioni Unite, che si sono pronunciate a seguito della rimessione disposta con l’ordinanza interlocutoria n. 1842/2022, richiamata dai ricorrenti, hanno affermato che:

– Il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è, pertanto, automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l’originario atto di nascita, che indichino il genitore d’intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della “lex loci”;

– Il minore nato all’estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d’intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo “status” di figlio e, dall’altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il “partner” del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.

– In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l’ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell’armonia interna dell’ordinamento giuridico statale di fronte all’ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell’ambito della quale, il principio del “best interest of the child” concorre a formare l’ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l’ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando l’aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino;

– Il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma 6, della L. n. 40 del 2004, volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva; ne consegue che, in presenza di una scelta legislativa dettata a presidio di valori fondamentali, non è consentito al giudice, mediante una valutazione caso per caso, escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa il contrasto con l’ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino>>.

Il rideposito del marchio con minime varianti per gli stessi prodotti è in mala fede (ancora su “The Flower Thrower” di Bansky)

Nedim Malovic in IPKat ci notizia della decisione  Cancellation Division EUIPO CANCELLATION No C 47 807 (INVALIDITY)  21.12.2023, Full Colour Black Limited,  v. Pesta Control office ltd:

<<The above-mentioned circumstances surrounding the application for the contested mark, as well as the chronology of the subsequent events, indicate that the EUTM proprietor’s filing strategy was used with the intention to circumvent the obligation to prove genuine use of the mark. Such conduct cannot be considered as a legitimate business activity having a justifiable commercial logic but, on the contrary, is incompatible with the objectives pursued by the EUTMR and may be considered as an ‘abuse of law’ (by analogy, 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 52, 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 78).

While it is true that there is no requirement for an EUTM applicant to declare or to show its intent to use a mark at the moment of its filing, there is also no justification for protecting trade marks unless they are actually used on the market according to the genuine use requirements prescribed by relevant (national/EU) law. Therefore, registrations that are intended to prevent third parties from registering or using identical/similar rights for identical/similar goods and/or services in the future (in relation to all or some of the identified goods and/or services), without any honest commercial logic, may be an indicator of the applicant’s dishonest intention (29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 69) and therefore considered made in bad faith.

All of these circumstances imply that the intention of the EUTM proprietor was indeed to take advantage of the EU trade mark rules by artificially creating the situation where it would not have to prove genuine use of its mark for the contested goods and services which are identical to those covered by its previous, identical EUTM registration.

Taking into account all the factual circumstances relevant to the present case, it is concluded that the filing of the application of the contested EUTM, insofar as it includes the goods and services already covered by an earlier EUTM registration, namely those mentioned above, was made without any commercial logic and thus, in bad faith.

As to the remaining contested goods and services that are not strictly identical to those covered by the EUTM proprietor’s earlier marks, the Cancellation Division considers that bad faith has not been proven, so the request for a declaration of invalidity should be rejected also as far as it is based on this ground (by analogy, 18/05/2023, R 836/2022-4, Cayenne, § 69)>>.

Sono state invece rigettate altre ragioni di nullità (mancanza di distintività ed altri motivi di malafede).