Cass. Sez. I, Ord. n. 3.465 del 07.02.2024, rel. Pazzi, sull’ascolto del minore infradodicenne (art. 337 octies c.1 cc; regola sostanzialmente uguale nella corrispondente norma del rito di famiglia Cartabia, art. 473 bis.4 c.1 cpc):
<<5.3 Non vi è dubbio che, in tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisca un adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore (cfr., per tutte, Cass. 1474/2021).
Il particolare valore di questa audizione in termini di contraddittorio sostanziale, nel senso illustrato al punto precedente, impone al giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, non solo se egli ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato a un esperto al di fuori di detto incarico (Cass. 12957/2018).
Si deve, tuttavia, ritenere che nel caso di specie il mancato ascolto del minore sia stato giustificato da un’espressa e adeguata motivazione, poiché la Corte di merito non si è affatto limitata a ricordare di non aver ascoltato il minore (nato il omissis e dunque infradodicenne nel corso dell’intero procedimento di appello) a seguito del ricorso presentato ai sensi dell’art. 709-ter cod. proc. civ., ma ha precisato che ciò è avvenuto “in considerazione del suo palese stato di turbamento e di disagio” (pag. 15), aggiungendo, poi, che anche nella successiva fase del processo persistevano le medesime ragioni per non disporre l’audizione (pag. 18).
Questa spiegazione, infatti, non può essere considerata come avulsa dal contesto motivazionale in cui è inserita, tramite il quale la Corte territoriale ha abbondantemente spiegato in cosa consisteva lo stato di turbamento e disagio addotto a ragione della mancata audizione, laddove a più riprese ha rappresentato che il bambino si era dimostrato fortemente influenzato dalle “modalità educative inadeguate” della madre, che avevano non solo ostacolato il suo sviluppo, ma anche provocato comportamenti respingenti nei confronti del padre non imputabili a quest’ultimo.
Il puntuale riferimento al “comportamento possessivo ed escludente” tenuto dall’odierna ricorrente, determinante la mancanza di un autonomo e spontaneo discernimento del bambino (influenzato dalla madre al punto da rendere non genuine dichiarazioni accusatorie nei confronti del padre; cfr. pag. 17), assolve, dunque, l’obbligo di motivazione a cui i giudici distrettuali erano tenuti per giustificare la sua mancata audizione>>.