Eleonora Rosati su IPKat ci notizia di (e ci linka a) due sentenza 2023 di Trib. Roma sez. spec. impr. sull’oggetto, entrambe tra RTI (attore) e una piattaforma di hosting files (Vimeo e V Kontacte).
Le domande sono respinte, alla luce del precedente della Corte di Giustizia Cyando del 2021.
Si tratta di :
– Trib. Roma 07.04.2023 n. 5700/2023, RG 59780/2017, Giudice rel. Picaro, RTI c. Vimeo;
– Trib. Roma 12.10.2023 n. 14531/2023, RG 4341/2027, giud. rel.: Cavaliere, RTI v. V Kontakte;
Per Rosati la lettura del pcedente europeo è errata.
Qui io solo evidenzio che i) civilisticamente non ha dignità giuridica da noi la distinzine tra responsabilità primaria e secondaria/indiretta nel caso di materiali illeciti caricati dagli utenti e ii) il safe harbour copre ogni responsabilità da esso conseguente.
Il punto più importante è che, per perdere il safe harbour, bisogna che il provider avesse contezza dell’esistenza degli specifici illeciti azionati, non di una loro generica possibilità.
Altra questione poi è quella del livello di dettaglio della denuncia al provider da parte del titolare dei diritti. Per il Trib. deve essere elevato: ed è esatto, stante il principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit , regola processuale che va applicata anche alla denuncia de qua (nè c’è ragione per caricare il provider di attività faticose e incerte, a meno che tali non siano più per ragioni ad es. di avanzamento tecnologico).