Cass. sez. III, ord. 21/02/2024 n. 4.658, rel. Scoditti:
<<Osserva la parte ricorrente che, ove alle lesioni colpose consegua la morte, il danno suscettibile di liquidazione è quello corrispondente all’inabilità temporanea, e non quello relativo all’invalidità permanente, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità
Il motivo è fondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico “iure hereditatis”, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo [nds: dopo due anni e mezzo dalla scoperta della cirrosi epatica HCV], va parametrata alla menomazione dell’integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all’inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l’esito mortale (Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014, n. 16592 del 2019 e n. 17577 del 2019).
Soggiace a tale conclusione la distinzione fra le due forme di invalidità: l’invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell’organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l’adattamento dell’organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev’essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass. n. 35416 del 2022)>>.