Cass. sez. I, ord. 08/04/2024 n. 9.289, rel. Catallozzi sul non semplice problema della possibilità di riconoscere il diritto di informare a chi lo fa solo per promuovere le vendite (che tocca temi di vertice come quello dei diritti fondamentali agli enti commerciali).
<<- giova rammentare che l’art. 7 cod. civ. riconosce il diritto della persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, di chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni;
– il successivo art. 8 estende, poi, la legittimazione ad agire per la tutela del nome anche a chi, pur non portandolo, abbia un interesse fondato su ragioni familiari degne d’essere protette;
– la tutela apprestata dalle richiamate disposizioni non si risolve solo nella facoltà di reazione avverso condotte usurpative del nome, in ossequio a una concezione di stampo proprietario, ma si estende sino a comprendere ogni possibile utilizzazione del nome altrui che sia tale da arrecare al suo titolare un pregiudizio ingiustificato, in quanto preordinata ad assicurare l’effettivo rispetto dell’interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale “di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l’applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva” (così, Cass. 22 giugno 1985, n. 3769);
– l’art. 7 cod. civ. può essere invocato anche per reagire a indebite utilizzazioni a fini commerciali del proprio nome – così gli artt. 10 cod. civ. e 96-98 L. n. 633 del 1941 con riferimento a indebite utilizzazioni per le medesime finalità della propria immagine -, in particolare laddove associato nella comunicazione promozionale a prodotti posti in vendita, in relazione al pregiudizio derivante sia dall’annacquamento del nome (o dallo svilimento dell’immagine), sia dalla perdita delle relative facoltà di sfruttamento economico (cfr. Cass. 11 agosto 2009, n. 18218; nonché, con riferimento alla lesione del diritto al conseguimento di un corrispettivo per la prestazione del consenso all’utilizzazione del proprio ritratto, Cass. 2 maggio 1991, n. 4785; Cass. 11 novembre 1979, n. 5790);
– affinché l’utilizzo del nome altrui possa ritenersi illecito è necessario che lo stesso risulti “indebito”, ossia non costituisca l’esercizio di un diritto o una facoltà o l’assolvimento di un obbligo ovvero non rappresenti la manifestazione di un interesse giuridicamente apprezzabile;
– ai fini dell’individuazione del perimetro degli usi indebiti del nome altrui e, al contrario, di quelli leciti, può venire in soccorso la menzionata disciplina relativa al diritto d’autore, secondo cui non è consentita la divulgazione del ritratto di una persona senza il consenso di questa a meno che la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto dalla persona, dalla necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o da fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico e sempre che la divulgazione non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata;
– da ciò è stato fatto discendere, condivisibilmente, che la divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è illecita quando sia rivolta a fini puramente commerciali, pubblicitari o, comunque, di lucro e non risponda a finalità informative o alle altre finalità indicate nell’art. 97 L. n. 633 del 1941 (cfr. Cass. 19 febbraio 2021, n. 4477; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1748);>>
Ok, ma fin qui tutto semplice.
Poi viene la parte difficile.
<<- deve, tuttavia, osservarsi che sovente, come nel caso in esame, le esimenti finalità informative, didattiche o culturali coesistono con finalità di lucro, in relazione al fatto che tali finalità vengono soddisfatte mediante l’esercizio di un’attività imprenditoriale con finalità lucrativa;
– in proposito, è stato recentemente evidenziato che “non si possono pertanto equiparare alle finalità commerciali (per cui sarebbe sempre necessario il consenso) l’uso propagandistico della fotografia del personaggio famoso per indurre all’acquisto di altri prodotti o l’applicazione dell’immagine sul prodotto stesso, alla vendita di un prodotto informativo (latamente didattico-culturale) in cui viene inserita la fotografia a fini di documentazione e integrazione delle informazioni fornite agli acquirenti” (così, Cass. 16 giugno 2022, n. 19515);
– in realtà, con riferimento all’utilizzo del nome o dell’immagine altrui nello svolgimento di un’attività di impresa, il pertinente quadro normativo è articolato, venendo in rilievo il diritto al rispetto del proprio nome e della propria identità personale (artt. 2 e 22 Cost. e 8CEDU), la libertà d’impresa di cui godono gli operatori economici (artt. 41 Cost. e 16 Carta di Nizza) e l’interesse degli individui a essere informati (artt. 2 e 21 Cost., 10 CEDU e 11Carta di Nizza);
– ciò impone all’interprete di operare un bilanciamento tra i diversi interessi in conflitto, ossia tra quelli sottesi al diritto esclusivo sul proprio nome (e ritratto) e quelli sottesi a una sua libera utilizzazione (cfr., in tema, Cass. 1° febbraio 2024, n. 2978);
– non sembra condivisibile, dunque, la tesi secondo cui la sussistenza di uno scopo commerciale o pubblicitario valga di regola ad escludere qualsiasi fine informativo e, conseguentemente, la legittimità dell’utilizzo dell’immagine altrui;
– in tali situazioni predicare l’irrilevanza delle finalità informative e culturali in chiave scriminante dell’illiceità della riproduzione non autorizzata dell’immagine significherebbe pervenire alla inaccettabile conclusione, in quanto contraria allo spirito del legislatore, di una sostanziale compressione del diritto di informazione, che verrebbe riservato solo ad iniziative prive di scopo di lucro e, dunque, a iniziative poste in essere da enti pubblici o da soggetti privati che intendano dare vita ad attività benefiche;
– piuttosto, nei casi di confine in cui si riscontra una combinazione fra uso informativo e uso commerciale in senso lato deve condursi un’attenta ponderazione degli interessi in gioco, lasciando aperta la possibilità che l’interesse informativo prevalga su quello pubblicitario determinando la liceità dell’uso; [solo che manca il parametro per eseguire la ponderazione ,….!!]>>
E’ utile riportare l’applicazione delle regole ai fatti di causa (nel caso si trattava di uso del nome per tre modelli di scarpe da donna Ferragamo:
<<- orbene, con riferimento al caso in esame è opportuno distinguere la fattispecie della “Ballerina Au.” da quelle del “Sandalo Gondoletta” e della “Ballerina Idra”;
– quanto alla prima ipotesi, secondo quanto accertato dalla Corte di appello, l’utilizzo del nome Au. da parte della Fe.Sa. Spa era stato oggetto di pattuizione tra tale società e la He.Au. Children’s Fund (la fondazione benefica creata nel 1994 dai figli di He.Au.);
– per l’esattezza, con il contratto concluso nel 2000, in occasione della mostra organizzata in Giappone, era stato pattuito che la Fe.Sa. Spa avrebbe potuto continuare a vendere, anche dopo la scadenza della licenza d’uso a fini pubblicitari del nome e del ritratto di He.Au., i prodotti oggetto del contratto, tra cui la ballerina chiamata “Au.”, con il loro nome commerciale;
– quanto alle altre due calzature, sempre secondo quanto accertato dalla Corte territoriale, il nome He.Au. compariva nella descrizione del prodotto sul sito Internet della Fe.Sa. Spa (più precisamente, con riferimento al sandalo “Gondoletta” si leggeva che “il modello venne indossato da He.Au.”; mentre con riferimento alla ballerina “Ira”, che “il modello originale fu creato da Fe.Sa. nel 1959. È uno dei numerosi modelli inventati da Fe.Sa. per l’attrice He.Au.”), nonostante il suo utilizzo non fosse coperto da alcun accordo tra le parti;
– tuttavia, la sentenza impugnata ha ritenuto che l’uso del nome He.Au. da parte della controricorrente abbia avuto una funzione essenzialmente informativa, correlata all’esigenza di indicare “la prestigiosa origine della calzatura” e il contesto nel quale era stata realizzata;
– pertanto, pur non negando la “connotazione latamente commerciale” della divulgazione di tali informazioni, ha ritenuto, nella sostanza, prevalente la predetta funzione descrittiva;
– ha, dunque, correttamente operato il giudizio di bilanciamento tra le concorrenti funzioni informative e commerciali e concluso per la prevalenza delle prime all’esito di una valutazione di merito che, investendo un accertamento riservato al giudice di merito, non è sindacabile in questa sede sotto il paradigma della violazione o falsa applicazione della legge;>>