Cass. sez. III, sent. 28/03/2024 n. 8.429, rel. Scoditti:
<<Al riguardo, non può non essere rammentata la giurisprudenza penale di questa Corte. La divergenza circa la valutazione probatoria del nesso eziologico fra criterio civilistico (“più probabile che non”) e criterio penalistico (“oltre ogni ragionevole dubbio”), dettata dall’essere il danno ingiusto il centro di gravità dell’illecito civile, non può arrivare ad una differenziazione del contenuto del rapporto di causalità, tale da far ritenere un soggetto per il medesimo evento responsabile sul piano civile e non responsabile sul piano penale, con inevitabile contraddittorietà fra le valutazioni dell’ordinamento giuridico. Ebbene, secondo la costante giurisprudenza penale di questa Corte, la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (Cass. n. 30985 del 2019; n. 40050 del 2018; n. 35585 del 2017; n. 1819 del 2015).
Il criterio dello scopo della norma violata costituisce integrazione della regola eziologica anche nella giurisprudenza civile (da ultimo Cass. Sez. U. n. 13246 del 2019, punto 50 in motivazione). Secondo questo criterio, quando l’illecito consiste nella violazione di regole poste allo scopo di evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità si estende solo agli eventi dannosi che siano realizzazione del rischio in considerazione del quale la condotta è vietata. Il divieto di una certa condotta presuppone l’individuazione della sequenza causale che tipicamente porta all’evento il cui verificarsi si vuole scongiurare. L’illecito colposo derivante dalla violazione della regola cautelare stabilisce così un peculiare nesso fra colpa ed evento. Nel momento del giudizio sulla colpa specifica, relativo all’applicazione della regola cautelare, vengono svolte le seguenti valutazioni di natura schiettamente causale: a) verificare se l’evento dannoso prodottosi realizzi il rischio per evitare il quale la regola causale è diventata parte dell’ordinamento; b) verificare se l’evento dannoso sarebbe stato evitato con la condotta alternativa lecita. Come non si è mancato di sottolineare in dottrina, le medesime valutazioni ricorrono anche nel caso della colpa generica, nel qual caso la regola di condotta non preesiste all’illecito, ma viene ricostruita ex post, a partire proprio dalla fattispecie concreta, valutando se l’evento si ponga quale esito di una sequenza eziologica regolare, che l’agente avrebbe potuto e dovuto prevedere ed evitare.
Deve escludersi che l’epatite da virus HCV contratta a seguito dell’emotrasfusione, eseguita in sede di intervento chirurgico determinato dalle lesioni riportate nel sinistro stradale, possa costituire concretizzazione del rischio della regola che mirava a prevenire il detto sinistro, anche valutando la fattispecie non solo dal punto di vista della colpa specifica, ma anche da quello della colpa generica. L’esistenza del requisito soggettivo della colpa sotto il profilo delle regole della circolazione stradale non vale ad estendere, sul piano eziologico, la responsabilità per l’evento dannoso cagionato dalla condotta quale soggetto agente nella detta circolazione, indubbiamente ipotizzabile, alla responsabilità per un evento, quale la contrazione dell’infezione, che la regola violata non mirava a prevenire.
Né può affermarsi che, poiché la condotta alternativa (rispettosa della regola cautelare) avrebbe evitato l’evento dannoso del sinistro stradale, quella condotta avrebbe anche evitato l’emotrasfusione pregiudizievole [è la parte più interessante] . Affermare questo significa introdurre la problematica del concorso di cause, in relazione alla quale si dovrebbe tornare alla valutazione svolta da Cass. n. 6023 del 2001, ma, come si è visto, di tale problematica manca la premessa, e cioè che la condotta in violazione della regola di circolazione stradale costituisca una causa in senso tecnico. Ad escludere questa premessa vi è quanto detto in ordine alla tipica eziologia dell’illecito colposo, legata al contenuto della regola cautelare violata. Più precisamente, la condotta colposa dell’agente nella circolazione stradale risulta soverchiata da un fattore eziologico, l’emotrasfusione pregiudizievole, che l’agente non poteva dominare in quanto estraneo al fuoco del comportamento che gli era prescritto dalla regola cautelare. La verifica se l’evento dannoso sarebbe stato evitato con la condotta alternativa lecita va fatta, quindi, non rispetto all’evento dannoso estraneo alla regola cautelare, ma a quello che quest’ultima mirava a prevenire, e la valutazione della sua portata eziologica si esaurisce nell’apprezzamento del solo nesso con quest’ultimo evento. Ne discende che non può dirsi, in senso eziologico, che l’emotrasfusione pregiudizievole sarebbe stata evitata dal rispetto della regola cautelare di circolazione stradale>>.
Principio di diritto: “non sussiste il rapporto di causalità fra l’evento dannoso costituito dall’epatite da virus HCV, contratta a seguito di emotrasfusione compiuta nel corso dell’intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in un sinistro stradale, e la condotta colposa, in violazione delle regole della circolazione stradale, che ha cagionato le dette lesioni“.