Polizze unit linked: investimento previdenziale (assicurazione sulla vita) o finanziario? Dipende dal tipo concretamente stipulato

Cass. sez. I , ord. 09/04/2024,  n. 9.418, rel. Perrino:

premessa

<<1.1. – Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (vedi, in particolare, Cass. n. 6061/12; conf., n. 10333/18) ha stabilito che, in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell’entrata in vigore della l. n. 262/05 e del D.Lgs. n. 303/06, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premi siano versate in fondi di investimento interni o esterni all’assicuratore e che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto l’assicuratore sia tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze unit linked), il giudice del merito, al fine di stabilire se l’impresa emittente, l’intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall’art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, di là dal nomen iuris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto l’evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore), oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio c.d. di performance sia per intero addossato sull’assicurato).

Tale giudizio, in quanto rispettoso delle regole di ermeneutica contrattuale ed espresso con motivazione congrua e logica, non è sottoposto a censura in sede di legittimità.

2.- Da ultimo, con riguardo alle previsioni contenute nel codice delle assicurazioni private, ma prendendo le mosse da Cass., sez. un., n. 8271/2008, questa Corte (Cass. n. 3785/24) ha sottolineato che è lo scopo previdenziale (attuato nelle polizze vita attraverso l’accumulo di capitale così da garantire all’assicurato e/o alla sua famiglia una rendita) a giustificare il sacrificio dei creditori previsto dall’art. 1923 c.c. Ne consegue che la polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella dell’impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente prodotto assicurativo, ma perché adempie una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria, destinata per lo più a far fronte ai bisogni della tarda età (in questi termini le Sezioni Unite l’hanno considerata “il terzo pilastro” della previdenza).

Quel che occorre verificare è, dunque, la sussistenza della funzione previdenziale.>>

Al punto specifico:

<<2.1. – Orbene, ha chiarito questa Corte con la sentenza citata, la natura previdenziale non è presente soltanto nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita oggi appartenenti al ramo I (individuato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 209/05), ossia a quelle che soddisfano il bisogno dell’assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked nelle quali l’entità della somma dovuta dall’assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell’evento attinente alla vita umana.

3. – Le polizze unit-linked si possono difatti classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all’assicurato:

le polizze guaranteed unit linked garantiscono all’assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;

le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all’assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;

– nelle polizze unit linked cd. pure la somma dovuta dall’assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l’obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento.

E allora, nelle polizze guaranteed o partial garanteed l’assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana all’assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze unit linked “pure” il rischio di investimento è totalmente a carico dell’assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell’assicuratore.

3.1. – Coerente è, quindi, la scelta del legislatore che, con l’art. 2 del D.Lgs. n. 209/2005, in base al quale “rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”, ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed: il legislatore ha così espressamente assunto come requisito qualificante l’idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell’assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all’assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.

4. – In definitiva, il tratto qualificante sta nell’allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell’evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d’investimento grava totalmente sull’assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell’intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all’assicurato, proprio in base all’accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all’ammontare dei premi versati, che sia completamente “slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento; oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria.

In tal caso l’evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l’assunzione del rischio è soltanto apparente.

4.1. – Non va trascurato, d’altronde, che la giurisprudenza unionale ha inquadrato le polizze unit linked nell’alveo dei contratti di assicurazione, escludendo pertanto l’applicazione della disciplina sui contratti stipulati fuori dai locali commerciali (Corte giust. causa C-166/11, Gonzalez Alonso); e, con riferimento a una consulenza finanziaria offerta da un’impresa di intermediazione assicurativa, relativamente a prodotti ibridi composti da un’assicurazione sulla vita e da un investimento, quella Corte ha escluso l’applicazione della direttiva n. 2004/39/Ce, relativa agli strumenti finanziari, e inquadrato l’attività di consulenza finanziaria nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/92/Ce, sull’intermediazione assicurativa (applicabile ratione temporis), quale atto preparatorio alla conclusione di un contratto di assicurazione di cui l’investimento costituisca elemento integrante (Corte giust., causa C-542/16, Strobel e a.).

In linea si pone pure Corte cost. n. 32/2024, la quale, al cospetto di una polizza unit linked che prevedeva la garanzia di restituzione integrale del premio unico versato e garantiva la prestazione a prescindere dai risultati della gestione finanziaria, ha senz’altro ritenuto applicabile l’art. 2952, secondo comma, c.c., nella parte in cui prevede un termine di prescrizione biennale per far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita, del quale ha peraltro dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal suddetto termine, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale>>.

Applicando al caso sub iudice er rigettando il ricorsdo:

<<E allora, il motivo in esame si rivela infondato.

Il giudice d’appello ha difatti ravvisato la natura assicurativo-previdenziale della polizza stipulata, posto che ha accertato che “il contratto garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote, se maggiore, con l’incremento dell’1% al momento del sinistro”, di modo che “non vi era…alcun rischio di perdita del capitale per il beneficiario…per cui la componente assicurativa del rapporto è stata effettivamente garantita attesa la conservazione (rectius incremento) del capitale alla scadenza”; laddove, ha precisato in narrativa, l’evento assicurato, dato dal decesso di Ca.An., non si era ancora verificato quando la polizza è stata riscattata.

5.1. – L’accertamento del regolamento contrattuale non è stato contrastato; e la qualificazione che ne ha tratto la corte territoriale è conforme ai principi dinanzi richiamati.

Il motivo è respinto>>.

Motiviazione insufficiente sulla non raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne

Cass. sez. I, Ord. 10/04/2024, n. 9.609, rel. Tricomi, in una situaizone fattuale alquanto peculiare:

<<2.1. – La Corte d’appello ha dato atto che il giovane, dopo un percorso scolastico irregolare aveva abbandonato la precedente occupazione e aveva rifiutato – o meglio non tenuto in considerazione – due offerte lavorative adeguate, di cui la seconda non distante da casa e ben remunerata. Al tempo stesso però, la Corte ha osservato che per un giovane ancora vicino alla minore età e privo di qualifiche professionali non è facile reperire un lavoro, pur essendosi egli iscritto ad una apposita agenzia. Così operando il giudice d’appello ha contrapposto all’accertamento concreto di circostanze specifiche (rifiuto di lavorare) una considerazione di carattere generale ed astratto – peraltro in aperto contrasto con le risultanze processuali perché di fatto il giovane aveva trovato concrete occasioni lavorative – di per sé non idonea a contrastare la presunzione di colpevole inerzia da parte del giovane. Di regola, invece, una volta ritenuta provata la negligenza negli studi e nel reperimento di un lavoro, dovrebbe trarsi la conclusione che il mancato conseguimento di autonomia economica non può giustificarsi e comporta la perdita del diritto al mantenimento da parte dei genitori (Cass. n. 19589 del 26/09/2011; Cass. n. 12952 del 22/06/2016; Cass. n. 26875 del 20/09/2023). La Corte d’appello ha poi fatto ricorso ad un altro argomento per giustificare “in parte” l’inerzia, rilevando che il giovane ha vissuto una drammatica situazione familiare a causa della malattia e morte della sorella (febbraio 2022) che “non può non avere influito sul suo stato d’animo e sul suo umore e che potrebbe davvero – come sostiene la B.B. – avere in parte influito sulla sua scelta di non accettare un lavoro come trasfertista che lo avrebbe tenuto lontano da casa, dove vivevano madre e sorella”.

Questo giudizio di fatto, pur se non privo di plausibilità, non è però temporalmente circoscritto, nonostante sia legato ad una vicenda già vissuta e non è adeguatamente spiegata quale sia la sua conseguenza in punto di diritto, vale a dire se la disposta riduzione dell’assegno di mantenimento sia destinata ad assicurare al giovane – e alla madre con la quale il figlio convive – un supporto per superare uno stato di difficoltà legato a circostanze contingenti, al tempo stesso implicitamente richiamandolo al dovere di attivarsi nel momento in cui queste difficoltà contingenti sono venute meno, oppure costituisca una giustificazione sine die del comportamento inerte>>.

Sfasatura temporale tra atto di malagestio degli amministratori e omissiva negligenza dei sindaci, unità temporale dell’incarico affidato a questi ultimi e cenno all’onere della prova

Cass. sez. I, ord. 13/02/2024 n. 3.922, rel. Crolla, affronta un caso di malagestio degli anni 2013-2014 rispetto a compensi chiesti dal sindaco per gli anni 2018-2019 (incarico triennnale 2017-2019).

<<4.1 Il motivo è fondato. 4.2 I giudici circondariali hanno accertato che i rilievi relativi alla carente vigilanza dei sindaci si riferiscono agli esercizi 2013 e 2014; ciò nondimeno, secondo Tribunale, l’eccezione di inadempimento del collegio sindacale paralizzerebbe il diritto al compenso per l’intero triennio della durata del mandato atteso che, secondo quanto previsto dall’art 2402 c.c., il corrispettivo per l’opera prestata dal sindaco, seppur corrisposto annualmente, deve essere determinato all’atto di nomina per l’intero periodo di durata dell’ufficio.

4.3 Le conclusioni raggiunte dal Tribunale non sono in linea con l’orientamento di questa Corte che ha affermato il principio secondo il quale “in tema di società di capitali, l’adempimento dei doveri di controllo, gravanti sui sindaci per l’intera durata del loro ufficio, può essere valutato non solo in modo globale e unitario ma anche per periodi distinti e separati, come si desume dalla disciplina generale, contenuta nell’art. 1458, comma 1, c.c., riferita a tutti i contratti ad esecuzione continuata, pertanto, poiché l’art. 2402 c.c. prevede una retribuzione annuale in favore dei sindaci, è in base a questa unità di misura che l’inadempimento degli obblighi di controllo deve essere confrontato con il diritto al compenso” (cfr. Cass. 6027/2021). Ciò in quanto il testo della norma dell’art. 2402 c.c. risulta univoco nell’indicare che quella spettante ai sindaci è, propriamente, una “retribuzione annuale”, secondo quanto è coerente, del resto, con la durata che connota, come scansione dell’attività di impresa, l'”esercizio sociale” (così, sulla base di questa constatazione, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il credito del sindaco goda del privilegio ex art. 2751-bis c.c. non già in relazione agli ultimi due mandati, ma unicamente per le due ultime annualità del più recente incarico: cfr. Cass., 4 dicembre 1972, n. 3496; Cass., 9 aprile 2019, n. 15828, che appunto discorrono di “distinti crediti annuali”). Ne segue, allora, che è con questa unità di misura (della singola annualità) che l’inadempimento degli obblighi di controllo deve venire a confrontarsi in relazione al riconoscimento del diritto al compenso del sindaco.

4.4 Hanno, quindi, errato i giudici lariani nel non aver riconosciuto il carattere sinallagmatico delle prestazioni sull’unità temporale dell’annualità, ferme restando le considerazioni sopra svolte in ordine alla configurazione delle condotte inerti antidoverose dei sindaci anche per i periodi successivi agli atti di mala gestio degli amministratori sino al Fallimento, nell’ipotesi di permanenza dei loro effetti dannosi, che sarà accertata in sede di giudizio di rinvio per effetto dunque dell’accoglimento dei primi due motivi del Fallimento.>>

Non concordo. L?ary. 2402 regola solo la scadenza del pagAMENTO (rateale); ma l’incarico è unitariamente determinato in tre anni.

CEnno sull’onere della prova:

<<

5.2 In ogni caso la censura è inammissibile ex art. 360 bis nr 1 c.p.c. in quanto, per consolidata giurisprudenza, il curatore che solleva nel giudizio di verifica l’eccezione d’inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, ha (solo) l’onere di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando, in relazione alle circostanze del singolo caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione della prestazione o l’incompleto adempimento, restando, per contro , a carico del professionista (al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura) l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento (Cass. 18705/2016, 25584/2018 con riferimento alle prestazioni professionali del sindaco; Cass. S.U. n. 42093 del 2021, in motiv. e 35489/2023).

4.2 In verità tale orientamento va specificato con riferimento alla ipotesi, prevista dall’art 24072 ° comma c.c., di responsabilità concorrente e solidale dei sindaci con quella degli amministratori, per omessa vigilanza sui comportamenti di questi.

4.3 In tale evenienza, secondo il recente insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. 2343/2024), l’eccipiente deve fornire “la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza esigibile dal sindaco; quella condotta, cioè, che il sindaco, che poi agisce in sede concorsuale per l’adempimento del proprio credito stante il pregresso inadempimento del corrispettivo, avrebbe dovuto tenere – e non ha tenuto – in relazione al suo mandato. Solo, dunque, per essa appare sufficiente, nella ripartizione dell’onere della prova, che il creditore della prestazione di vigilanza (nella fattispecie, e per la società, il curatore fallimentare) possa anche limitarsi a eccepire, nei segnalati termini di specificità, l’inesatto adempimento, allegato come difetto di vigilanza rispetto a fatti specifici invece non solo descritti ma anche provati”  >>.

Negata la contraffazione di “Top Gun Maverick” rispetto all’originario articolo giornalistico “Top Gun”

Interessante sentenza segnalata da Hayleigh Bosher richiamando il sito Variety.com  del US Central District California , Shosh Yonay, et al. v. Paramount Pictures Corporation, et al., Case 2:22-cv-03846-PA-GJS del 5 aprile 2024 sulla domanda di contraffazione svolta dagli eredi di Ehud Yonay autore dell’articolo TOP Gun che ispirò la prima versione del film (regolarmente accosentita dal giornalista) e oggi pure il sequel (non acconsentita, , nemmeno come credits, non valendo l’originario consenso per gli eredi)

Per la corte non c’è la substanzial similarity dell’exstrinsic test , dopo aver esaminato i segg. profili: a) Plot, Sequence of Events, and Pacing; b. Theme and Mood; c. Dialogue and Characters; d. Setting; e. Selection and Arrangement.

Qui conta l’analisi del giudice circa le somiglianze delel aprti espressive, non delle m,ere idee  o siotuiazioni., tenuto conto del camvbio dio gemnre artistico (articolo giornlastici –> film)

Contratto-quadro di investimento , relativo a due intestatari, ma sottoscritto da uno solo: è interamente nullo per difetto di forma scritta ex art. 23 TUF

Principio di diritto affermato da Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 30/01/2024) 08/04/2024, n. 9331, rel. Lamorgese, relativo a contratto di due coniugi sottoscritto da uno solo dei due:

<<in tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell’art. 23 t.u.f., con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell’altro (la cui sottoscrizione nella specie è risultata apocrifa) sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale, ai sensi dell’art. 1420 c.c., ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa>>.

La targa automobilistica è dato personale e la sua diffusione on line costituisce dunque trattamento

Cass. Sez. I, Ord. 21/02/2024, n. 4648, rel. Tricomi, sulla pubblicaizone del sito del Comune della targa di un veicolo estraneo alla infrazione contestata:

<<3.3.- Va ricordato che questa Corte ha già affermato che la targa automobilistica è un dato che consente la identificazione diretta del proprietario e che ciò che assume rilievo decisivo, in materia di protezione dei dati personali è dunque, il collegamento funzionale, ai fini identificativi, tra i dati personali e la persona fisica, in presenza di condotte astrattamente riconducibili nell’alveo del trattamento (Cass. n. 19270/2021); sia pure con la precisazione, in fattispecie concernente l’impiego di parcometri evoluti atti a registrare targa e localizzazione del veicolo in sosta, che “Nonostante dal dato personale della targa, consultando il Pubblico Registro Automobilistico, è possibile risalire solo al nominativo dell’intestatario del veicolo che, in astratto, potrebbe anche non esserne l’effettivo utilizzatore o, addirittura, essere una persona giuridica, non oggetto di tutela da parte del GDPR, o un soggetto diverso dall’effettivo proprietario, il numero di targa dei veicoli costituisce in una percentuale statisticamente preponderante un dato personale idoneo a risalire alla persona dell’utilizzatore del parcometro, consentendone, dunque, la profilazione, onde il trattamento non può dirsi irrilevante sotto questo profilo (fattispecie in cui era stato contestato ad una società di aver trattato dati personali degli utenti, raccolti attraverso una certa tipologia di parcometri, senza essere stata previamente nominata quale sub-responsabile per il trattamento e, dunque, in assenza dei requisiti di interesse pubblico che insistono in capo al titolare effettivo del trattamento stesso).” (Cass. n.35256/2023).

3.4.- La decisione, che non si è conformata a questi principi risulta, pertanto, errata e la decisione va cassata.

3.5.- Nel caso di specie, infatti la visualizzazione della targa dell’autoveicolo in questione, estraneo alla violazione contestata, si colloca nell’ambito di un più ampio rilievo fotografico che, unitamente agli altri elementi confluiti nello stesso (luogo ed ora della ripresa e rappresentazione del contesto globale in cui era evidenziata la violazione riscontrata a carico del veicolo contravvenzionato), appare idoneo a consentire una profilazione, senza che sia stato nemmeno accertato che ciò poteva essere funzionale o necessario alla compiuta esecuzione del controllo amministrativo.

3.6.- Ne consegue che, in sede di rinvio il Tribunale, a fronte del trattamento della targa dell’autoveicolo di proprietà di un terzo, connesso all’accertamento dell’infrazione commessa dal conducente di altro veicolo, dovrà verificare se tale trattamento abbia esorbitato i principi e le modalità fissate negli artt. 3, 11, 18 e 19, del D.Lgs. n. 196/2003, dovendo assumere rilievo la circostanza che il numero di targa, che poteva condurre all’identificazione del terzo proprietario, venne comunicato all’esterno mediante l’esposizione in una fotografia documentante l’infrazione altrui con indicazioni di tempo e di luogo, idonee a consentire una profilatura. In relazione a tale complessivo trattamento, si dovrà accertare se ricorreva la necessità del trattamento per il perseguimento delle finalità proprie dell’atto adottato, se ricorreva un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1,lett. d) del Codice) e se poteva avere ingresso la fattispecie derogatoria ex art.24, comma 1, lett. a), c) del D.Lgs. n. 196/2003; se la fattispecie, ricadeva o meno nell’ambito di applicazione dell’art.25, comma 2, che stabilisce “2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.” >>

Insegnamento esatto, anche se scontato.

Più interessante è invece il passaggio che tratta il come vada (ex ante) considerata la possibilità che il conducente non sia il proprietario (unico soggetto desumibile dal PRA) o che questi sia un ente anzichè persona fisica

Spetta l’indennizzo da ingiustificato arricchimento al ricercatore medico, che abbia creato un software per la PA, seppur con contratto nullo perchè privo dei requisiti di forma

Cass. sez. IV, sentenza 18 marzo 2024 n. 7.178 rel. Cavallari:

‹L’ideatore di un software che abbia eseguito la sua prestazione sulla base di
un contratto concluso con una P.A. nullo per mancanza della forma scritta o per
violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione,  ove chieda alla stessa P.A. di essere remunerato per l’attività svolta in suo favore, può proporre l’azione di ingiustificato arricchimento. Il giudice ha il potere di determinare in via equitativa il relativo indennizzo, il quale non può
coincidere con il compenso che comunemente sarebbe stato corrisposto per la
detta prestazione, ma deve ristorare la diminuzione patrimoniale subita
dall’autore dell’opera e, quindi, i costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di
tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale
di guadagno›

Il ricercatore ottiene ragione dopo che l’appello gliela aveva negata per la proponibilità dell’azione contrattuale e/o di quella da equo premio inventivo ex art. 64 cond propr. ind.

Ipotesi negate invece dalla SC (la seconda giustamente; sulla prima non mi pronuncio). La SC nega rilevanza pure all’azione di danno ex art. 156 ss l. autore (che protegge il software), dato che deriva da clausola generale, la quale -secondo l’rientamento ora sancito da Cass. SU n. 33954 del 5 dicembre 2023- non impedisce il funziomento del requisito della sussidiadietà ( p. 10).

Swap, (in-)validità del contratto e costi impliciti

Cass. sez. I,  ord. 19/03/2024 n. 7.368, rel. Falabella:

<<2.3. -Il dibattito sugli swap si è addensato, negli ultimi decenni, intorno a vari temi, ma quello di maggior rilievo è probabilmente legato ai cosiddetti costi impliciti del derivato (costi che integrano, in buona sintesi, il margine di remunerazione dell’intermediario) e alla conoscenza, da parte dell’investitore, dei predetti costi. Il presupposto è che gli swap, che hanno un contenuto non eteroregolamentato e che non sono standardizzati, siano normalmente caratterizzati da un disallineamento tra il prezzo teorico che lo strumento finanziario ha sul mercato e il prezzo di negoziazione del prodotto finanziario.

Tale disallineamento trova ragione nel fatto che l’intermediario che negozia per conto proprio è in grado di conoscere con maggior precisione le caratteristiche del prodotto (e quindi, essenzialmente, gli scenari probabilistici che sono associati ai flussi monetari che il contratto programma). Il rilievo dei costi impliciti – espressione di conio giurisprudenziale (anche se di “costi (…) che gravano (…) implicitamente sul cliente” parla anche la comunicazione Consob 9019104 del 2 marzo 2009, su cui infra) – non nasce però dall’esigenza che lo swap, al momento della sua stipula, dia origine a prestazioni di contenuto equivalente, giacché come è stato osservato, in dottrina, non vi è necessità che vi sia proporzione (o addirittura piena corrispondenza) tra i flussi di pagamento: il rapporto di valore tra le prestazioni di un negozio patrimoniale oneroso è estraneo alla causa di quel negozio e la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che nei contratti di scambio lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell’autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive (Cass. 4 novembre 2015, n. 22567; in tema di vendita si reputa, così, che solo l’indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, possa determinare la nullità del contratto per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo, notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, ponga solo un problema concernente l’adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisca, quindi, all’interpretazione della volontà dei contraenti e all’eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto: Cass. 19 aprile 2013, n. 9640).

L’importanza dei costi impliciti nasce, piuttosto, dal fatto che l’occultamento del reale valore dello strumento finanziario è stato alternativamente considerato, nelle diverse prospettive ricostruttive che hanno trovato espressione in dottrina e in giurisprudenza, ora come un risultato non coerente con la causa del contratto, ora, come una condizione che rende indeterminabile l’oggetto di questo, ora come un inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi nei confronti dell’investitore: sicché la presenza dei detti costi potrebbe alternativamente rilevare sul piano genetico, determinando la nullità del contratto, oppure sulla dinamica attuativa del rapporto obbligatorio, traducendosi nella mancata osservanza, da parte dell’intermediario, dell’obbligo, posto dall’art. 23, lett. a), t.u.f., di “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l’interesse del cliente”: con conseguente applicazione dell’apparato rimediale operante per il caso di inadempimento>>.

Poi la SC richiama Cass. sez. un. 8770/2020 (anche qui postata)

Poi ancora:

<< 2.5. – Come è stato rilevato in altra occasione da questa Corte, la nullità che viene qui in discorso non è quella, virtuale (art. 1418, comma 1, c.c.), di cui si sono occupate in passato due ben note pronunce delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) per escludere che essa abbia a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell’intermediario; la nullità in esame è, invece, una nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.) inerente ad elementi essenziali del contratto (Cass. 10 agosto 2022, n. 24654, in motivazione, punto 5). (…)

2.6. – Quel che conta, nella presente sede, è che il contratto per cui è lite non recasse menzione del mark to market e dei costi impliciti (pag. 13 della sentenza impugnata) e mancasse in conseguenza di esplicitare il fair value (e cioè il valore) negativo del derivato (ivi, pag. 14). La Corte di appello avrebbe dovuto considerare che le richiamate carenze erano incidenti sulla validità del contratto e tali da determinarne la nullità>>.

V. anche Trib. Roma 04.04.2024  n. 5912/2024, RG 64516/2018 per un caso di nullità di un IRS interest rate swap sostanzialmente per mancanza di causa: <<La domanda di nullità, sufficientemente specifica ed ancorata al ragionamento diffusamente proposto dalla difesa attorea circa lo sbilanciamento dell’alea contrattuale, l’assenza ab origine di convenienza per il cliente e l’inidoneità originaria dello swap a svolgere la dichiarata funzione di copertura, è fondata ed il suo accoglimento rende superfluo l’esame delle altre domande formulate>> (presente in Banca dati del merito e in ilcaso.it).

Ancora sulla responsabilità degli internet provider per le violazioni copyright dei loro utenti (con un cenno a Twitter v. Taamneh della Corte Suprema USA, 2023)

Approfondita sentenza (segnalata e linkata da Eric Goldman, che va sempre ringraziato) US BANKRUPTCY COURT-SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, In re: FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION, et al., Reorganized Debtors, Case No. 20-22476 (MG), del 27 marzo 2024.

Si v. spt. :

-sub III.A, p. 13 ss, “Secondary Liability for Copyright Infringement Is a Well-Established Doctrine”;

– sub III.B “Purpose and Effect of DMCA § 512”, 24 ss.

– sub III.D “Twitter Did Not Silently Rewrite Well-Established Jurisprudence on Secondary Liability for Copyright Infringement” p. 31 ss sul rapporto tra la disciplina delle violazioni copyright e la importante sentenza della Corte Suprema Twitter, Inc. v. Taamneh, 598 U.S. 471 (2023).

Di quest’ultima riporto due passaggi dal Syllabus iniziale:

– la causa petendi degli attori contro Twitter (e Facebook e Google):

<< Plaintiffs allege that defendants aided and abetted ISIS in the
following ways: First, they provided social-media platforms, which are
generally available to the internet-using public; ISIS was able to up-
load content to those platforms and connect with third parties on them.
Second, defendants’ recommendation algorithms matched ISIS-re-
lated content to users most likely to be interested in that content. And,
third, defendants knew that ISIS was uploading this content but took
insufficient steps to ensure that its content was removed. Plaintiffs do
not allege that ISIS or Masharipov used defendants’ platforms to plan
or coordinate the Reina attack. Nor do plaintiffs allege that defend-
ants gave ISIS any special treatment or words of encouragement. Nor
is there reason to think that defendants carefully screened any content
before allowing users to upload it onto their platforms>>

– La risposta della SCOTUS:

<<None of plaintiffs’ allegations suggest that defendants culpably “associate[d themselves] with” the Reina attack, “participate[d] in it as
something that [they] wishe[d] to bring about,” or sought “by [their]
action to make it succeed.” Nye & Nissen, 336 U. S., at 619 (internal
quotation marks omitted). Defendants’ mere creation of their media
platforms is no more culpable than the creation of email, cell phones,
or the internet generally. And defendants’ recommendation algorithms are merely part of the infrastructure through which all the content on their platforms is filtered. Moreover, the algorithms have been presented as agnostic as to the nature of the content. At bottom, the allegations here rest less on affirmative misconduct and more on passive nonfeasance. To impose aiding-and-abetting liability for passive nonfeasance, plaintiffs must make a strong showing of assistance and scienter.     Plaintiffs fail to do so.
First, the relationship between defendants and the Reina attack is
highly attenuated. Plaintiffs make no allegations that defendants’ relationship with ISIS was significantly different from their arm’s
length, passive, and largely indifferent relationship with most users.
And their relationship with the Reina attack is even further removed,
given the lack of allegations connecting the Reina attack with ISIS’ use
of these platforms. Second, plaintiffs provide no reason to think that
defendants were consciously trying to help or otherwise participate in
the Reina attack, and they point to no actions that would normally
support an aiding-and-abetting claim.
Plaintiffs’ complaint rests heavily on defendants’ failure to act; yet
plaintiffs identify no duty that would require defendants or other communication-providing services to terminate customers after discovering that the customers were using the service for illicit ends. Even if
such a duty existed in this case, it would not transform defendants’
distant inaction into knowing and substantial assistance that could
establish aiding and abetting the Reina attack. And the expansive
scope of plaintiffs’ claims would necessarily hold defendants liable as
having aided and abetted each and every ISIS terrorist act committed
anywhere in the world. The allegations plaintiffs make here are not
the type of pervasive, systemic, and culpable assistance to a series of
terrorist activities that could be described as aiding and abetting each
terrorist act by ISIS.
In this case, the failure to allege that the platforms here do more
than transmit information by billions of people—most of whom use the
platforms for interactions that once took place via mail, on the phone,
or in public areas—is insufficient to state a claim that defendants
knowingly gave substantial assistance and thereby aided and abetted
ISIS’ acts. A contrary conclusion would effectively hold any sort of
communications provider liable for any sort of wrongdoing merely for
knowing that the wrongdoers were using its services and failing to stop
them. That would run roughshod over the typical limits on tort liability and unmoor aiding and abetting from culpability>>.

La norma asseritamente violata dalle piattaforme era il 18 U.S. Code § 2333 (d) (2), secondo cui : <<2) Liability.— In an action under subsection (a) for an injury arising from an act of international terrorism committed, planned, or authorized by an organization that had been designated as a foreign terrorist organization under section 219 of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1189), as of the date on which such act of international terrorism was committed, planned, or authorized, liability may be asserted as to any person who aids and abets, by knowingly providing substantial assistance, or who conspires with the person who committed such an act of international terrorism>>.

Apple è responsabile per i danni prodotti da una sua “malicious app” oppure è protetta dal safe harbour ex § 230 CDA?

Eric Goldman ci notizia di e ci dà il link alla sentenza di appello del 9 circuito 27.03.2024,  No. 22-16514, Hadona Diep v. Apple .

Dismissed le azioni “counts I (violation of the Computer
Fraud and Abuse Act), II (violation of the Electronic Communications Privacy
Act), III (violation of California’s Consumer Privacy Act), VI (violation of
Maryland’s Wiretapping and Electronic Surveillance Act), VII (additional
violation of Maryland’s Wiretapping and Electronic Surveillance Act), VIII
(violation of Maryland’s Personal Information Protection Act), and X (negligence)
of the complaint”.

Invece il  § 230 CDA non protegge da azioni basate sulle leggi statali proconsumatori nè da altra come comncorrenza sleale:

<<The claims asserted in counts IV (violation of California’s Unfair
Competition Law (“UCL”)), V (violation of California’s Legal Remedies Act
(“CLRA”)), and IX (liability under Maryland’s Consumer Protection Act
(“MCPA”)) are not barred by the CDA. These state law consumer protection
claims do not arise from Apple’s publication decisions as to whether to authorize
Toast Plus. Rather, these claims seek to hold Apple liable for its own
representations concerning the App Store and Apple’s process for reviewing the
applications available there. Because Apple is the primary “information content
provider” with respect to those statements, section 230(c)(1) does not apply. See
Carafano v. Metrosplash.com, Inc., 339 F.3d 1119, 1124–25 (9th Cir. 2003)
(examining which party “provide[d] the essential published content”)>>.

Nemmeno queste azioni sonio impedite da patti su Limitation of liability (anche se qui di non interesse)