E’ abuso del processo agire per il danno da uccisione del padre dapprima e della madre poi, cagionati dalla medesima condotta?

risponde di si Cass. civ. sez. III, ord. 26 Marzo 2024 n. 8.217, est. Rossetti:

<<2. Tutte le suddette censure sono inammissibili ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c..
Senza alcun reale sforzo per vincere le motivazioni dell’orientamento
consolidato, i ricorrenti si dilungano a sostenere di essere stati vittime di “due
fatti illeciti”, e che di conseguenza legittima fu la loro duplice iniziativa
giudiziaria.
Deve tuttavia osservarsi in senso contrario che il “fatto” illecito è stato uno
soltanto: la condotta dell’ignoto conducente il quale causò il sinistro. La
circostanza che per effetto di tale condotta abbiano perso la vita due persone
non vuol dire che siano stati commessi due illeciti, ma che la medesima
condotta ha causato a ciascuno dei congiunti delle vittime due danni.
Questi danni, per di più, sono stati patiti dalle medesime persone, e nulla
avrebbe impedito loro di domandare il risarcimento del danno non
patrimoniale patito tanto per la morte del padre, quanto per la morte della
madre.
Quello in esame rappresenta dunque un caso di scuola di abuso del processo>>.

Soluzione probabilmente esatta