Cass. sez. I, ord. 13/05/2024 n. 12.953, rel. Meloni:
fatti
<<Con ricorso notificato l’11.03.2022 Ma.An. impugnò la sentenza n. 1167/2021 pubblicata il 19 agosto 2021 nel giudizio n. 3526/2018 dal Tribunale di Nocera Inferiore, prima sezione civile, che negava il riconoscimento di un assegno divorzile alla medesima censurandola con particolare riguardo alla insussistenza dello squilibrio economico tra i coniugi così come ritenuta dal Tribunale. L’appellante affermò nell’atto di appello di aver dovuto locare un immobile da adibire a casa familiare, inoltre evidenziò di aver iniziato a lavorare soltanto nel 2004 all’età di 47 anni, perché i coniugi di comune accordo stabilirono che la stessa dovesse sacrificare le proprie aspettative professionali per dedicarsi unicamente al menage familiare, ed infine dimostrò attraverso i modelli 730/2016,2017 e 2018 di essere titolare di un reddito imponibile di circa 25.000,00.
La Corte di Appello di Salerno, in riforma dell’impugnata sentenza, attribuì all’appellante un assegno divorzile di euro 200,00 ritenendo che: “tra i coniugi è poi, documentata una disparità reddituale, atteso che dai modelli 730/2016,2107 e 2018 di parte appellante risulta un reddito imponibile di circa 25.000,00 mentre dalla documentazione fiscale di parte appellata risulta un reddito imponibile di circa 32.000,00 euro. Allo stato, dunque, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati si ritiene che Ma.An. abbia diritto ad un assegno di divorzio nella misura minima di euro 200,00, considerata la situazione complessiva delle parti come sopra delineata”. (…) La Corte di merito così ha motivato: “Orbene, nel caso di specie deve rilevarsi che il matrimonio contratto nel 1984 ha avuto lunga durata (circa 29 anni), dall’unione non sono nati figli, Ma.An., prima di iniziare l’attività lavorativa quale dipendente ASL nel 2004 (come documentato dall’estratto conto INPS) ha necessariamente contribuito con il proprio lavoro personale e casalingo al menage familiare. Dopo la cessazione della unione matrimoniale, mentre Fr.An. ha continuato a vivere nella casa familiare di sua proprietà, la moglie ha dovuto locare un appartamento, come da contratto di locazione in atti, dal quale si desume la pattuizione di un canone mensile di euro 370,00, oltre spese. Tra i coniugi è, poi, documentata una disparità reddituale, atteso che dai modelli 730/2016, 2017 e 2018 di parte appellante risulta un reddito imponibile di circa 25.000,00, mentre dalla documentazione fiscale di parte appellata risulta un reddito imponibile di circa 32.000,00 euro.” >>
Diritto:
<<Se questi sono i fatti emersi pacificamente e riconosciuti da parte dei Giudici di Appello, non emerge un sostanziale squilibrio delle rispettive condizioni reddituali delle parti trattandosi di una differenza minimale. La Corte di Appello di Salerno nel caso di specie ha applicato non correttamente l’art. 5 comma 6 della Legge 898 del 1970, avendo fondato anzitutto il suo errato convincimento sulla circostanza (Pag. 7 della sentenza – parte finale) che la ex moglie prima di iniziare l’attività lavorativa quale dipendente ASL nel 2004, avrebbe necessariamente contribuito con il proprio lavoro personale e casalingo al menage familiare. Tuttavia tale ultima circostanza non è stata provata ma risulta formulata in forma ipotetica e non all’esito di valutazione presuntiva di mezzi di prova.
In mancanza di tale riscontro e dell’allegazione di un’esigenza specifica di carattere assistenziale, il modesto squilibrio reddituale è del tutto inidoneo, in via esclusiva a fondare il diritto all’attribuzione dell’assegno di divorzio.
Si deve rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, nr. 18287 del 11/07/2018) hanno affermato riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (sul punto anche Cass. 5603/2020 e 17098/2019).
Ciò premesso nel caso concreto, oltre alla comparazione reddituale e al mancato svolgimento di attività lavorativa in corso di matrimonio, non si ravvisa alcun altro elemento indiziante l’applicazione del criterio compensativo e, come già rilevato, non è stata allegata un’esigenza specificamente assistenziale, tenuto conto del fatto che la mancanza di figli esclude dalle statuizioni post scioglimento del vincolo quella relativa all’assegnazione della casa coniugale.
Il ricorso deve quindi essere accolto, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno anche per le spese del giudizio di legittimità perché si proceda al concreto accertamento della sussistenza in concreto di elementi di fatto idonei a consentire l’applicazione del criterio compensativo>>.