Molto interessante insegnamento da Cass. sez. III, ord. 20/05/2024 n. 13.897, rel. Fiecconi, che va di là dell’ambito della r.c. professionale.
Inadempiment consistito nell’omesa proposizione di oppisizione ad ingiunzione.
Ebbene, non è necessario che l’assicurato (avvocato, cioè il debitore) abbia risarcito il terzo (cliente, cioè il creditore), per far sorgere il dovere indennitario della Assicurazione verso il primo ex art. 1917 cc. Nè c’è timore di suo indebito arricchimento, ad es. ipotizzando una successiva non corrsponsione da parte sua al cliente di quanto ricevuto.
<<8. Al proposito, va richiamato il principio, già esaurientemente indicato in recenti articolate pronunce della Suprema Corte, cui questo Collegio intende conformarsi, in base al quale, l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne il proprio assicurato dalla responsabilità civile, regolato dall’art. 1917 cod. civ., sorge nel momento in cui l’assicurato causi un danno a terzi, costituendo tale evento l’oggetto del rischio assicurato. L’assicuratore è in mora rispetto a tale obbligo solo dopo che sia decorso il tempo presumibilmente occorrente a un diligente assicuratore per accertare la sussistenza della responsabilità dell’assicurato e per liquidare il danno, e sempre che vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell’assicurato stesso (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14481 del 09/07/2020; Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 28811 del 08/11/2019; Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 22054 del 22/09/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9510 del 30/04/2014).
9. Sulla base di tale principio, la liquidità del debito da risarcire al terzo danneggiato non è, di contro, condizione necessaria della costituzione in mora dell’assicuratore, non valendo nel nostro ordinamento il principio “in illiquidis non fit mora” (Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 28811 del 08/11/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4712 del 14/05/1994).
10. Tuttavia, l’assicuratore della responsabilità civile non può essere ritenuto inadempiente all’obbligo di pagamento dell’indennizzo solo per il fatto che, ricevuta la relativa richiesta dall’assicurato, abbia omesso di provvedervi. L’ inadempimento può dirsi sussistente soltanto ove l’assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell’ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato, ovvero anche qualora gli elementi in suo possesso evidenzino la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile. Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con prognosi postuma, vale a dire con riferimento al momento in cui l’assicuratore ha ricevuto la domanda di indennizzo, valutando tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la condotta dell’assicurato (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14481 del 09/07/2020).
11. Ne consegue che sussiste la mora dell’assicuratore quando la mancata o ritardata liquidazione del danno al proprio assicurato derivi dalla condotta ingiustificatamente dilatoria dell’assicuratore o, ancora, dal suo fatto doloso o colposo, quale l’illegittimo comportamento processuale per aver egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione. In tal caso, quindi, gli interessi moratori decorrono dalla data della “interpellatio” (Cass, Sez. 2, Sentenza n. 9510 del 30/04/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1105 del 15/04/1959).
12. Il principio di cui sopra citato circa l’insorgenza dell’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo solo apparentemente collide con l’orientamento, sancito nella recente pronuncia di questa Suprema Corte (Cass.Sez. III, ord. 18065 del 10/07/2018), con la quale si è chiarito che il diritto dell’assicurato di rivalersi nei confronti dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 1917 cod. civ., postula che il pagamento al terzo sia stato eseguito dall’assicurato in base ad un titolo che, se non anche definitivo e non contenente un accertamento (negoziale o giudiziale) della responsabilità dell’assicurato medesimo e dell’ammontare complessivo del risarcimento, sia tuttavia idoneo ad attribuire al pagamento il carattere doveroso previsto dal citato art. 1917 cod. civ. (citando Cass. 30/12/2011, n. 30795; Cass. 1/04/1996, n. 3008).
13. Nel medesimo senso si era espressa la sentenza di questa Corte n. 7330 del 1° luglio 1995, con la quale si affermò che l’obbligazione dell’assicuratore ha per oggetto, ai sensi dell’art. 1917, comma primo, cod. civ., il “rimborso” delle somme che al terzo debbono essere pagate dall’assicurato (v. in tal senso anche Cass. 1/07/1995, n. 7330). Fu allora anche precisato che dall’art. 1917 cod. civ. si ricava anche che “il pagamento” dell’indennità assicurativa al terzo può avvenire nei seguenti tre modi: il primo è quello con il quale l’assicurato prende l’iniziativa del pagamento ed in questo caso la prestazione assicurativa consiste nel rimborso all’assicurato della somma pagata; il secondo è quello con il quale è l’assicuratore ad assumere l’iniziativa del pagamento, previa comunicazione all’assicurato; il terzo comporta egualmente il pagamento diretto da parte dell’assicuratore al danneggiato, ma richiede che vi sia stata richiesta in tal senso dell’assicurato (Cass. 9 /01/1999, n. 103).
14. Nelle menzionate pronunce non si rinviene, tuttavia, alcun riferimento al fatto che il credito risarcitorio del terzo, oggetto dell’assicurazione per la responsabilità civile, debba necessariamente essere liquido al tempo del pagamento dell’assicuratore nelle mani dell’assicurato o del terzo.
15. Sicché, il principio di diritto indicato sulle diverse modalità di adempimento dell’obbligazione di pagamento dell’assicuratore previste nell’art. 1917 cod. civ. opera certamente in rafforzo del diritto dell’assicurato di ricevere l’indennizzo, e a maggior ragione nel caso in cui, come nel caso in questione, una volta ricevuta la denuncia del sinistro l’assicuratore, in base al parametro dell’ordinaria diligenza professionale da valutarsi ex art. 1176, comma 2, cod. civ., sia rimasto inerte rispetto al suo obbligo di tenere indenne l’assicurato.
16. In sintesi, dovendosi accedere a una interpretazione dell’art. 1917, comma 1, cod. civ. che tenga conto, a seconda delle circostanze, dell’ esigenza di mantenere un equilibrio sinallagmatico tra i diversi interessi delle parti nelle possibili dinamiche che si innestano nell’ esecuzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare al terzo non può dirsi sussistere solo in riferimento al tempo in cui diviene liquido ed esigibile il credito del terzo danneggiato, laddove il fatto dannoso del responsabile civile non sia seriamente contestabile e l’assicuratore non si sia attivato dopo la comunicazione di sinistro ricevuta dall’assicurato, in quanto esso sorge in dipendenza della responsabilità civile, dedotta nel contratto di assicurazione, già al tempo dell’avveramento del rischio da indennizzare.
17. Ai fini della verifica dei possibili risvolti di tale interpretazione, non si dimostra quale utile argomento il timore che il pagamento dell’indennizzo dall’assicuratore direttamente all’assicurato possa costituire un indebito per l’assicuratore, ove i terzi danneggiati omettano di coltivare le proprie pretese di risarcimento, e dunque venga meno il titolo del pagamento. In base al secondo comma dell’art. 1917 cod. civ., l’assicuratore ha facoltà di scongiurare tale rischio attivandosi per pagare l’indennità dovuta direttamente nelle mani del terzo danneggiato, previa comunicazione all’assicurato, prevedendosi anche che detto obbligo di pagamento nelle mani del terzo insorga laddove lo richieda lo stesso assicurato>>.