Cass. sez. I, ord. 07/05/2024 n. 12.283, rel. Meloni:
<<In ordine ai primi due motivi, la Corte di merito così ha motivato: “Né nel caso in esame, come già rilevato dal Giudice di prime cure, l’appellante non è stato in grado di dimostrare il proprio impedimento allo svolgimento di attività lavorativa, non apparendo dirimente la certificazione medica prodotta che, nell’attestare le problematiche legate alla lombosciatalgia, non esclude di per sé l’abilità al lavoro, specie ove si consideri che come – in maniera condivisibile – affermato dal Tribunale di Patti, “il limite a svolgere eventuali mansioni che comportino sforzo fisico e di carico alla schiena non è pertinente alle specifiche competenze del ricorrente medesimo il quale ha sempre svolto lavori di grafico ovvero di imprenditore nel campo dell’informatica e quindi involgenti uno sforzo prettamente intellettivo”.
Parametrate le due modeste situazioni economiche, del resto, non emerge dal lato della madre una floridità di posizione tale da poter sorvolare sulla necessaria contribuzione del padre al fine di consentire un’adeguata crescita della minore, o da modificare l’assetto relativo alla contribuzione alle spese straordinarie e a quelle di trasferta per l’esercizio del diritto di visita, queste ultime da mantenere inalterate, onde compensare la modesta entità dell’assegno periodico.” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Sulla base di questi fatti, emersi pacificamente e riconosciuti da parte dei Giudici di Appello, come correttamente statuito dai Giudice di primo grado (che richiamano gli stessi principi stabiliti da questo Supremo Collegio) occorre osservare che la giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli.
Neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve versare l’assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato”, sussistendo il dovere dell’obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità>>.
Ne segue allora probabilmente che permane la rilevanza penale (art. 570 e 570 bis c.p.) del macanto versamento, pur nella condizione di disoccupazione