Anna Maria Stein in IPKat ci notizia di una interessante sentenza (dep. 16.04.2024 n. 296/24-ric. 8043) della ns Commissione dei Ricorsi sul caso e marchio Elettra Lamborghini.
In breve l’attrice , nipote del fondatore della casa automobilistica, aveva chiesto la registrazione del marchio costituito dal suo nome anche per classi uguali a quelle della nota casa automobilistica. La quale si è opposta azionando la rinomanza.
La Commissione, rovesciando la decisione amministrativa, esclude l’abuso della rinmanza in quanto : – il segno avrebbe acquisto una sua notorietà indipendentemente dalla nota Casa , per cui non ne avrebbe trarrebbe indebito vantaggio; – ex art. 8/3 cpi, la notorietà civile permette la registrazione.
Il econdo è il punto teoricamente interessante.
La decisione lascia però perplessi. La norma si limita ad escludere i terzi dalla registrazione, ma non dà un diritto al titolare del nome civile più ampio di quelle che spetta al titolare di nome non famoso.
La norma governante il caso è solo quella sulla rinomanza, art. 12.1.e) cpi.