L’inadempimento della prestazione oggetto del contratto definitivo rileva già per risolvere il preliminare

Cass. sez. II, ord. 31/05/2024n. 15.309, rel. Varrone, relativa ad una errata realizzazione della rampa di accesso all’autorimessa:

<<Ciò precisato, non può che ribadirsi in tema di risoluzione per inadempimento da un lato che: il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale (ex plurimis Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022, Rv. 664394 – 03) e dall’altro che: la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (ex plurimis Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020, Rv. 658455 – 01).

Infine, con specifico riferimento al caso di specie, è utile richiamare il seguente precedente che, sia pure sotto il diverso profilo delle norme di sicurezza antincendi, è comunque riferito alla necessaria praticabilità di un garage parametrata alla normale capacità di guida di un conducente: “In tema di preliminare di vendita di un garage, ove il promissario acquirente chieda la risoluzione del contratto per inadempimento, stante l’inutilizzabilità del bene per l’impossibilità della manovra di accesso, il criterio della facile manovrabilità, di cui agli artt. 3.6.3. e 3.7.2. del d.m. 1° febbraio 1986 del Ministero dell’interno, recante norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse, non è soddisfatto dal semplice rispetto dei minimi dimensionali di ampiezza e va collegato al dato oggettivo della dimensione del veicolo rapportato alla ristrettezza degli spazi, nonché alle difficoltà che incontra un qualunque conducente dotato di normale abilità” (Sez. 2, Sentenza n. 13979 del 24/06/2011, Rv. 618321 – 01).

I fatti storici;a<<Il ricorrente riporta il contenuto dell’atto introduttivo: “Asseriva (ndr: il Ca.Ni.) che tuttavia l’impresa costruttrice si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte non avendo consegnato l’immobile entro il termine previsto nel preliminare (dicembre 2007) e avendo realizzato la rampa d’accesso o/ box auto con pendenza superiore a quella massima. pari al 20%. Prevista dal regolamento edilizio del Comune di Andria (circostanza che avrebbe impedito il rilascio dell’agibilità. ed avendo concesso ad altro condomino l’uso esclusivo dell”area pertinenziale; e che per tali gravi inadempimenti aveva rifiutato di addivenire alla stipula del definitivo, fissato per il 21 maggio 2008 dinanzi al notaio Po.Pa.(cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado).>>

Nulla di particolarm ente interssante, se non che l’inadempimen to è riferito alpreliinare. Contratt  che nella vulgata obblica solo a esprimere il cosnenso il definitivo, non ad eseguire prestaizoni del definitivo.

Chi risponde per le prestazioni periodiche o continuative successive al trasferimento di azienda?

Cass. sez. III, ord. 23 Aprile 2024, n. 10.902. , rel. Porreca (segnalazione di ilcaso.it), circa fornitura erogata da ServiozioElettrico Nazxinale spa

<<In caso di cessione d’azienda, dei debiti per il pagamento di prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento risponde il solo acquirente, per effetto del suo subentro ex lege nei contratti in corso a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da alcuna delle parti, mentre, ai sensi dell’art. 2560 c.c., l’alienante risponde soltanto dei debiti residuati da contratti in cui il terzo contraente abbia già adempiuto la propria prestazione prima della cessione. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione a un decreto ingiuntivo di condanna del cedente l’azienda al pagamento del corrispettivo di energia elettrica somministrata dopo la cessione)>>. (massima ufficiale)

Arrivata la decisione del Grand Board EUIPO sulla domanda di marchio COVIDIOT

Eleonora Rosati in IPKat ci notizia della decisione finale sulla domanda di marchio COVIDIOT per Class 6: Metal clips. Class 9: Computer gaming software; Mobile apps. Class 28: Board games; Toys.

V. mio post 13.06.2022 sulla decisione di appello di rimettere alla corte allargata.

Si tratta di Grand Board of Appeal 16.05.2024, Matthias Zirnsack applicant: qui la traduzione inglese offerta dall’Ufficio (qui invece la pagina del database)

Il G. Board conferma il rigetto sia per contrarietà ad ordine pubblico che per assenza di distintività.

La decisione è importante per profondità di analisi e sarà un punto di riferimento.

Mi limito  ricordare solo che l’apparentemente political expression nel caso de quo è invece una commercial espression, quindi con minor tutela (§ 136 ss.)

Sintesi:

<§ 146 To summarise, it is important that within the interpretation of the conditions of Article 7 EUTMR, the interests of the applicant must be balanced with public interests. An application for trade mark registration does not enjoy a stronger scope of protection under the right of freedom of expression because the word is also part of the political debate.    Rather, it is treated merely as a commercial term. Such trade mark applied for must be refused like any other sign, once the conditions of Article 7 EUTMR are met. (…)

Consequently, the trade mark applied for must be refused in accordance with Article 7(1)(f) EUTMR, because when used as a trade mark for the contested goods, such as games and similar products, it would trivialise one of the deadliest pandemics ever, in a way that is contrary to human dignity and hence accepted principles of morality  >

Trib Bologna su concorrenza parassitaria e sul rapporto tra tutela d’autore ex art. 2.4 l. aut., da una parte, e art. 2.10 l. aut., dall’altra.

In un caso di pretesa copiatura di decorazioni su mattonelle, Trib. Bologna n. 747/2023 del 03.04.2023, Rg 1234/2019, rel. Romagnoli, segnalato da giurisprudenzadelleimprese.it, affronta i due temi.

Sul primo:

<< estrema sintesi, la concorrenza parassitaria consiste nella imitazione sistematica e protratta nel tempo
dell’attività imprenditoriale del concorrente, laddove ciò che distingue tale fattispecie di modalità
scorretta di concorrenza (ex art. 2598 n. 3 c.c.) rispetto ai casi tipici di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 2598 c.c.
è il continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non
tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali in un contesto temporale prossimo,
così da rivelare l’intento di avvantaggiarsi sul mercato sfruttando il lavoro e gli sforzi altrui (cfr. ex
multis Cassazione civile, sez. I, 12/10/2018, n. 25607); in altre parole, la concorrenza parassitaria
consiste nel comportamento dell’imprenditore che in modo sistematico e continuo segue le orme di un
imprenditore concorrente, ne imita le iniziative con assiduità e costanza, non limitandosi a copiare un
unico oggetto (cfr. Cass. civ. sez. I, 29/10/2015, n. 22118) e dunque pur senza confusione di attività e
di prodotti (cfr. Trib. Napoli 18.2.2014) sicché, ove si sia correttamente escluso nell’elemento
dell’imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell’attività imitativa (requisito pertinente alla sola
fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le
attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l’adozione e lo sfruttamento, più
o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca (Cass. n. 25607 cit.).
In ultima analisi, nella concorrenza parassitaria l’attività commerciale dell’imitatore si traduce in un
cammino continuo e sistematico, anche se non integrale, essenziale e costante sulle orme altrui, giacché
l’imitazione di tutto o di quasi tutto quello che fa il concorrente, nonché l’adozione più o meno
immediata di ogni sua nuova iniziativa, seppure non realizzi una confusione di attività e di prodotti, è
contraria alle regole che presiedono all’ordinato svolgimento della concorrenza (Tribunale Milano, Sez. Proprieta’ Industriale e Intellettuale, 02/05/2013, n. 6095)”.

Sul secondo:

<<Innanzi tutto, va correttamente individuato l’ambito di tutela autorale tra le opere del disegno
industriale ex art. 2 n. 10 L.A. e le opere dell’arte figurativa di cui al n. 4 dell’art. 2 L.A., che si
pongono su un piano di reciproca esclusione (cfr. Cass. civ. sez. I, 23.3.2017 n. 7577 in motivazione)
essendo, in particolare, protette come disegno industriale le opere che trovano la loro collocazione
“nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, a condizione che siano
dotate di carattere creativo e valore artistico”, mentre ricadono nell’ambito di tutela dell’arte
figurativa le opere riprodotte “in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari […] e
destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni
oggetto della produzione industriale” (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 12.1.2018, n. 658).
Nella fattispecie, il motivo decorativo delle piastrelle non è opera figurativa, neppure nel caso, non
provato, della trasposizione/incorporazione di opera figurativa dell’artista sulla piastrella: non si dubita
del contributo artistico dello stilista, che si concretizza nel motivo decorativo della piastrella, ma la
destinazione alla produzone industriale è incompatibile con la tutela autorale ex art. 2 n. 4 L.A.
D’altronde, la destinazione all’industria e alla riproduzione seriale, non fa della decorazione della
piastrella un’opera del design industriale ex art. 2 n. 10 L.A., non solo perché il carattere creativo e la
novità sono elementi costitutivi anche dell’opera del design industriale, ma soprattutto perché l’opera
del design industriale è quella che presenta “di per sé carattere creativo e valore artistico”, laddove
tale quid pluris è ricavabile da indicatori oggettivi, quali il riconoscimento da parte degli ambienti
culturali ed istituzionali di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la
pubblicazione su riviste specializzate ecc. (cfr. Tribunale Torino, Sez. spec. Impresa, 31.1.2019, n.
482); prove che spettano alla parte che invoca la tutela e che fanno difetto nella fattispecie che occupa.
Nella fattispecie trattasi, in definitiva, di mera decorazione della piastrella, che non assurge né ad opera
dell’arte figurativa né a design industriale per il fatto di essere il risultato della collaborazione con
l’artista che ne ha disegnato il motivo ornamentale>>

Cass. sez. III, 24.04.2024, n. 11.126, rel. Cricenti.

<<Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora – raggiunta l’intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in apposito documento (cosiddetto “minuta” o “puntuazione”) – risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la conseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esservi inadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato efficacia vincolante ad un accordo, finalizzato ad una divisione di alcuni beni immobili e di alcune società che le parti avevano in comune, che si limitava a prevedere l’assegnazione reciproca degli immobili, indicati solo genericamente, e delle quote sociali alle parti o a persone da nominare). (massima ufficiale)>> (da ilcaso.it)

I fatti di causa, per meglio capire la regola astratta:

<<Ad ogni modo, risulta dal tenore letterale, e dall’intero contenuto,
che l’accordo contiene la previsione che alcuni beni immobili siano
assegnati ad una parte a ed altri all’altra, ma, nello stesso tempo,
si prevede che occorre andare dal notaio per farlo, e gli immobili
sono indicati solo genericamente: si stabilisce infatti che le spese
delle compravendite devono stabilirsi entro un certo tempo; inoltre
i trasferimenti societari sono fatti a favore di una delle parti o di
persona da nominare. Con la conseguenza che né i “trasferimenti
“di immobili né quelli delle società possono dirsi immediati, ossia
immediatamente efficaci, in quanto per alcuni è prevista la stipula
successiva di atti di compravendita, e per gli altri la scelta,
successiva, se attribuirli alle parti o a persona da nominare.
È evidente, dunque, che l’accordo in questione – come ha
puntualmente osservato la Corte d’appello – non costituisce la
regolamentazione finale del rapporto, ma ne è solo una
regolamentazione provvisoria: si tratta di un accordo preparatorio
con il quale le parti hanno raggiunto l’intesa su alcuni aspetti
soltanto del definitivo rapporto, con la conseguenza che le
trattative possono proseguire (ed è previsto che proseguano) sulle
rimanenti parti dell’accordo. Lo dimostra il fatto che le parti stesse
rimandano al futuro (entro un termine dato) di dare incarico al
notaio e di individuare la persona da nominare cui attribuire le
quote.>>