La S.C. sul dolo contrattuale

Cass. sez. II, ord. 01/07/2024 n. 17.988, rel. Trapuzzano, circa la manomissione dei contachilometri in una vendita di auto:

<<Ora, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti siano stati tali che senza di essi l’altra parte non avrebbe contrattato mentre, ove i raggiri non siano stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse.

Con la conseguenza che – contrariamente all’assunto incomprensibile della sentenza impugnata – sarebbe stato determinante stabilire se il dolo fosse stato causam dans o meramente incidens ai fini della declaratoria di annullamento del contratto.

Ed invero il dolo, quale vizio del consenso, inteso in senso oggettivo, in contrapposizione al dolo in senso soggettivo, si concretizza nei raggiri perpetrati ai fini di alterare la volontà negoziale della vittima, inducendola così in errore. In questa dimensione il dolo è sinonimo di inganno e causa di annullamento del contratto quando i raggiri adoperati abbiano ad oggetto circostanze essenziali del negozio, nel senso di determinanti per la prestazione del consenso del raggirato.

Pertanto, il dolus causam dans, ossia tale che senza di esso l’altra parte non avrebbe contrattato (sull’an), si distingue dal dolus incidens, ossia che influisce sulle sole condizioni della contrattazione (sul quomodo), ma non è determinante del consenso, il quale non può dar luogo ad invalidità del contratto, ma solo alla riparazione dei danni.

Ne discende che, ai fini dell’annullamento del contratto, il raggiro posto a fondamento del dolo, per un verso, deve ingenerare nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà e, per altro verso, deve provocare un errore influente sull’an della prestazione del consenso.

Sicché affinché vi sia dolo devono sussistere le seguenti condizioni: a. che vi sia una condotta, commissiva od omissiva, materializzata da raggiri, ossia da un complesso di manovre e artifizi; b. che tale condotta sia riconducibile ad un animus decipiendi del deceptor, ossia che vi sia una specifica intenzione di ingannare; c. che in conseguenza il deceptus sia caduto in errore; d. che vi sia un nesso di causalità sia tra i raggiri e l’errore sia tra la condotta fraudolenta e la decisione del deceptus di stipulare il contratto.

Quindi, il dolo può essere commissivo od omissivo.

Il dolo commissivo richiede la realizzazione di una condotta attiva, in cui siano ravvisabili gli estremi di un complesso di artifizi integranti i raggiri, che alterino il processo di formazione della volontà del deceptus. Segnatamente il dolo commissivo postula che un contraente sia stato ingannato per il tramite di una macchinazione fraudolenta e attiva posta in essere da un altro soggetto. Rientra in tale condotta ogni artifizio, ogni menzogna, purché grave e non facilmente smascherabile. E ciò anche quando tali raggiri siano utilizzati non per suscitare nella controparte l’intento di contrarre, bensì per indurla a tenere un comportamento del quale l’autore dei raggiri ignorava il contenuto negoziale. Sul piano oggettivo l’idoneità a trarre in inganno richiede l’impiego di mezzi adeguati.

Mentre la reticenza e silenzio possono acquistare rilevanza in relazione alle circostanze e al contegno che determina l’errore. È necessario però che il silenzio sia intenzionalmente ingannevole ovvero che la reticenza del contraente si inserisca in una condotta che si configuri nel complesso quale malizia o astuzia diretta a realizzare un inganno (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11605 del 11/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11009 del 08/05/2018; Sez. L, Sentenza n. 8260 del 30/03/2017; Sez. L, Sentenza n. 7751 del 17/05/2012; Sez. 2, Sentenza n. 9253 del 20/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 5549 del 15/03/2005; Sez. L, Sentenza n. 2104 del 12/02/2003; Sez. 1, Sentenza n. 8295 del 11/10/1994; Sez. 1, Sentenza n. 11038 del 18/10/1991).

La prova che il raggiro abbia provocato sul meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ricade sulla parte che lo deduce (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5734 del 27/02/2019; Sez. 3, Sentenza n. 21074 del 01/10/2009; Sez. L, Sentenza n. 16679 del 24/08/2004; Sez. 2, Sentenza n. 3065 del 19/04/1988).

Per l’effetto, affinché si produca l’annullamento del contratto, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne, che abbiano avuto comunque un’efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e quindi sulla prestazione del consenso di quest’ultima (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20231 del 23/06/2022; Sez. 1, Sentenza n. 1585 del 20/01/2017; Sez. 3, Sentenza n. 12892 del 23/06/2015; Sez. 3, Sentenza n. 12424 del 25/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 20792 del 27/10/2004; Sez. U, Sentenza n. 1955 del 11/03/1996).

Alla stregua dei precedenti rilievi, il giudice del rinvio dovrà chiarire se i raggiri abbiano avuto un’incidenza determinante sulla stipulazione del contratto oppure abbiano inciso sulle sole condizioni del contratto (e segnatamente sulla quantificazione del corrispettivo)>>.