Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 02/05/2024) 19/07/2024, n. 19958, rel. Gianniti:
<<2.2. Non fondati sono anche il terzo ed il quarto motivo, concernenti le spese accessorie alla demolizione del veicolo incidentato.
Come è noto, per riparazione antieconomica si intende la riparazione del mezzo quando il costo delle riparazioni supera il valore del relitto.
In base all’art. 1908 c.c., alla cosa danneggiata non si può attribuire un valore superiore a quello che aveva al momento del sinistro.
Di conseguenza, nel caso in cui l’importo per la riparazione superi il valore commerciale del mezzo, la compagnia assicuratrice legittimamente rimborsa solo quest’ultimo: si tratta del c.d. risarcimento per equivalente.
In caso di rottamazione del mezzo, in ogni caso, il responsabile civile è tenuto al pagamento delle seguenti voci di danno: spesa di demolizione del relitto; spesa di immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato; eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell’auto sostitutiva; spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato.
Essendo anche questa una forma di danno emergente, ai fini della liquidazione di dette spese accessorie, è necessaria la prova dell’esborso>>.