Cass. Sez. III, Ord. 11/07/2024 n. 19.071, rel. Gianniti:
<<Occorre qui ribadire il principio di diritto, già affermato da Cass. n. 24210/2019, in base al quale “Affinché l’assicurato possa ritenersi inadempiente all’obbligo, imposto dall’art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all’assicuratore, occorre accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo ed il pregiudizio sofferto”.
D’altra parte, alla stregua del generale principio di buona fede, che presiede all’interpretazione ed esecuzione del contratto, eventuali modalità di avviso, in concreto adottate dall’assicurato, diverse da quelle fissate dal contratto, possono essere anche valutate equipollenti a quelle, eventualmente diverse, espressamente pattuite, in relazione alla loro attitudine a realizzare lo scopo della norma.
Nel caso di specie, nel quale è stata la stessa compagnia assicurativa a produrre quali documenti le fotografie dei coppi danneggiati del tetto dell’immobile, non risulta che quella stessa abbia mai allegato – e tanto meno provato – il particolare elemento soggettivo atto a qualificare sfavorevole il comportamento tenuto dalla società assicurata, mentre la corte territoriale ha erroneamente statuito la tardività della denuncia in base al mero riscontro del dato obiettivo della sua tempistica, ma senza nulla motivare in relazione all’eventuale comportamento doloso o colposo della società assicurata>>.