Sulla efficacia retroattiva della rinuncia all’eredità

Cass. Sez. V, Ord. 14 agosto 2024, n. 22.839, rel. Billi:

<<In tema di imposta di successione, il chiamato all’eredità che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l’avviso di accertamento dell’imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell’imposta ove successivamente rinunci all’eredità, in quanto l’efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo>>.

(massima di Ferrabndi Francesca in ONDIF)