Cass. sez. I, ord. 05/08/2024 n. 21.979, rel. Tricomi:
<<Giova ricordare che costituisce orientamento consolidato quello per cui, nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, le indagini ematologiche e genetiche sul DNA possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (Cass. 8451/1991; Cass. 15568/2011), anche se, in tale ipotesi, possono essere sufficienti anche altre risultanze processuali (Cass. 9412/2004). Inoltre, nella materia della dichiarazione giudiziale di paternità, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l’unica indagine decisiva in ordine all’accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale l’istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell’onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale (cfr. Cass. n.22498/2021; Cass. 23290/2015, in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale).
Inoltre, nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, secondo comma, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda (Cass. n.28886/2019; Cass. n.7092/2022).
Nel presente caso, la Corte di appello si è attenuta a questi principi ed ha preso in considerazione il rifiuto di Ma.Al. a sottoporsi all’esame del DNA, unitamente a una pluralità di emergenze probatorie riguardanti le vicende familiari ed i rapporti intercorsi tra l’appellante ed il minore, ben consapevole in ragione di pregresse e ripetute frequentazioni con Ma.Al. del rapporto di filiazione, con ampia ed articolata motivazione che il ricorrente vorrebbe impropriamente sovvertire con la censura in esame. (…)
Alla stregua dei suesposti principi, il quinto motivo risulta in realtà impropriamente diretto a sollecitare un riesame del materiale probatorio, ossia in buona sostanza a criticare il “peso probatorio” attribuito alle diverse emergenze probatorie, ed in particolare al rifiuto a sottoporsi all’esame del DNA, su cui la Corte di merito ha principalmente fondato il proprio convincimento, spiegandone, con adeguata motivazione, le ragioni, all’esito di dettagliata disamina e raffronto del contenuto del materiale probatorio>>.