Cass. sez. II, sent . 16 ottobre 2024 n. 26.833, rel. Trapuzzano:
<<Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato “pro quota”, in virtù dell’esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all’inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del “de cuius”, tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all’art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.
(Nella fattispecie la morte della parte volta evocata in causa quale erede, è avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, con l’effetto che tale evento interruttivo ha determinato la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, che si sono venuti a trovare nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, sicché, in fase di appello, doveva essere ordinata, d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio)>>.
(preso da Valeria Cianciolo in Ondif)