Cass. sez. 3 , ord. 16.10.2024 n. 26.895, rel. Guizzi, sul’art. 2051 cc (caduta di un minorenne in una buca nel marcipiede):
<<Errata è, poi, l’affermazione – censurata con il quarto motivo
di ricorso – secondo cui, quanto “rileva al fine di escludere del
tutto la responsabilità del custode (…) non è la mera condotta
colposa del danneggiato, ma la sua eccezionalità, imprevedibilità
e «imprevenibilità»”. Su tali basi, dunque, la sentenza impugnata
ha ritenuto che “nella fattispecie in esame, non può affermarsi
che la condotta dì un ragazzo appena dodicenne fosse
assolutamente imprevedibile e, allo stesso modo, non può
affermarsi che l’evento non fosse prevenibile mediante l’adozione
di idonee cautele, quali ad esempio la chiusura del lato aperto
della piattaforma con una staccionata, ovvero, la chiusura
provvisoria della buca ivi esistente, di talché deve escludersi che
la condotta del danneggiato e di che ne aveva l’onere della
vigilanza e del controllo possano avere reciso del tutto il nesso
eziologico tra il danno e la res custodita”.
Tale argomentare, per vero, contrasta con il principio
giurisprudenziale secondo cui, “in tema di responsabilità per cosa
in custodia, l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del
comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia
natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si
presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e
inevitabile” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 24
gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01)>>