Cass. civ., sez. V, sent. 11 ottobre 2024, n. 26496, rel. Chieca:
<<Posto che l’iscrizione di ipoteca su beni conferiti nel fondo patrimoniale è legittima soltanto se il debito da garantire sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari o se il titolare del credito per il quale si procede non fosse a conoscenza di tale estraneità e considerato che il criterio identificativo dei crediti suscettibili di realizzazione in via esecutiva va ricercato nella relazione esistente fra il fatto generatore delle obbligazioni e il soddisfacimento delle esigenze familiari, l’estraneità ai bisogni della famiglia non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa, spettando, in ogni caso, al contribuente dimostrare i fatti che possono condurre all’illegittimità dell’ipoteca ovvero l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore>>
(massima di CEsare Fossati in Ondif)