Cass. sez. II, ord. 18/07/2024 , n. 19.849, rel. Carrato:
<<La questione che viene qui in rilievo consiste nel rispondere a se una
eventuale responsabilità del notaio possa aversi anche in danno di
possibili terzi pregiudicati dall’attività negligente del pubblico ufficiale
nel rogitare un atto inter alios, che sia risultato inefficace tra questi
ultimi (come, nel caso di specie, accertato con la sentenza di primo
grado, confermata sul punto da quella della Corte di appello).
E’ evidente che, ove lo fosse, la stessa – come già posto in risalto – si
atteggerebbe come responsabilità extracontrattuale.
Orbene, rileva il collegio che tale responsabilità si è venuta a
configurare nella fattispecie dedotta nella presente controversia, in cui
– per quanto detto e per effetto di una condotta colposa del notaio
causalmente connessa anche alla posizione del Ceruso – quest’ultimo
aveva risentito di danni conseguenti ricollegabili: – alla rilevante
conseguenza di non aver potuto stipulare l’atto pubblico di vendita –
successivo alla conclusione della relativa scrittura privata – del bene
acquistato dal Sica da parte dei germani De Bellis, privi di qualsiasi
titolo petitorio, con immediata trascrizione pregiudizievole dello stesso
per quanto innanzi evidenziato; – per non aver potuto godere del
possesso legittimo dello stesso in virtù della stipula dell’atto pubblico
confermativo della scrittura privata; – per essere stato costretto – oltre
a insistere, intervenendo volontariamente nel giudizio intentato dalla
proprietaria-venditrice, nell’azione di inefficacia dell’atto concluso tra i
De Bellis e il Sica – a intraprendere altra azione nei confronti della
Nuova Ceramica D’Agostino al fine di ottenere, poi, una sentenza di
accertamento degli effetti traslativi – quindi, in via giudiziale – dell’atto
di vendita (concluso, in precedenza, nella forma della scrittura privata)
in suo favore, al fine di dotarsi di un titolo idoneo alla trascrizione.
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la
cosiddetta responsabilità “da contatto sociale”, soggetta alle regole
della responsabilità contrattuale pur in assenza d’un vincolo negoziale
tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in
cui taluno, nell’eseguire un incarico conferitogli da altri, rechi
nocumento a terzi, come conseguenza riflessa dell’attività così
espletata, ma – e a questo ulteriore principio di diritto dovrà
uniformarsi il giudice di rinvio – quando il danno sia derivato dalla
violazione di una o più precise regole di condotta (nella specie quelle
del notaio violatrici degli obblighi di controllo e di verifica tipiche della
diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale), imposta dalla
legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai
rischi dell’attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento
normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell’art. 1173
c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità
dell’ordinamento giuridico (cfr. Cass. n. 11642/2012 e Cass. n.
29711/2020)>>.
Sulla quantificazione del danno:
<<Al giudice di rinvio è rimessa pure la valutazione di quantificazione dei
relativi danni risentiti dal Ceruso, tenendo conto del principio prima
ricordato – esportabile anche con riguardo alla sfera giuridica lesa del
terzo – alla stregua del quale la misura di detti danni va parametrata
alla situazione economica nella quale il medesimo si sarebbe trovato qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria
prestazione, in relazione alla cui valutazione lo stesso giudice di rinvio
potrà ricorrere anche al criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c.,
come richiamato dall’art. 2056 c.c., che attiene al risarcimento del
danno da illecito extracontrattuale>>