La dilazione di due giorni per trascrivere è accettabile, per cui il notaio non risponde dei danni

Questo può desumersi circa l’espressione “nel più breve tempo possibile”, posta dall’art. 2671 cc,a parere di Cass. sez. III, Ord. 13/09/2024, n. 24.662, rel. La Battaglia. Nel caso però aveva trascritto dopo 31 giorni, ma l’ipoteca medio tempore trascritta lo era statao dopo 2 giorni.

La corte di appello:

<<La Corte d’appello di Cagliari confermò la sentenza di primo grado, ritenendo che la formulazione dell’art. 2671 c.c. non imponga al notaio di provvedere alla trascrizione ad horas o il giorno successivo, di modo che, nel caso di specie, pur essendo l’operato del notaio censurabile sotto il profilo della colpa (per avere egli atteso ben trentuno giorni per curare l’incombente), “la trascrizione (rectius, l’iscrizione) pregiudizievole effettuata il secondo giorno (aveva) interrotto il nesso causale fra la condotta negligente e l’evento dannoso” (pag. 12 della sentenza impugnata), tenuto conto che non erano state allegate (né provate) circostanze dalle quali fosse dato desumere la consapevolezza, in capo al notaio, di una particolare situazione di rischio del venditore, che avrebbe consigliato maggiore celerità nell’esecuzione della formalità. Quanto alla scrittura privata sopra menzionata, alla stessa – secondo i giudici di secondo grado – non poteva riconoscersi carattere confessorio, “integrando, semmai, (..) un impegno ad adoperarsi presso la conservatoria per far conseguire al cliente la cancellazione dell’ipoteca” (pag. 13 della sentenza impugnata)><.

La SC

<<La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, “qualora per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l’esecuzione dell’iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta il termine nel quale quell’adempimento deve essere eseguito e stabilire se l’indugio frapposto dal professionista giustifichi l’affermazione della sua responsabilità verso il cliente, tenendo presente che tale responsabilità ha natura contrattuale e che il notaio è tenuto ad espletare l’incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, secondo quanto dispone l’art. 1176  secondo comma c.c..” (Cass., n. 566/2000; si veda anche Cass., n. 1439/2023, in tema di responsabilità disciplinare del notaio, secondo cui “l’art. 2671 c.c., richiedendo che la trascrizione dell’atto sia effettuata dal pubblico ufficiale “nel più breve tempo possibile”, non effettua una rigida predeterminazione del termine, che spetta al giudice del merito stabilire di volta in volta, avuto riguardo alla particolare sollecitudine con la quale la prestazione contrattuale richiesta al professionista deve essere espletata; ne deriva che in caso di reiterati ritardi nel compiere la trascrizione degli atti ricevuti o autenticati sussiste la responsabilità disciplinare del notaio, senza che assuma alcun rilievo l’eventuale danno subito dalle parti stipulanti”).

Orbene, la decisione impugnata e frutto di una valutazione di merito (come tale, in questa sede incensurabile) circa la “giustificatezza” di un ritardo (non già di trenta o trentuno, bensì) di due giorni nell’esecuzione delle formalità di trascrizione dell’atto di compravendita in questione; valutazione, peraltro, ragionevole, proprio in considerazione della formulazione della norma, la quale, mediante il riferimento al “più breve tempo possibile”, impedisce di accedere a un’interpretazione che postuli l’immediata esigibilità (ai sensi dell’ art. 1183 , comma 1, prima parte, c.c.) di una prestazione pur sempre necessitante di un certo spazio temporale per la sua esecuzione. Si è di fronte, in altri termini, ad una fattispecie equiparabile a quella in cui, non essendo previsto dal titolo, il termine viene stabilito dal giudice, con la particolarità che in questo caso tale determinazione avviene ex poste ai fini del giudizio di responsabilità. Una volta che il giudice abbia esercitato tale potere determinativo, trovano applicazione i principi generali in materia di ritardo nell’inadempimento, di modo che, prima della scadenza del termine, la prestazione deve ritenersi inesigibile (e, dunque, inconfigurabile l’inadempimento o inesatto adempimento). Conseguentemente, non applicandosi l’art. 1221  c.c., il debitore non risponde del fatto (lecito) del terzo produttivo del danno (nel caso di specie, l’iscrizione pregiudizievole). La negligenza del notaio (astrattamente riscontrabile nell’aver atteso un mese prima di curare la trascrizione) diviene, pertanto, irrilevante dall’angolo visuale della responsabilità contrattuale, non potendo essere posta in connessione causale con il danno patrimoniale allegato (da ascriversi, come detto, alla condotta del creditore ipotecario)>>.