Cass. sez. I, ord. 19/09/2024 n. 25.243, rel. Di Marzio:
<<6. – Il ricorso è inammissibile.
Esso muove dalla premessa che il conto cointestato recasse la facoltà di ciascuna cointestataria di compiere operazioni anche separatamente: ma questa premessa non risulta desumibile da quanto il ricorrente narra in ricorso, e la sentenza impugnata non ne parla, e cioè quella indicata risulta essere una prospettazione fattuale nuova.
L’inammissibilità dunque discende ex articolo 360-bis, n. 1, c.p.c., dall’applicazione del principio che segue: “In tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l’esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti” (Cass. 20 marzo 2017, n. 7110)>>.
Rigetto un pò brutale del ricorso, essendo sostanzialmente immotivato (certo non basta ricjhiamare una massima di precedent Cassazione). L’insegnamento evocato è però esatto, anche se probabilmente ovvio (assenti dati normativi contastrastanti)