Cass. sez. I, ord. 13 dicembre 2024, n. 32.365, rel. Tricomi:
In tema di assegno di mantenimento per i figli trova applicazione il principio secondo cui, in sede di separazione, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, giacché questi, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti; pertanto, eventuali elargizioni dei genitori, ancorché continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato, salva la possibilità, ove ricorrano lo stato di bisogno e i presupposti di legge, di proporre domanda per il riconoscimento degli alimenti ex art. 433 e ss c.c.
(massima di Cesare Fossati in Ondif)