La responsabilità del produttore grava pure sul distributore se usa i medesimi segni distintivi

Quesito interpretativo posto dalla ns Cassazione:

«Se sia conforme all’articolo 3, paragrafo 1, direttiva [85/374] – e, se non sia conforme, perché non lo sia – l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest’ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore».

La risposta, corretta, della C.G. con sentenza 19.12.2024, C-157/23, Ford italia spa c. ZP-Stracciari spa:
<<Di conseguenza, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato, alla luce del contesto in cui si inserisce tale disposizione e dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui essa fa parte, nel senso che la nozione di «persona che si presenta come produttore», ai sensi di detta disposizione, non può riguardare esclusivamente la persona che ha materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto. Decidere diversamente porterebbe a restringere la portata della nozione di «produttore» e a compromettere in tal modo la tutela del consumatore. In particolare, si deve ritenere che il fornitore di un prodotto «si presenti come produttore» quando il nome di tale fornitore o un elemento distintivo di quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome del fabbricante e, dall’altro, con il nome, il marchio o un altro segno distintivo apposto sul prodotto da quest’ultimo.

47      Tuttavia, conformemente all’articolo 5 della direttiva 85/374, siccome la persona che si presenta come produttore e il fabbricante del prodotto difettoso sono responsabili in solido, il fatto che il consumatore faccia valere la responsabilità di tale prima persona lascia impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale relative al diritto di rivalsa, in particolare le disposizioni che consentono a detta persona di far valere, a sua volta, la responsabilità del fabbricante del prodotto difettoso.

48      Occorre pertanto rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore.>>

La norma rilevante ex art. 3.1 dir. 85/374:

<<1. Il termine « produttore » designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi [nds: c’è un errore un GUCE] marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.>>.

La corrispondente normna delal nuova direttiuva2024/2853 , abrogativa della precedente, recita:

<< «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che:

a) …

b) fa progettare o fabbricare un prodotto o che, apponendo il proprio nome, marchio o altre caratteristiche distintive su tale prodotto, si presenta come fabbricante; >>