Quiando l’allontanamento dalla casa familiare può dirsi causa di addebito della separazione personale

Cass. sez. I, ord. 28/01/2025 n. 2.007, rel. D’Aquino:

<<Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è fortemente pregnante come motivo di addebito, benché a condizione che abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, salvo che la convivenza fosse già in quel momento intollerabile (Cass., n. 11032/2024; Cass., n. 25966/2016); efficacia causale esclusa, dal giudice di appello, in quanto allontanamento concordato tra i coniugi, di carattere non definitivo, così come è stata esclusa l’efficacia causale della relazione extraconiugale del marito intrattenuta successivamente; valutazioni che rientrano nel potere-dovere del giudice di valutare e scegliere gli elementi di prova nell’esaminare le domande proposte dalle parti. Valutazioni che, a loro volta, incidono sul giudizio di efficienza causale di intollerabilità della convivenza, giudizio fondato pertanto su valutazioni in fatto incensurabili in sede di legittimità>>.