Rifiuto di trasfusione di sangue nel figlio minore, se non di provenienza da persone no-vax

Molto interessante ordinanza della Cass. , che  andrebbe studiata in dettaglio, di cui riporto solo un breve passo.

Si tratta d Cass. sez. I, Ord. 03/02/2025, n. 2.549, rel. Russo R. E.A.

I fatti :

<< I ricorrenti A.A. e B.B. sono genitori di un bambino, nato il 25 gennaio 2020, affetto da una grave malformazione cardiaca, per il quale era stato programmato, nel mese di gennaio 2022, un intervento chirurgico con elevata probabilità di trasfusione di sangue. I genitori hanno quindi rappresentato ai sanitari che intendevano prestare il consenso alla trasfusione solo a condizione che il sangue provenisse da donatori non vaccinati contro il covid-19 attivandosi per raccogliere personalmente la disponibilità di donatori rispondenti al suddetto requisito. L’opposizione era motivata sulla ritenuta pericolosità della proteina spike contenuta nel vaccino e per motivi religiosi, in quanto per produrre il vaccino sarebbero state utilizzate linee cellulari provenienti da feti abortiti. L’azienda ospedaliera, dopo avere rappresentato ai genitori che non era possibile garantire che i donatori non avessero ricevuto simili vaccini, né aderire alla richiesta di ricorrere a donatori non vaccinati, proponeva ricorso al Giudice tutelare di Modena ex art. art. 3, comma 5, legge n.219/2017 chiedendo di autorizzare con urgenza la prestazione del consenso all’intervento e all’eventuale trasfusione, proponendo la nomina di un curatore speciale nella persona del Direttore. Il Giudice tutelare, con decreto dell’8 febbraio 2022, rilevando che il consenso condizionato è un “non consenso”, e ritenuta sussistente la propria competenza ex art 3 cit., ha nominato il Direttore generale dell’ospedale quale curatore del minore al fine di esprimere il consenso all’intervento, nei modi ordinari. Il provvedimento era reclamato innanzi al Tribunale per i minorenni, che lo respingeva con provvedimento del 13 settembre 2023 pubblicato il 20 settembre 2023, dando atto di essere nelle more intervenuto (21 febbraio 2022), sulla stessa linea, con un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, revocato in data 20 maggio 2022.

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale minorile del 13/20 settembre 2023 sul reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare, affidandosi a due motivi. Ha proposto controricorso l’azienda ospedaliera. Entrambe le parti hanno depositato memorie>>.

<<15.2.- Il Giudice tutelare di Modena ha ritenuto la richiesta irragionevole, ritenendo attendibile l’opinione espressa dalla comunità scientifica maggioritaria secondo la quale non vi sarebbe alcuna differenza tra il sangue dei vaccinati e dei non vaccinati e quindi fosse da evitare al minore il rischio, grande o piccolo, “derivante da trasfusioni al di fuori di protocolli e scelta dell’ospedale in contrasto alla direzione dell’ordinamento e con il solo fine di evitare un pericolo che non appare inesistente”.

Così operando il giudice del merito non ha commesso alcun errore di diritto, poiché nel contrasto tra l’opinione dei genitori e quella dei medici ha individuato il miglior interesse del minore, in conformità all’art 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, nella soluzione che secondo una determinata letteratura scientifica e i protocolli dalla struttura sanitaria scelta dai genitori garantiva meglio la salute del minore, in conformità all’art 3 cit. secondo il quale lo scopo da perseguire è “la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità”.