La responsabilità per debiti della società scissa e le possibili azioni del creditore ipotecario della medesima

Cass. sez. I, ord. 30/12/2024  n. 35.087, est. Dongiacomo, sull’art. 2506 quater c. 3 c.c.:

<<3.4. In effetti, in caso di scissione, la responsabilità per i debiti non soddisfatti della società scissa (la quale ne risponde per l’intero), si estende, in forza dell’art. 2506-quater, comma 3, c.c., in via solidale (e sussidiaria), a tutte le società partecipanti all’operazione, ciascuna delle quali, tuttavia, ne risponde “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato”.

3.5. La prova della sussistenza, in concreto, di tale limite e della sua esatta misura (vale a dire la quota di spettanza di “quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori”: Cass. n. 4455 del 2016, in motiv.) quale fatto impeditivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione solidale (che, altrimenti, in quanto tale, si estenderebbe all’intera prestazione non eseguita), grava, peraltro, a norma dell’art. 2697, comma 2, c.c., su ciascuna delle società beneficiarie (e, quindi, in caso di fallimento, sul curatore), anche in ragione della vicinanza delle stesse all’oggetto della relativa dimostrazione (Cass. n. 36690 del 2021, in motiv.).

3.6. La società partecipante all’operazione, ove sia stata assegnataria di uno o più beni immobili della società scissa sui quali era stata iscritta ipoteca a garanzia dei debiti di quest’ultima, è, tuttavia, in qualità di terzo acquirente [nds: è un acquisto, tecnicamente? Direi di si, verificandosi nella scissione un trasferimento] del bene ipotecato, patrimonialmente responsabile di tali obbligazioni, nel senso che, pur non essendo “personalmente” obbligata, può subire (nei limiti, naturalmente, dell’immobile vincolato a garanzia di un debito altrui) l’azione esecutiva (artt. 602 c.p.c. ss.) del creditore ipotecario (art. 2808, comma 1, c.c.).

3.7. Il creditore munito di ipoteca (concessa a garanzia di un debito della società scissa), pertanto, come giustamente affermato dalla banca ricorrente, può, in via alternativa, far valere:

– o il suo diritto di ipoteca sull’immobile (e solo sullo stesso) nei confronti della società che ne sia stata l’assegnataria;

– o il suo diritto di credito nei confronti di ciascuna delle società partecipanti all’operazione (compresa, evidentemente, l’assegnataria dell’immobile ipotecato), che risponde, personalmente ed illimitatamente, del debito della società scissa, che si accolla ex lege ma “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato”.

3.8. E se la società assegnataria, com’è accaduto nel caso in esame, è assoggettata a fallimento, il creditore ipotecario per un debito della società scissa:

– se fa valere il diritto di credito (sussidiario) relativo a tale debito, ha l’onere di insinuarsi al passivo della relativa procedura (artt. 52 e 55, comma 3, L.Fall.), limitato nel quantum (in deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 61, comma 1, L.Fall.) al “valore effettivo del patrimonio netto … assegnato” alla società fallita ed accollataria per legge dello stesso, partecipando, entro tale limite, alla distribuzione dell’intero attivo concorsuale (oltre che dell’immobile ipotecato a garanzia del predetto debito, con prelazione, ove richiesta, sul relativo ricavato: artt. 54, commi 1 e 3, e 111 n. 2 L.Fall.);

– se, per contro, fa valere (solo) il diritto d’ipoteca sull’immobile assegnato, può limitarsi ad intervenire nel procedimento fallimentare onde partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene (e solo del bene) compreso nella procedura ed ipotecato in suo favore>>.