Deduzione dei miglioramenti apportato dal donatario in sede di collazione

Cass. Sez. II, Sent. 18/02/2025, n. 4.146, rel. Fortunato, applica l’art. 748 cc ad un caso di costruzione realizzata sul terreno donato:

<<La realizzazione del manufatto da parte di A.A., prima dell’apertura della successione, si basa sulle risultanze della c.t.u., senza far ricorso al criterio formale dell’art. 2697 c.c. (come è chiaramente evidenziato a pag. 9 della sentenza), dovendo comunque condividersi che, una volta assolto l’onere della prova da parte del donatario di aver realizzato la costruzione con denaro proprio prima dell’apertura della successione, competeva alla ricorrente provare il contrario. Nel calcolare il valore del terreno oggetto di donazione indiretta in favore del coerede la Corte di merito ha considerato le potenzialità edificatorie derivanti dalla destinazione urbanistica del terreno, deducendo dal valore del donatum quello del fabbricato realizzato ex post dal beneficiario della liberalità indiretta, in applicazione dell’art. 748 c.c. (cfr. sentenza, pag. 9), non essendo inficiata la correttezza del criterio adottato dalle successive argomentazioni volte a distinguere tra mera edificabilità ed effettiva edificazione e ad escludere, in adesione a Cass. 20046/2016, la possibilità di considerare miglioria la sopravvenuta attitudine urbanistica, non dipendente da un’attività del donatario o del terzo volta ad incrementare il valore del bene non configura una miglioria. Dispone – per contro – l’art. 748 c.c. che in tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione, occorrendo evitare i che coeredi non donatari possano ricevere un’indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del donatario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati per effetto di sacrifici patrimoniali sopportati solo dal donatario (Cass. 29247/2020; Cass. 24150/2015). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. sostenendo che con la sentenza parziale di primo grado, il Tribunale aveva rinviato la regolazione delle spese al definitivo, dovendo invece pronunciare per quelle tra C.C. e le B.B., avendo definito la causa relativamente a tali parti con decisione da ritenersi definitiva. Pertanto, non avendo la F.F. proposto appello sulle spese, era precluso dal giudicato interno la possibilità di porre dette spese a carico della soccombente con la sentenza definitiva.>>.