La Cassazione sul danno cagionato al lavoratore tramite più che trentennale esposizione all’amianto

Il dipendente subisce un mesiotelioma pleurico a seguito di esposizione più che trentennale all’amianto, senza che fosse stata predisposta alcuna cautela o protezione.

La SC conferma la condanna ai danni del datore di lavoro già emessa dal secondo gouidice.  Si tratta di Cass. 06/03/2025 n. 5.984, rel. Positano, provvedimento analitico sulla normativa in tema, che si ocupa di difese dell’azienda, molte delle quali per vero inverosimilmente deboli.

I punti principali:

  •  §§ 15-17 sul concorso di cause: basta un concorso anche minimo.
  • non conta dove sia stata eseguita la pretaizone: cioè anche presso terzi, § 18-
  • sull’art. 2087 cc: perciò adottare “tutte le misure” significa che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall’ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione; misure relative all’ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori); e significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorra servirsi del criterio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l’esposizione al rischio dei dipendenti aldilà delle specifiche previsioni dettate dalla normativa prevenzionale, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell’esperienza e della tecnica“.
  • la conoscenza della nocività dell’amianto risale all’inizio del 1900, § 28.
  • la concreta  dannosità dell’esposizione è  cosa diversa dalla pericolosità dell’attività, § 34;
  • la potenziale pericolosità della condotta va valutata in base all’agente modello: “42.- Anche qui dovendosi ribadire che a tal fine occorre fare riferimento al concetto di “agente modello” (homo ejusdem professionis et condicionis), sul presupposto che se un soggetto intraprende una attività, soprattutto se pericolosa, ha il dovere di informarsi preventivamente dei rischi ed ha l’obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza pericoli.
  • è rilevante anche l’effetto acceleratore della latenza, § 44.

Tutto giusto , anche se sostanzialmente ovvio. Spiace che si debba arrivare alla SC per accettarlo: fa pensare…