Il Trib. UE 12.03.2025, T-66/24, Lidl. v. EUIPO, si impegna per motivare il fatto che che la previdulgazione, non distruttiva del carattere individuale ex art. 7.2 reg. 6/2002, riguarda anche modelli non identici purchè “suscitanti la stessa impressione generale”, secondo la disciplina del precedente art. 6.
E ciò a differenza dall’art. 5 sulla novità, in cui invece è chiesta l’identità del modello.
Il giudizio è esatto, anche tutto sommato ovvio; però, dato che l’art. 7.2 è muto in proposito, è stato bene chiarirlo.
Riporto un passo sulla ratio del termine di grazia (di tolleranza) dei 12 mesi:
<< 37 Peraltro, occorre ricordare che, conformemente al considerando 7 del regolamento n. 6/2002, il sistema di protezione dei disegni e modelli comunitari mira a incoraggiare i processi innovativi e l’emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi.
38 Orbene, il perseguimento degli obiettivi ricordati ai punti 18, 36 e 37 supra sarebbe compromesso se, dopo aver sottoposto alla prova del mercato un disegno o modello, l’autore o il suo avente causa che intendesse beneficiare del periodo di tolleranza fosse tenuto, in ogni caso, a chiedere la registrazione del disegno o modello come inizialmente sottoposto alla prova del mercato, senza poter prendere in considerazione i risultati concreti di tale prova, per apportare a detto disegno o modello gli eventuali adeguamenti necessari al fine di garantirne il successo commerciale, e senza poter, quindi, chiedere la registrazione di un disegno o modello che, senza essere identico, susciterebbe la stessa impressione generale di quello inizialmente sottoposto alla prova del mercato.
39 Infatti, l’interpretazione difesa dalla ricorrente implicherebbe che, registrando un disegno o modello che non sia identico al disegno o modello sottoposto alla prova del mercato, l’autore o il suo avente causa rischierebbe di vedersi opporre, in un procedimento di dichiarazione di nullità, la divulgazione, da parte sua, durante il periodo di tolleranza, di tale disegno o modello anteriore.
40 Infatti, una tale interpretazione sarebbe contraria all’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 e, più in generale, del sistema di protezione dei disegni o modelli comunitari, volto a consentire all’autore di sottoporre alla prova del mercato un disegno o modello e a incoraggiare i processi innovativi e l’emergere di nuovi prodotti.
41 Da tutto quanto precede deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento, non richiede che il disegno o modello anteriore, la cui divulgazione può non essere presa in considerazione, sia identico al disegno o modello contestato>>