Cass. sez. I, 16/03/2025 n. 7.013, rel. D’Aquino, in una fattispecie particolare (per il credito munito di prelaizone pignoratizia di di denaro):
fatti:
<<2. Il Fallimento – per quanto qui rileva – ha dedotto che la banca aveva erogato alla società debitrice in data 2 giugno 2012 un mutuo dell’importo di Euro 240.000,00, espressamente destinato all’estinzione di pregresse esposizioni chirografarie nei confronti della medesima banca derivanti da diverse linee di credito; al contratto di mutuo erano collegate sia l’accensione di ipoteca fondiaria su immobili della società mutuataria (opificio industriale e pertinenze), sia la costituzione in pegno dell’importo di Euro 240.000,00, posto a garanzia sia del perfezionamento dell’iscrizione ipotecaria, sia della stipula di polizza assicurativa a garanzia del rischio incendio nei limiti del valore dell’ipoteca sui fabbricati oggetto di iscrizione. La garanzia pignoratizia contestualmente creata doveva ritenersi, a giudizio del fallimento attore, stipulata nella consapevolezza dello stato di insolvenza della debitrice, dichiarata fallita in data 29 giugno 2012 dopo diciassette giorni dall’operazione in oggetto>>.
Sulla revocabilità della prelazione contestuale (ammessa per il pegno regolare, non ammessa per quello irregolare):
<<4. Per la ragione più liquida si esamina il secondo motivo, che è fondato, con assorbimento del primo. Caratteristica del pegno irregolare è il trasferimento in proprietà del creditore dei beni assoggettati a pegno, con eventuale restituzione del tantundem al momento dell’adempimento, ovvero dell’eccedenza rispetto a quanto garantito in caso di inadempimento (Cass., n. 26154/2006; Cass., n. 10000/2004). La natura giuridica del pegno irregolare – disciplinato dall’art. 1851 cod. civ. nell’ambito della anticipazione bancaria – comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano – diversamente che nell’ipotesi di pegno regolare – di proprietà del creditore stesso, che ha diritto a soddisfarsi non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796 – 2798 cod. civ. – norme che postulano l’altruità delle cose ricevute in pegno – bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori (Cass., n. 5111/2003; Cass., Sez. U., n. 202/2001).
5. Diversamente, nel pegno regolare il soddisfacimento avviene al momento dell’inadempimento dell’obbligazione garantita (Cass., n. 24137/2018). Ricorre il pegno regolare ove il cliente vincoli a garanzia del proprio adempimento verso la banca un titolo di credito o un documento di legittimazione che risultino “specificamente descritti ed analiticamente indicati” senza che venga attribuito al creditore pignoratizio il potere di disporre degli stessi (Cass., n. 18597/2011).
6. Ne consegue che, ove oggetto del pegno sia un bene determinato, per il quale non sia stato conferito al creditore pignoratizio il potere di disporre del relativo diritto, si esula dall’ipotesi del pegno irregolare e si rientra nella disciplina del pegno regolare, per il quale il creditore ha l’obbligo, di regola, di restituire l’oggetto del pegno ed è obbligato a insinuarsi nel passivo del fallimento (Cass., n. 16618/2016; Cass., n. 18597/2011, cit.; Cass., n. 12964/2005).
7. Nella specie, il giudice di appello non ha accertato, al fine di ritenere irregolare la natura del pegno, l’esistenza nel contratto costitutivo della garanzia della facoltà del creditore di disporre del bene conferito in pegno, né dell’obbligo di restituire il tantundem, diversamente da quanto dispone l’art. 1851 cod. civ., così non facendo corretta applicazione dei suddetti principi>>.
Sulla non compensabilità:
<<8. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, secondo comma, L.Fall. nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di verificare che il contratto costitutivo del pegno avrebbe permesso la soddisfazione del creditore tramite compensazione tra oggetto della garanzia e obbligazione garantita, mancando omogeneità tra l’una e l’altra. Osserva parte ricorrente che la costituzione del pegno avrebbe garantito due distinte obbligazioni (l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile e la stipula della polizza antincendio sull’immobile), circostanza che avrebbe precluso l’incameramento della somma costituita in pegno.
9. Il terzo motivo è fondato. Nel caso di specie, il pegno non garantisce obbligazioni pecuniarie della società debitrice, bensì obbligazioni accessorie alla stipulazione del contratto di mutuo, quali l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile oggetto di garanzia e la stipula della polizza antincendio sull’immobile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la compensazione è possibile anche tra crediti illiquidi, ancorché uno dei crediti sia indeterminato nel suo ammontare, ma purché sia di facile e pronta liquidazione (Cass., n. 7018/2020), nonché ove il credito, ancorché indeterminato nel suo ammontare, sia liquidabile dal giudice che procede (Cass., n. 23225/2016). Analogamente, la compensazione è consentita in sede concorsuale anche ove i presupposti di liquidità maturino dopo l’apertura della procedura, purché i fatti genetici delle rispettive obbligazioni siano preesistenti alla stessa (Cass., n. 2005/2025; Cass., n. 20063/2023). Nessuna compensazione può, invero, operarsi – né in sede ordinaria, né in sede fallimentare ex art. 56 L.Fall. – ove una delle reciproche obbligazioni – come nella specie – non sia una obbligazione pecuniaria>>.