Perdita della possibilità di procreare e danno risarcibile al figlio per l’impossibilità di avere uno o più fratelli

Cass. sez. III, 11/03/2025 n.6517, rel. Porreca:

<<Se è vero che la perdita della capacità di procreare del genitore cagiona al figlio del danneggiato principale la lesione dell’interesse, costituzionalmente protetto dall’art. 29 Cost., a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, tuttavia è necessario che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un concreto pregiudizio. Non viene in gioco, anche ai fini dell’emersione del “danno-conseguenza”, il numero dei fratelli o delle sorelle, come se la mancanza di una pluralità di questi significhi strutturalmente un pregiudizio; il pregiudizio, perché sia risarcibile, deve concernere la relazione parentale effettivamente risultata attesa e quindi persa nella singolare concretezza della vicenda di vita, ossia nel richiamato contesto specifico di famiglia nonché nella connessa dimensione individuale da illuminare in relazione a quello e alla plausibile evoluzione psicologica, per quanto si palesi ricostruibile al momento dell’accertamento (nella specie, i Giudici hanno escluso il risarcimento del danno, in favore della figlia, per la perdita della possibilità di avere uno o più fratelli a seguito di una infezione manifestatasi dopo il parto, a seguito della quale la madre aveva dovuto sottoporsi a un successivo intervento di isterectomia che l’aveva resa sterile, atteso che i ricorrenti non avevano effettuato le specifiche allegazioni richieste, che avrebbero potuto implicare valutazioni fattuali e presuntive, in chiave probabilistica)>> (massima in DeJure)

Dalla motivazione:

<< ritiene questo Collegio che vada in primo luogo sottolineato come la fattispecie di un rapporto parentale già instaurato e quello di un tale rapporto futuro ed eventuale, non siano paragonabili, perché la seconda ipotesi attiene al danno da perdita di chance, ovvero di un’apprezzabile e non prettamente aleatoria “possibilità” del rapporto parentale – come non a caso indicato dallo stesso precedente di questa Corte sopra richiamato – viceversa soggetto per natura a mutevoli accadimenti e intendimenti;

in secondo luogo, pur nell’ottica residuata da quanto ancora sub iudice, deve in ogni caso sussistere l’allegazione non solo del progetto di famiglia più numerosa, ma anche, inevitabilmente in termini di coerenza sistematica, del connesso tipo di pregiudizio i cui si chiede il ristoro, rispetto allo specifico soggetto familiare che lo domanda;

al riguardo i ricorrenti valorizzano il perfezionato matrimonio concordatario con finalità procreativa, e discorrono di “gioia di un fratello o una sorella germani”, con pregiudizio “più evidente allorquando la piccola Clara diverrà adolescente prima ed adulta poi, stante che le verrà a mancare quel rapporto di fratellanza e/o sorellanza, connotato da saldo, genuino ed unico sostegno emotivo, conforto personale, che sarebbe di certo un valido sostegno una volta che la stessa prenderà atto delle proprie condizioni e limitazioni personali in relazione al contesto sociale in cui dovrà confrontarsi, a maggior ragione quando un giorno, come è naturale che sia, perderà entrambi i genitori, la propria famiglia di origine” (pag. 17);

al riguardo occorre rimarcare che:

i) l’elemento dato dalla menzionata tipologia di matrimonio nulla di univoco può indicare rispetto all’allegazione e prova del progetto di vita in concreto sviluppato ovvero afferente alla comunità familiare a venire plausibilmente ipotizzabile nell’ipotesi specifica, idoneo, di conseguenza, a costituire indice del preteso pregiudizio relativo alla perdita di quel potenziale rapporto di fratellanza;

ii) come ancora una volta sottolineato dalla Procura Generale, neppure viene in gioco, anche ai fini dell’emersione del “danno-conseguenza”, il numero dei fratelli o delle sorelle, come se la mancanza di una pluralità di questi significhi strutturalmente un pregiudizio;

iii) rimanendo nella logica fatta propria dalla Corte distrettuale, e divenuta definitiva, secondo cui il danno in parola deve dirsi predicabile in astratto, una volta affermato quello da perdita della capacità di procreare, salva prova delle conseguenze da ristorare in concreto, il pregiudizio, perché sia risarcibile, deve concernere la relazione parentale effettivamente risultata attesa e quindi persa nella singolare concretezza della vicenda di vita, ossia nel richiamato contesto specifico di famiglia nonché nella connessa dimensione individuale da illuminare in relazione a quello e alla plausibile evoluzione psicologica, per quanto si palesi ricostruibile al momento dell’accertamento;

i ricorrenti, pertanto, con correlato profilo di aspecificità del ricorso, non indicano né dimostrano in quale atto processuale, ovvero quando e come sarebbero state effettuate queste necessarie quanto puntuali allegazioni – ossia quelle appena delineate oltre che complessivamente quelle stesse che la difesa istante in questa sede prospetta – le quali avrebbero potuto implicare appropriate valutazioni fattuali e presuntive, in chiave probabilistica, e che avrebbero, quindi, dovuto costituire il precisato perimetro della discussione davanti al giudice di appello, prima che del confronto con le censure da specificare davanti a questa Corte; il secondo motivo è logicamente assorbito; il terzo motivo è in parte assorbito, in parte infondato; la regolazione delle spese sull’assunto della fondatezza delle proprie istanze è logicamente assorbito prima che neppure definibile come tale, non integrando sul piano logico una censura; quanto al resto, va ribadito che la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale neppure è tenuto a dare ragione, con un’espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà, sicché la pronuncia di condanna alle suddette spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (v., ad esempio, Cass., 26/04/2019, n. 11329);>>

Per l’interruzione della prescrizione nei danni da appalto/contratto d’opera serve la messa in mora, non bastando la mera denuncia dei vizi

Cass. sez. II, 18/03/2025 n. 7.188, rel. Varrone:

<<Deve osservarsi che la Corte d’Appello nell’accogliere il gravame di FONSK non ha tenuto conto dell’orientamento di questa Corte secondo il quale la reiterata denuncia dei medesimi vizi da parte del committente non vale a interrompere il termine di prescrizione previsto dall’art. 1669 c.c. per il contratto di appalto o dall’art. 2226 c.c. per il contratto di prestazione d’opera.

Deve preliminarmente ribadirsi che l’eccezione di cui all’art. 1669 c.c. (e all’art. 2226 c.c.) opera su un piano sostanziale e, dunque, trova applicazione l’art. 2943 c.c. In altri termini, laddove le norme citate affermano che il diritto o l’azione “si prescrive in un anno dalla denuncia” si riferiscono appunto ad un termine di prescrizione che, come tale, è soggetto a essere interrotto, per il disposto dell’art. 2943 c.c., non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma anche “da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.

Ciò di cui la Corte d’Appello non ha tenuto conto è che, ai sensi di quest’ultima norma, solo la messa in mora del creditore è idonea ad interrompere il decorso della prescrizione, viceversa la reiterata denuncia dei medesimi vizi non può produrre il medesimo effetto e non è idonea a spostare in avanti il termine entro il quale il committente deve agire in giudizio (vedi Sez. 2, Sentenza n. 1955 del 22/02/2000 in motivazione).

Inoltre, risulta fondata anche la censura di omessa pronuncia rispetto all’eccezione di mancanza di prova della notifica della missiva del 16 aprile 2011 che sarebbe decisiva sempre ai fini dell’interruzione della prescrizione. La Corte d’Appello non ha fornito alcuna risposta rispetto a tale eccezione, tenuto conto che trattandosi di atto recettizio l’onere della prova della sua conoscenza (anche in via presuntiva) da parte del destinatario ricadeva su FONSK.

Deve ribadirsi in proposito che: Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell’esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora; la richiesta di pagamento produce l’interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l’effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell’interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l’obbligato, l’effetto interruttivo non si verifica affatto; ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto , astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l’estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (Cass. Sez. L., 15/11/2002, n. 16131, Rv. 558535 – 01)>>.

Parte denominativa identica (sebbene in due diverse lingue) ma per il resto diversi: il Tribunale UE disconosce la confondibilità tra i marchi

Interessante caso deciso da Trib. UE 26.02.2025,  Joined Cases T‑1066/23 to T‑1069/23, Schweppes v. EUIPO, di cui vi avvisa Marcel Pemsel in IPkat, relativo (per la parte denominativa) alla comparazione tra lingua inglese e l’esatta traduzione in lingua lituana (similissima al russo, pare).

marchi di cui è chiesta l’annullamento (+ altri analoghi)
1° anteriorità opposta
2° anteriorità opposta

Bene il Trib. conferma che nonostante la uguiaglianza concettuale (seppur in linguje diverse) agevomente percepuibile dal consumatore lituano,non c’è confondibilità: ciò per la scarsa rilevanzz della compmnente denomiantiva rispetto alla compentne figuratia e per la debolezza , direi meglio nullitòa della prima.

<<63  The Board of Appeal concluded, in paragraphs 51 to 53 of the contested decisions, that there was a likelihood of confusion or association on the part of the target public, namely the part of the relevant Latvian public that would understand the contested marks as being the literal translation of the Cyrillic script of the earlier mark, taking into account the identity or similarity of the goods at issue, the average level of attention of that public, and the fact that the conceptually identical nature of the marks at issue outweighed their phonetic and visual differences, irrespective of the normal distinctive character of the earlier mark.

64      The Board of Appeal also found that the average Latvian consumer might believe that the goods covered by the marks at issue came from the same undertaking or from economically linked undertakings. That public, while noticing the differences between the marks, could perceive the contested marks as being a variation of the earlier mark adapted to meet the needs of consumers throughout the market of the European Union. In that regard, the Board of Appeal stated that the use of different languages was a marketing practice in order to better adapt the marks to different national markets.

65      The applicant submits that there is no likelihood of confusion. It maintains, in essence, that the significant visual and phonetic differences between the marks at issue outweigh any possible conceptual similarity.

66      EUIPO and the intervener dispute the applicant’s arguments.

67      EUIPO reproduces, in that regard and in essence, the assessment of the Board of Appeal and notes in particular that, contrary to the applicant’s assertions, account should be taken of the Latvian public and not the entire public of the European Union. After specifying, inter alia, that the method of buying the goods covered by the marks at issue was only one factor among all the elements which it was required to take into account in that global assessment, EUIPO concludes, in essence, that the points of dissimilarity between the signs at issue are not sufficient to dispel the relevant consumer’s impression that those signs are similar.

68      In this instance, it is necessary, first, to note that the marks at issue have many visual differences in respect of both their word elements and, as the applicant states, their figurative elements, which, while they do not dominate the overall impression, are nonetheless not negligible. As regards everyday food products, as the applicant rightly emphasises, purchasing is primarily based on their visual aspects in so far as they are usually sold in self-service stores where consumers choose the product themselves and must therefore rely primarily on the image of the mark applied to that product (see, to that effect, judgments of 11 December 2013, Eckes-Granini v OHIM – Panini (PANINI), T‑487/12, not published, EU:T:2013:637, paragraphs 63 and 65, and of 23 February 2022, Ancor Group v EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T‑198/21, EU:T:2022:83, paragraph 61 and the case-law cited).

69      Second, it follows from paragraphs 37 and 38 above that the marks at issue had, overall, a very low degree of phonetic similarity, if any.

70      Third, although the signs at issue, as has been concluded in paragraph 59 above, are conceptually identical for a part of the relevant public, the word elements ‘tea’ and ‘чай’, on which, in particular, that conceptual identity is based, are devoid, as has been noted in paragraph 29 above, of distinctive character given that, for that public, they are descriptive of the goods covered by the marks. Those signs being conceptually identical is therefore likely, in the circumstances of the case, to play a limited role in the assessment of the likelihood of confusion on the part of that part of the public, in accordance with the case-law cited in paragraph 62 above.

71      Fourth, as regards the EUIPO decisions relied on by the intervener, it is sufficient to note that, in its review of legality, the Court is not bound by EUIPO’s decision-making practice (judgment of 26 April 2007, Alcon v OHIM, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, paragraph 65).

72      In those circumstances, and although the goods at issue were directed at the public at large which had a merely average level of attention, it must be held that, taking into account the normal distinctive character of the earlier mark, which is not disputed by the applicant, and the significant visual and phonetic differences between the marks at issue, the Board of Appeal, irrespective of whether the marks are conceptually identical for the part of the relevant public which it took into account in its examination, made an error of assessment in finding that there was a likelihood of confusion, within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 in Cases T‑1066/23 and T‑1067/23, and within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001 in Cases T‑1068/23 and T‑1069/23.

73      Therefore, as the error of assessment thus made by the Board of Appeal is such as to, in itself, lead to the annulment of the contested decisions in their entirety, it follows that the single plea in law must be upheld, without it being necessary to examine the first complaint of that plea, and, consequently, the contested decisions must be annulled.>>

Decisione esatta,

Sul diritto id visita dei nonni in caso di separazione dei genitori (che vanno ad abitare in città lontane)

Cass. Sez. I, Ord. 13/03/2025, n. 6658, rel. Tricomi, in un caso in cui il padre abitava a Genova e la madre era tornata a Bari:

<<Va premesso che, come più volte affermato da questa Corte, nella vigenza della disciplina successiva alla novella introdotta con il D.Lgs. n.154/2013, “Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., coerentemente con l’interpretazione dell’articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira “l’esclusivo interesse del minore”. La sussistenza di tale interesse – nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti -è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.” (Cass. n.15238/2018). Invero, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all’interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (Cass. n. 2881/2023).

Una volta accertata la ricorrenza delle condizioni anzidette, il giudice, ove ritenga di consentire che la frequentazione tra gli ascendenti ed il nipote esclusivamente alla presenza del genitore ex parte, deve espressamente motivare sul punto; deve, inoltre, utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, avvalendosi se del caso dei Servizi Sociali, al fine di contemperare la regolamentazione della frequentazione in modo proporzionato ed equilibrato con le altre esigenze di vita del minore (affettive, sociali, scolastiche e ludiche). L’esigenza di una regolamentazione chiara ed equilibrata della frequentazione con gli ascendenti, focalizzata sul superiore interesse del minore alla ricorrenza dei presupposti, è maggiormente avvertita laddove la situazione familiare sia connotata da una grave conflittualità, tale da impedire una gestione degli incontri attuata concordemente in autonomia da parte dei genitori, pur separati o divorziati, e dove si realizzino condizioni geografiche che tendenzialmente rendono più complesso l’incontro di persona.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto funzionale all’interesse del minore la frequentazione con i nonni, ma, nonostante la grave ed accertata conflittualità tra le parti e la distanza geografica delle rispettive residenze, non ha stabilito se gli incontri possano avvenire anche senza la presenza paterna e non ha proceduto a delinearne, anche avvalendosi dei Servizi Sociali, la concreta regolamentazione, di modo da definire in maniera più puntuale quale sia la modalità di incontro, di persona o mezzo apparati elettronici, tra nonni paterni e nipote: a tanto la Corte territoriale dovrà procedere in sede di rinvio, ove permanga all’attualità, la positiva valutazione dell’interesse del minore a mantenere i rapporti con i nonni paterni, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione al fine di contemperare la relativa organizzazione con le altre esigenze di vita del minore in modo da rispettarne i tempi dedicati alla vita affettiva, sociale, scolastica e ludica e, nel contempo, inibire le potenziali occasioni di conflitto e favorire la necessaria spontaneità dei rapporti>>.

La creatività di un nuovo metodo espositivo/narrativo in un libro per bambini non è proteggibile col diritto di autore

Cass. sez. I, 10/02/2025 n.3.393, rel. Falabella:

fatto processuale:

<<1. – Fa.Ma. ha evocato in giudizio davanti al Tribunale di Firenze, Co.Ni. e EDIZIONI DEL BORGO Srl invocando la tutela del proprio diritto morale di autore in relazione ad alcuni cofanetti di libri per bambini, pubblicati tra il dal 1982 e il 1994 da altra casa editrice, Fatatrac Srl, di cui il medesimo era stato socio sino al 1994, nonché, amministratore fino al 1993.

L’attore ha dedotto di essere autore dei testi e curatore del progetto iconografico del prodotto editoriale, la cui particolarità era data dalla rappresentazione di fiabe tradizionali tramite delle carte, recanti illustrazioni e brevi testi narrativi: la storia era quindi definita dalla sequenza di carte, attraverso le immagini e le parole.>>

Diritto

<<2. – La Corte di merito ha prestato adesione ai rilievi espressi dalla sentenza di primo grado quanto alla possibilità di qualificare Fa.Ma. come autore di un’opera dell’ingegno con riguardo al prodotto editoriale oggetto della controversia. Il Tribunale aveva ritenuto che la soluzione narrativa attuata attraverso “serie di schede sulla quali da un lato vi è il racconto della storia e, dall’altro, il disegno corrispondente, così che poi poggiando tutte le carte in sequenza emerge la rappresentazione in disegni dell’intera fiaba” fosse caratterizzata da innovazione ed originalità. Per parte sua, la Corte distrettuale ha osservato essere condivisibile l’affermazione del Giudice di primo grado, secondo cui l’opera “Carte in tavola” presentava un contenuto creativo, e ciò in quanto Fa.Ma. aveva “inteso rappresentare e narrare delle fiabe tramite una nuova metodologia comunicativa, ovvero quella della sequenza di carte contenenti delle illustrazioni, che nella loro successione raccontano la storia”. Si trova ancora scritto nella sentenza impugnata: “Tale metodologia di racconto si presenta… come innovativa rispetto alla tradizione, differenziandosi dalla narrazione tramite libri e manuali. L’innovazione creativa determinata dalla differente metodologia narrativa, pertanto, connota il Fa.Ma. quale autore dell’opera, in quanto tale legittimato a richiedere il riconoscimento della paternità della stessa”.

3. – La ricorrente, col primo motivo, ha contestato alla sentenza impugnata di aver riferito la tutela autorale a una semplice idea, in violazione del principio che accorda tutela solo alla trasposizione dell’idea stessa in una specifica opera compiuta ed identificabile.

4. – Per la giurisprudenza di questa Corte, la protezione del diritto d’autore postula l’originalità e della creatività: queste sussistono anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti (Cass. 13 giugno 2014, n. 13524; cfr. pure: Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953; Cass. 12 marzo 2004, n. 5089; Cass. 28 novembre 2011, n. 25173); la creatività, poi, consiste non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d’autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l’ottenimento della protezione (Cass. 12 marzo 2004, n. 5089, cit.; Cass. 28 novembre 2011, n. 25173, cit.; Cass. 29 maggio 2020, n. 10300).

5. – Questi enunciati non sono difformi dai principi elaborati, in materia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Secondo detta Corte, la nozione di “opera” che figura nella dir. 2001/29/CE implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore, anche se la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione (Corte giust. UE 16 luglio 2009, Infopaq, C-5/08, punti 37 e 39; Corte giust. UE 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, punti 33 e da 35 a 37; Corte giust. UE 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17, punto 29). Perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (Corte giust. UE 10 dicembre 2011, Painer, C 145/10, punti 88, 89 e 94; Corte giust. UE 7 agosto 2018, Renckhoff, C-161/17, punto 14; Corte giust. UE 12 settembre 2019, Cofemel, cit., punto 30); la nozione di “opera”, poi, importa necessariamente l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività (Corte giust. UE 13 novembre 2018, Levola Hengelo, cit., punto 40; Corte giust. UE 12 settembre 2019, Cofemel, cit., punto 32).

6. – Nel caso in esame, la Corte di appello, come si è visto, ha apprezzato l’idea creativa senza considerarla nella sua declinazione espressiva, ma attribuendo valore al solo carattere innovativo della “metodologia narrativa” elaborata da Fa.Ma. Ha conseguentemente reputato “irrilevante che altri soggetti (fossero) gli autori del testo e delle illustrazioni”, finendo così con l’associare il diritto di paternità intellettuale non già a un’opera dell’ingegno ma a una semplice idea, separata dalla traduzione espressiva dei relativi contenuti, verbali e grafici. D’altro canto, se, sul versante del diritto unionale, la nozione di “opera” di cui alla direttiva 2001/29/CE va riferita ai soli elementi di espressione della creazione intellettuale, il metodo di rappresentazione di una storia non rientra in tale nozione: e ciò conferma l’erroneità della decisione impugnata>>.

Negato il copyright sulle Birkenstock modello “Madrid” e “Arizona”

Il BGH tedesco nega la tutela d’autore da disegno industriale (da noi art. 2.10 l. aut.) alle Birkenstock (modello e suola col suo particolare motivo.): si tratta di  BGH 20.20.2025 , I ZR 16/24.

Dal Syllabo iniziale le massime:

  1. Una creazione intellettuale personale ai sensi dell’art. 2 (2) UrhG è una creazione di carattere individuale il cui contenuto estetico ha raggiunto un grado tale che, secondo l’opinione di ambienti ricettivi all’arte e ragionevolmente familiari con le opinioni artistiche, può essere considerata una realizzazione L’effetto estetico del disegno può giustificare la tutela del diritto d’autore solo se si basa ed esprime una realizzazione artistica. Affinché la tutela del diritto d’autore sia concessa, è necessario che vi sia una libertà creativa utilizzata in modo artistico. La creazione intellettuale personale è esclusa quando non c’è spazio per il design artistico perché il design è predeterminato da requisiti tecnici. Una realizzazione artistica significa niente di più e niente di meno che una realizzazione creativa e originale nel campo dell’arte che riflette la personalità individuale del suo autore.
  2. Per la tutela del diritto d’autore di un’opera d’arte applicata ai sensi dell’art. 2 (1) n. 4 UrhG, come per tutti gli altri tipi di opere, il livello di design non deve essere troppo basso. Le creazioni puramente tecniche che utilizzano elementi formali di design non possono essere tutelate dal diritto d’autore. Per la tutela del diritto d’autore, invece, è necessario raggiungere un livello di design che consenta di riconoscere l’individualità.
  3. Nei procedimenti per violazione del diritto d’autore, l’attore ha l’onere di provare l’esistenza di una creazione intellettuale Deve quindi presentare non solo l’opera in questione, ma anche gli elementi specifici del design da cui derivare la protezione del diritto d’autore. Nel caso di oggetti di utilità, deve essere dimostrato con precisione e chiarezza in che misura essi siano stati progettati artisticamente al di là della forma dettata dalla loro funzione.

(traduzione automatica online)

La personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale è lecittima solo se eccede la determinazione già operata dal CTU (più il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale anche al compagno della madre)

Cass. sez. III, 06/03/2025 n. 5.984, rel. Positano sul primo tema:

<<l motivo ha per oggetto la liquidazione del danno non patrimoniale da morte disposta in favore della madre della piccola Ho.An., Ho.So., alla quale la Corte territoriale ha riconosciuto una personalizzazione della componente biologica del danno in misura pari al 30%, sostanzialmente sulla scorta della sola considerazione delle “modalità di verificazione del sinistro” e della successiva insorgenza della patologia psichica di origine post-traumatica, senza dare in alcun modo conto delle eventuali “conseguenze anomale o del tutto peculiari”>>.

Risposta della SC:

<<Come rilevato correttamente anche dalla Corte territoriale, la liquidazione può essere incrementata dal giudice, in sede di personalizzazione del danno biologico, con motivazione analitica e non stereotipata, ma solo in presenza di conseguenze anomale e del tutto eccezionali (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato).

In particolare, la Corte territoriale dopo avere dato atto della stima fatta dal c.t.u. di un danno psichico pari al 18%, fa presente che per fondare la richiesta di personalizzare il risarcimento del danno biologico (diverso da quello parentale) la danneggiata ha allegato: “tanto la tragicità della perdita dell’unica figlia, non avendone l’attrice, all’epoca del sinistro, altri dei quali occuparsi e sui quali riversare il proprio amore di madre, quanto la circostanza che il decesso sia avvenuto in maniera cruenta, con il corpo della piccola Ho.An. strascinato sul selciato per diversi metri dopo il violento impatto” (cfr. p. 3 dell’atto di citazione del 04.07.2017).

Il c.t.u. ha spiegato che la sintomatologia depressiva dell’attrice corrisponde ad almeno sette criteri di un Episodio Depressivo Maggiore quali sono: umore depresso, marcata diminuzione di interesse, perdita di peso (nel primo anno), insonnia/disturbi del sonno, rallentamento psicomotorio, mancanza di energia, pensieri di morte/ideazione suicidaria (nei primi mesi).

Questi sintomi tendenzialmente stabilizzati travalicano dal danno da perdita del rapporto parentale a quello psichico permanente “e vanno riferiti ad un episodio assolutamente traumatico rappresentato dalla perdita della figlia, e dal fatto di “vedere il corpicino pieno di sangue nell’elicottero, notare gli impegni dei sanitari durante il volo verso l’ospedale”, ciò determina un Disturbo post -traumatico da stress (DPTS) notevole”

Argomentando sui presupposti della personalizzazione e, quindi, della eccezionalità ed anomalia del danno, rispetto ad altro analogo pregiudizio di natura biologica, la Corte àncora l’incremento del 30% “all’intensità del dolore sofferto dalla madre, non solo per aver perduto la figlia di soli quattro anni, ma soprattutto per le modalità repentine e cruente con cui è avvenuto il suo decesso….Particolarmente significativi sono i tormenti che le procurano i reiterati incubi notturni durante i quali essa ripete l’esperienza dolorosa dell’agonia della figlia; dunque, l’evento tragico durato circa un’ora in cui dopo aver saputo che era stata investita da un’auto, l’ha assistita mentre, gravemente ferita, veniva elitrasportata in ospedale e, poco dopo l’arrivo, ha appreso che era spirata perché erano incurabili le lesioni provocate dall’incidente.

Tali circostanze e in particolare, dunque, l’intensità del dolore procurato dalle cruente e repentine modalità di accadimento dell’illecito giustificano il riconoscimento della personalizzazione del risarcimento. Tenuto conto delle descritte modalità che hanno contraddistinto il sinistro”.

Alla luce di quanto precede è evidente che la rilevanza psicogena del fatto è stata ricondotta dal giudice di appello proprio alle modalità traumatiche, improvvise e drammatiche.

Al contrario, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dalla danneggiata, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.

Orbene, il nucleo motivazionale della personalizzazione è ricondotto dalla Corte territoriale al seguente dato fattuale: “l’ha assistita mentre, gravemente ferita, veniva elitrasportata in ospedale e, poco dopo l’arrivo, ha appreso che era spirata perché’ erano incurabili le lesioni provocate dall’incidente. Tali circostanze e in particolare, dunque, l’intensità’ del dolore procurato dalle cruente e repentine modalità’ di accadimento dell’illecito giustificano il riconoscimento della personalizzazione del risarcimento…”.

Nel caso di specie i profili che la Corte territoriale individua quali “gravi sofferenze” patite dalla madre per la perdita della figlioletta consistono si sovrappongono agli stessi profili ritenuti rilevanti nella valutazione fatta dal CTU al fine di giungere al riconoscimento della patologia psichica post traumatica in capo al soggetto.

Da ciò una duplicazione delle conseguenze risarcitorie in quanto, nonostante la oggettiva gravità della vicenda, le conseguenze descritte dal consulente e valorizzate dalla Corte territoriale, sono proprio quelle fisiologicamente e tristemente derivanti da pregiudizi dello stesso (elevato) grado, sofferte da persone della stessa età e con il medesimo ruolo genitoriale rispetto alla vittima primaria.

Pertanto, le allegazioni del presente giudizio non giustificano la “personalizzazione” in aumento.>>

Sul secondo tema, riguardante il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale anche al compagno della madre:

<< Il motivo ha per oggetto la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale disposta in favore del compagno della madre, per la morte della figlia di quest’ultima, in assenza di convivenza e della prova della effettiva assunzione, da parte dell’istante, del “ruolo morale e materiale di genitore”.

Il motivo è inammissibile perché consiste in una critica alla idoneità e sufficienza delle prove acquisite e si traduce in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio inibita al giudice di legittimità.

Il motivo tende ad una nuova valutazione delle espletate prove testimoniali e di quanto emerso in sede di c.t.u., relativamente alle quali la Corte d’Appello ha reso una motivazione ragionevole e giuridicamente coerente, affermando che “… sia le assunte deposizioni testimoniali, sia l’indagine medicolegale convergono, dunque, nel confermare l’allegata connotazione che ha contraddistinto il rapporto intercorso tra l’appellante e la vittima primaria del sinistro.

La Corte d’Appello ha accertato cioè, sulla base delle evidenze processuali raccolte, che il signor Ga.Th. aveva assunto un vero e proprio ruolo di “padre vicario” nei confronti della piccola, venendo in tutto e per tutto a ricoprire questo ruolo in sostituzione del genitore biologico del tutto eclissatosi dalla breve esistenza della figlia…” (pag. 40 sentenza impugnata), venendo di conseguenza a subire, per la morte della bambina, un danno da perdita del rapporto parentale.

La statuizione si pone sul solco del principio giurisprudenziale secondo cui la convivenza more uxorio non è da sola sufficiente a dimostrare il pregiudizio subito, “dovendosi rinvenire, al fine di liquidare il danno parentale, quegli indici che il controricorrente Ga.Th. ha allegato e la Corte ha ritenuto provati e cioè la sua dedizione e l’assistenza morale e materiale alla piccola Ho.An. per oltre 3 dei 4 anni. Dedizione ed assistenza da padre putativo, considerata l’assenza di quello biologico”.

Questa Corte ha, infatti, affermato che “il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito nel rapporto padre figlio” (Cassazione civile sez. III, 15.11.2023, n. 31867)>>.

La Cassazione sul danno cagionato al lavoratore tramite più che trentennale esposizione all’amianto

Il dipendente subisce un mesiotelioma pleurico a seguito di esposizione più che trentennale all’amianto, senza che fosse stata predisposta alcuna cautela o protezione.

La SC conferma la condanna ai danni del datore di lavoro già emessa dal secondo gouidice.  Si tratta di Cass. 06/03/2025 n. 5.984, rel. Positano, provvedimento analitico sulla normativa in tema, che si ocupa di difese dell’azienda, molte delle quali per vero inverosimilmente deboli.

I punti principali:

  •  §§ 15-17 sul concorso di cause: basta un concorso anche minimo.
  • non conta dove sia stata eseguita la pretaizone: cioè anche presso terzi, § 18-
  • sull’art. 2087 cc: perciò adottare “tutte le misure” significa che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall’ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione; misure relative all’ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori); e significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorra servirsi del criterio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l’esposizione al rischio dei dipendenti aldilà delle specifiche previsioni dettate dalla normativa prevenzionale, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell’esperienza e della tecnica“.
  • la conoscenza della nocività dell’amianto risale all’inizio del 1900, § 28.
  • la concreta  dannosità dell’esposizione è  cosa diversa dalla pericolosità dell’attività, § 34;
  • la potenziale pericolosità della condotta va valutata in base all’agente modello: “42.- Anche qui dovendosi ribadire che a tal fine occorre fare riferimento al concetto di “agente modello” (homo ejusdem professionis et condicionis), sul presupposto che se un soggetto intraprende una attività, soprattutto se pericolosa, ha il dovere di informarsi preventivamente dei rischi ed ha l’obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza pericoli.
  • è rilevante anche l’effetto acceleratore della latenza, § 44.

Tutto giusto , anche se sostanzialmente ovvio. Spiace che si debba arrivare alla SC per accettarlo: fa pensare…

ll medico convenzionato col SSN, che interviene su un turista fuori sede, non perde la qualità di medico convenzionato, sicchpè del suo operato risponde l’ASL ex art. 1228 cc

Cass. sez. III, 04/03/2025 n. 5.673, rel. Rubino:

Premessa generale:

<<Va premesso che è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la ASL è responsabile, ai sensi dell’art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, essendo tenuta per legge – nei limiti dei livelli essenziali di assistenza – ad erogare l’assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento (Cass. n. 14846 2024, Cass. n. 6243 2015).

L’affermazione si fonda sulla norma fondamentale di cui all’art. 25, comma 3, legge n. 833 del 1978 (“l’assistenza medicogenerica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino”).

Il soggetto pubblico, per l’adempimento dell’obbligazione di fornire l’assistenza medico-generica cui per legge è obbligato, si vale dell’opera del terzo, cioè di un esercente la professione sanitaria il quale non è dipendente del soggetto obbligato, ma costituisce personale “convenzionato” (in alternativa a quello “dipendente”, secondo l’indicazione fornita dall’art. 25, comma 3, legge n. 833 del 1978).

Trattasi, come precisa Cass. n. 14846 del 2024, di una fattispecie di responsabilità, identificata in sede interpretativa dalla giurisprudenza, che è stata poi recepita dal legislatore con l’art. 7 legge n. 24 del 2017 (“1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”), secondo una linea di continuità fra l’interpretazione giurisprudenziale dell’ordinamento ed il successivo intervento legislativo, quale argomento ex post a sostegno della detta interpretazione (il primo comma del citato articolo 7 stabilisce chiaramente la correlazione fra la collocazione lavorativa dell’esercente ed il titolo di responsabilità per il dipendente vale l’art. 1218, per il non dipendente l’art. 1228).

Trattasi quindi di una ipotesi di responsabilità diretta della ASL, per fatto del proprio ausiliario>>.

Andando alla fattispecie de qua:

<<La peculiarità della fattispecie in esame è che il comportamento del medico denunciato come fonti di danni per la paziente non è stato tenuto dal medico di base della defunta signora Mo..   Sono queste le ipotesi che, finora, hanno condotto alla affermazione della responsabilità della ASL nei termini predetti, in cui cioè il rapporto tra paziente che fruisce del SSN e medico convenzionato, è un rapporto di durata che si instaura a mezzo della libera scelta del proprio medico di base, effettuata dall’utente iscritto al S.S.N. in un novero di medici già selezionati nell’accesso al rapporto di convenzionamento e in un ambito territoriale delimitato, rapporto inquadrato nell’ambito dei rapporti di lavoro autonomo “parasubordinati”.

Nel caso di specie, invece, il dottor Ch.Se. non era il medico di base della defunta signora Mo., che si trovava, ospite di una struttura alberghiera, a centinaia di chilometri dal suo luogo di residenza.

L’inquadrabilità del rapporto svolto nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, e di conseguenza la configurabilità anche in questo caso di una responsabilità, diretta, della struttura sanitaria per il fatto del medico convenzionato suo ausiliario ha un suo autonomo fondamento normativo, che si rinviene nel quarto comma dell’art. 19 della legge n. 833 del 1978, che prevede “Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale.”

Come poi previsto dagli Accordi Collettivi nazionali di categoria, il medico convenzionato non è obbligato a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta ai cittadini non residenti (che non siano suoi assistiti), ma se accetta di prestarla, in favore appunto dei cittadini che si trovino eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, eroga una prestazione che si inquadra nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per la quale peraltro può ricevere anche un compenso, tariffato dall’accordo collettivo e in relazione alla quale la Ausl è responsabile per l’attività svolta dal medico, che si inquadra nell’ambito delle prestazioni del SSN erogate da medico con esso convenzionato in favore dei pazienti.

Tutto ciò premesso, e ritenuto che emergesse pacificamente che la signora Mo. si trovava ospite della struttura alberghiera per un soggiorno turistico e termale, che la stessa ebbe un malore, che fu chiamato un medico convenzionato con la ASL che visitò in due diverse occasioni la paziente prescrivendo una terapia, cioè l’astratta riconducibilità della situazione all’ipotesi di cui all’art. 19, quarto comma della legge n. 833 del 1978, cui consegue come in tutti i casi di prestazione erogata dal medico del Servizio Sanitario nazionale con conseguente instaurazione di un contatto sociale tra medico e paziente la responsabilità della ASL ex art. 1228 c.c., deve ritenersi che incombesse sulla ASL provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, ovvero che il medico intervenne non quale medico convenzionato ma puramente come libero professionista, del quale l’albergo intendeva avvalersi a favore della ospite che ne aveva necessità. Non può invece ritenersi che gravi sulla paziente – o sui suoi congiunti, come in questo caso – provare che non esistessero elementi atti a dimostrare che la prestazione erogata, riconducibile in una prestazione sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale non fosse stata invece resa ad altro titolo>>.

Sulle prove illecite: è inutilizzabile l’informazione acquisita dai social nel telefono del coniuge, in mancanza di sua autorizzazione

Cass. sez. I, 20/02/2025 n. 4.530, rel. Garri, sulla irrilevanza della testimonianza c.d. de relato ex parte actoris circa l’allegato consenso espresso da un coniuge all’altro per l’accesso ai rispettivi telefoni:

<<Il ricorrente contesta l’utilizzo della testimonianza de relato ex parte actoris da parte della Corte di appello al fine di dimostrare la esistenza di una relazione extraconiugale del signor Sa. con tale signora Ce..

Con la deposizione resa in primo grado all’udienza del 14/06/2022 la teste Sa., amica della signora Ch., dichiarava: “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto sono amica della convenuta da tantissimi anni. Posso dire che nel settembre del 2020 Lu.Ch. mi chiamò al telefono e disse che voleva parlarmi di una cosa importante. Ci siamo incontrate. Lu.Ch. mi raccontò che qualche mese prima era a casa con il marito, ad un certo punto lui spense la televisione e le disse che doveva dirle una cosa, le disse che lui aveva una relazione con un’altra donna, con la quale si incontrava. Lei mi raccontò che dopo la confessione del marito aveva trovato delle chat sul telefono del marito, tra il marito e una donna, di contenuto inequivocabile, da cui si capiva che c’era una relazione. Lu.Ch. mi riferì che lei e il marito condividevano le password dei rispettivi telefoni”.

Orbene, la Corte distrettuale utilizza tale testimonianza unitamente alle chat versate in atti per ritenere accertata la relazione extraconiugale del Sa. quale motivo scatenante della crisi coniugale ai fini dell’addebito della separazione.

L’utilizzo delle chat da parte del giudice di merito si rivela illegittimo con conseguente inutilizzabilità delle stesse ai fini di riscontro di quanto dichiarato dalla teste.

Ciò in quanto non vi è prova idonea per ritenere acquisite in modo legittimo le conversazioni tramite Whattsapp e Telegram dal telefono del Sa., atteso che la circostanza che i coniugi avessero accesso ai rispettivi telefoni ed in particolare alle password è riferita dalla teste Sa. per averlo appreso dalla parte, ossia dalla signora Ch.

A tal proposito va premesso che in tema di prova testimoniale, i testimoni “de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell’accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni “de relato” in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8358 del 03/04/2007).

Orbene, sulla scorta dei superiori principi non può che ritenersi erronea la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata l’acquisizione illecita delle conversazioni (e quindi provata la disponibilità reciproca delle password dei dispositivi cellulari) in virtù di quanto riferito dalla teste Sa., per come appreso dalla signora Ch., ossia che i coniugi avevano accesso ai rispettivi telefoni. Tale circostanza risulta decisiva ai fini di ritenere utilizzabili le chat versate in atti che sono state poste a fondamento del giudizio circa l’esistenza di “una relazione sentimentale del Sa. anteriormente al suo allontanamento dalla casa coniugale ed al deposito del ricorso per separazione”. Ad avviso della corte territoriale le chat hanno costituito un elemento probatorio decisivo atteso che “il contenuto delle chat evidenzia il carattere “riservato” della relazione di cui le frasi sono inequivoca espressione in un periodo in cui l’appellante (il Sa.) conviveva ancora con la moglie”.

Conseguentemente, la censura risulta fondata avendo la corte erroneamente ritenuto provata la decisiva circostanza dell’accesso ai rispettivi telefoni come riferita de relato ex parte actoris e conseguentemente ritenuto utilizzabili le chat versate in atti dalla signora Ch.>>

Decisione esatta.