Affidamento dei minori omo-familiare oppure etero-familiare? Sull’art. 333 c.c.

Cass. sez. I , 12/03/2025  n. 6.581 rel. Iofrida:

<<I ricorrenti, nonni paterni, insistono nel lamentare che il Tribunale per i minorenni di Lecce, prima, e, successivamente, la Corte di Appello avrebbero dovuto privilegiare nell’affidamento delle piccole Ca.So. ed Ca.Es. a dette figure familiari.

Questa Corte (Cass. 28257/2019) ha chiarito che “Il giudizio e l’eventuale istruttoria da svolgersi dal giudice del merito in ordine all’adeguatezza, o meno, del familiare prescelto quale affidatario in via temporanea, ai sensi dell’articolo 333 c.p.c., a soddisfare le esigenze del minore ed a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, va accuratamente svolto, valorizzando delle figure vicarianti inter-familiari e il contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine che è criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche temporaneo, dei minori” (questa Corte ha cassato la decisione della Corte di merito, che aveva disposto l’affidamento temporaneo etero-familiare di un minore, senza aver adeguatamente valutato la possibilità dell’affido inter-familiare ai nonni).

Orbene, la Corte d’Appello di Lecce, in applicazione di tale principio, ha, nella specie, svolto anzitutto un’istruttoria accurata, sia acquisendo le Relazioni aggiornate dei Servizi sociali, sia disponendo consulenza tecnica psicologica proprio per definire l’idoneità all’affidamento intra-familiare e al collocamento dei minori presso gli ascendenti paterni.

Le doglianze in ordine a carenze istruttorie risultano quindi del tutto generiche e astratte, muovendo dall’assunto fondante secondo cui su deve in ogni caso privilegiare l’affido intra-familiare, sia pure in un’ottica di famiglia allargata.

Ma nel presente giudizio è stata comunque vagliata ogni possibilità, purché risolutiva, per il collocamento e affidamento dei minori, senza che siano ipotizzabili censure inerenti l’iter processuale e violazioni o falsa applicazione di norme.

Il tutore controricorrente evidenzia come sia emersa in giudizio l’incapacità dei nonni paterni delle due bambine di rendersi conto delle situazioni e delle condizioni di disagio dei minori e delle gravi trascuratezze e carenze delle figure genitoriali nell’accudimento dei minori e quindi, non avendo i nonni alcuna familiarità con la famiglia del figlio, l’assenza di quel rapporto significativo che consente di dare un senso al non allontanamento dei minori da un contesto familiare.

Peraltro, i nonni in una prima fase del procedimento non hanno espresso la disponibilità ad un eventuale affido delle nipoti, rimarcando invece l’adeguatezza del figlio e della nuora, ed anzi giustificando mancanze (a loro dire) di piccola entità (quali per esempio i vestiti sporchi dei bambini) con i presunti impegni della signora Pa.Ma. nei confronti dell’anziano genitore; solo nel dicembre 2021 essi avevano presentato istanza di affidamento delle nipoti, istanza respinta dal Tribunale per i Minorenni con provvedimento provvisorio del maggio 2022, confermato in sede di reclamo dalla Corte d’Appello.

Al riguardo, si deve rilevare (avendo il controricorrente svolto a pag.11 del controricorso alcune considerazioni) che non si è formato un giudicato, in ogni caso rebus sic stantibus, e quindi non preclusivo di nuovo esame della posizione dei nonni quali affidatari delle minori, rispetto alla conferma con il provvedimento definitivo, adottato dal Tribunale nell’ottobre 2022 e impugnato con reclamo alla Corte d’Appello, che ha deciso con il decreto oggi impugnato.

Nel caso di specie, la decisione della Corte d’Appello di inidoneità dei nonni ad essere individuati quali affidatari dei minori si è fondata sull’inesistente legame affettivo “significativo” nonni-nipoti, sui bisogni speciali di Ca.So., sulla tenera età di Ca.Es., sulla situazione complessa preadolescenziale di Pa.Ke. (che peraltro non è nipote dei signori Ca.An. e Cr.Ro. e per il quale la disponibilità dei nonni è sempre stata ambivalente, sembrando subordinata a quella di poter essere affidatari delle bambine), ma soprattutto sull’attivazione di tutte le possibili risorse senza esito positivo>>.

Trascrizione dell’atto di accettazione tacita dell’eredità quando è costituito da una citazione in giudizio

Cass. Sez. II, sentenza 1 aprile 2025 n. 8.520 , Rel. Tedesco;

<< L’accettazione tacita dell’eredità si ha quando il chiamato compia atti che, per loro natura, presuppongono la qualità di erede e ad essa si riferiscono. In questo senso dà luogo ad accettazione tacita la proposizione di azioni giudiziali che non rientrano negli atti conservativi o di gestione consentiti dall’art. 460 c.c. (Cass. n. 13738/2005; n. 10060/2018), come nel caso di proposizione di domande che di per sé manifestano la volontà di accettare (Cass. n. 21288/2011; n. 14499/2018; n. 24836/2022); tuttavia, non possono confondersi l’esistenza dell’accettazione tacita con i requisiti richiesti affinché essa possa essere trascritta. Ad esempio, un’accettazione tacita può desumersi anche da un atto di disposizione relativo a beni mobili concluso oralmente oppure da un atto di disposizione di immobili a mezzo di scrittura privata con firme non autenticate. Nell’uno e nell’altro caso il chiamato è divenuto erede, ma ai fini della pubblicità è necessaria la sentenza. In presenza di una domanda giudiziale che dia luogo ad accettazione tacita, la trascrizione ex art. 2648 c.c. non si può richiedere sulla base di quel solo atto, che non rientra in alcuno dei titoli in base ai quali si può richiedere la trascrizione. Ex art. 2657 c.c., si deve riconoscere che la scrittura privata può essere trascritta soltanto quando le sottoscrizioni siano state autenticate secondo le formalità previste dall’art. 72 della L. 16 febbraio n. 89, e cioè quando il notaio dichiara che le firme sono state apposte in sua presenza e, quando occorra, dei testi e dei fidefacienti o sono state giudizialmente accertate.
Si ricorda che la disposizione dell’art. 2657, primo comma, c.c. ha carattere tassativo (cfr. Cass. n. 2033/1996; n. 3674/1995). Identica conclusione si impone con riferimento ai titoli richiesti dall’art. 2648, comma 3, c.c. per la trascrizione dell’accettazione di eredità>>.