Cass. Sez. II, sentenza 1 aprile 2025 n. 8.520 , Rel. Tedesco;
<< L’accettazione tacita dell’eredità si ha quando il chiamato compia atti che, per loro natura, presuppongono la qualità di erede e ad essa si riferiscono. In questo senso dà luogo ad accettazione tacita la proposizione di azioni giudiziali che non rientrano negli atti conservativi o di gestione consentiti dall’art. 460 c.c. (Cass. n. 13738/2005; n. 10060/2018), come nel caso di proposizione di domande che di per sé manifestano la volontà di accettare (Cass. n. 21288/2011; n. 14499/2018; n. 24836/2022); tuttavia, non possono confondersi l’esistenza dell’accettazione tacita con i requisiti richiesti affinché essa possa essere trascritta. Ad esempio, un’accettazione tacita può desumersi anche da un atto di disposizione relativo a beni mobili concluso oralmente oppure da un atto di disposizione di immobili a mezzo di scrittura privata con firme non autenticate. Nell’uno e nell’altro caso il chiamato è divenuto erede, ma ai fini della pubblicità è necessaria la sentenza. In presenza di una domanda giudiziale che dia luogo ad accettazione tacita, la trascrizione ex art. 2648 c.c. non si può richiedere sulla base di quel solo atto, che non rientra in alcuno dei titoli in base ai quali si può richiedere la trascrizione. Ex art. 2657 c.c., si deve riconoscere che la scrittura privata può essere trascritta soltanto quando le sottoscrizioni siano state autenticate secondo le formalità previste dall’art. 72 della L. 16 febbraio n. 89, e cioè quando il notaio dichiara che le firme sono state apposte in sua presenza e, quando occorra, dei testi e dei fidefacienti o sono state giudizialmente accertate.
Si ricorda che la disposizione dell’art. 2657, primo comma, c.c. ha carattere tassativo (cfr. Cass. n. 2033/1996; n. 3674/1995). Identica conclusione si impone con riferimento ai titoli richiesti dall’art. 2648, comma 3, c.c. per la trascrizione dell’accettazione di eredità>>.