Lo stoccaggio all’estero del prodotto illecitamente marcato è violazione di marchio se destinati al paese del suo titolare

Le conclusioni dell’AG Dean Spielmann 27.03.2025, C-76/24, Tradeinn Retail Services S.L. contro PH , di cui ci notizia Marcel Pemsel in IPKat:

<<Dall’insieme di tale giurisprudenza risulta che l’elemento essenziale che permette di stabilire se il titolare di un diritto di proprietà intellettuale possa avvalersene di fronte ad atti compiuti all’estero è in sostanza il fatto che tali atti, quali la vendita, l’offerta in vendita o l’immissione in commercio dei prodotti di cui trattasi, siano rivolti ai consumatori che si trovano nel territorio in cui il diritto di proprietà intellettuale in questione è protetto.

39. Indipendentemente dallo specifico contesto di tali sentenze, le considerazioni relative ai rimedi a disposizione del titolare di un diritto di proprietà intellettuale di fronte a un’asserita violazione di tale diritto tramite atti compiuti all’estero, al di fuori del territorio nel quale detto diritto è protetto, sono di natura trasversale e, pertanto, a mio avviso, applicabili al caso di specie.

40. Infatti, analogamente, nella presente causa, occorre evitare che il terzo il quale ha fatto uso di un segno identico a un marchio nazionale, in assenza del consenso del titolare di tale marchio, per prodotti identici a quelli per i quali quest’ultimo è registrato, possa opporsi all’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 e quindi pregiudicare l’effetto utile di tale disposizione facendo valere il luogo di stoccaggio dei prodotti, qualora intenda offrirli o immetterli in commercio nel territorio in cui tale marchio è protetto.

41. Poiché lo stoccaggio di prodotti al fine di offrirli o immetterli in commercio è uno degli usi, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436, che può essere vietato dal titolare di un marchio, espressamente contemplato al paragrafo 3, lettera b), di tale disposizione, il titolare di un marchio nazionale, a mio avviso, deve poter opporvisi, in forza del diritto esclusivo conferitogli dal marchio.

42. L’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 deve dunque essere interpretato nel senso che esso garantisce la protezione di un marchio nazionale dallo stoccaggio di un prodotto lesivo dei diritti correlati a tale marchio al di fuori del suo territorio di protezione, qualora tale stoccaggio avvenga allo scopo di offrire il prodotto o di immetterlo in commercio nel paese in cui detto marchio è protetto.

43. Poiché deve sussistere un pertinente elemento di collegamento con il territorio nazionale nel quale il marchio è protetto, una simile interpretazione di tale disposizione è conforme al principio di territorialità. Essa è altresì conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte, la quale ha più volte ricordato che il diritto esclusivo del titolare del marchio è stato concesso al fine di permettere a quest’ultimo di proteggere i propri interessi specifici in quanto titolare del marchio, ossia al fine di garantire che tale marchio possa adempiere le proprie funzioni. L’esercizio del diritto suddetto deve essere riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio, tra le quali occorre annoverare la funzione essenziale del marchio, che è di garantire al consumatore o all’utente finale l’identità di origine del prodotto provvisto di un marchio, permettendo loro di distinguere, senza possibilità di confusione, tale prodotto da quelli aventi una diversa provenienza>>

Il punto però è che non viene spiegato quando ricorra <<lo scopo di offrire il prodotto o di immetterlo in commercio nel paese in cui detto marchio è protetto.>>. Come al solito in questi casi, bisogna provare il foro interiore (impossibile) oppure bastano prove oggettive?

Inoltre non spiega che tipo di stoccaggio, dato che il titolare aveva lamentato la presenza di fotografie su internet. Se anche questo fosse stoccaggio (ma così non è ; del resto la discussione sul concetto di stoccaggio nei §§ 45 ss  tratta di altro), allora la situaizone cambierebbe, dato che la pagina web è raggiungibile da qualunque località mondaile e dunquie anche dal paese del titolare. Se invece stoccaggio è solo il deposito fisico nei magazzini, allora non ci sarebbe contatto con tale paese.