in GUCE odierna (serie L, n. 2023/2041 con la nuova modalità di pubblicazione “atto per atto”; v. ilcaso.it) il “Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753” .
Avevo postato in settembre il link ad una prima bozza,
L’atto è importante.
La norma centrale è quella sulla protezione, art. 40 (oltre alle definizioni iniziali, naturalmente)
Poi ricordo:
- principio della porta aperta per le associazioni di produttori, art. 45;
- invocabilità come anteriorità nelle ADR sull’assegnazione dei nomi di dominio (entro la UE),. art. 46;
- l’usabilità del simbolo IGP dell’Unione (v. allegati al reg. UE 664/2014);
- è insufficientemente precisa la regola per cui la protezione si applica anche “alle merci vendute mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico” (art. 40.4.b): sembra mancare ogni criterio di localizzazione territoriale entro la UE (non potendosi pensare ad una applicazione extraterritoriale mondiale).
Curioso è che siano protetti anche i prodotti industriali (e non solo quelli artigianali): cioè pure quelli “realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine” (art. 4 sub 1.b; la precedente definizione sub 1.a) pare definire infatti la artigianalità). La reputazione legata al luogo (art. 6) rimane anche quando si passa alla produzione automatizzata/seriale?