Cass. Sez. V, Sent. 16 gennaio 2024 n. 1.640, Rel. Leuzzi:
<Con riferimento alla posizione dell’erede né l’art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973, né l’art. 6, co. 5, L. n. 212 del 2000, prevedono deroghe in ordine all’esposto quadro di regole, né contemplano avvertimenti specifici. Viene, piuttosto, in apice il principio generale in ragione del quale l’erede è chiamato a rispondere di tutti i debiti facenti capo al de cuius non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell’estinto, ma, altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale. In forza degli artt. 752 e ss c.c. e per espressa previsione dell’art. 65, co. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’erede risponde in solido col dante delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte di quest’ultimo>>.
(notizia e link al testo da Ondif)