L’accettazione tacita può dedursi da atti, che abbiano rilevanza non solo fiscale (come la denuncia di successione) ma anche civile (come la voltura catastale), purchè compiuti dal successibile o su suo incarico

Cass. sez. III, ord. 13/08/2024 n. 22.769, rel. Rossi Raff.:

<<4.2. Così definito il riparto dell’onere probatorio tra i contraddittori, deve ribadirsi che l’accettazione tacita dell’eredità può inferirsi anche dal compimento di atti che non abbiano solo natura meramente fiscale (quale la denuncia di successione, ex se inidonea a denotare in modo univoco l’intento di assumere la qualità di erede, siccome diretta ad evitare l’applicazione di sanzioni sulla imposta: Cass. 19/02/2019, n. 4843; Cass. 28/02/2007, n. 4783; Cass. 13/05/1999, n. 4756), ma siano al contempo di valenza fiscale e civile, come la voltura catastale.

In tal caso, infatti, l’atto voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell’imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l’accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: soltanto chi intende accettare l’eredità ragionevolmente assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso (Cass. 30/04/2021, n. 11478; Cass. 21/10/2014, n. 22317; Cass. 11/05/2009, n. 10796; Cass. 12/04/2002, n. 5226).

Del pari, il contegno del chiamato integrante accettazione tacita (il contegno, cioè, che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede) non postula un’attività negoziale diretta o personale del successibile, potendo invece realizzarsi anche quando l’atto voltura catastale sia compiuto da altri chiamati su conferimento di delega o nello svolgimento di mansioni procuratorie, oppure ancora in fattispecie di negotiorum gestio cui segua la successiva ratifica del chiamato (orientamento consolidato: cfr. Cass. 11/07/2014, n. 15888; ma così anche, in epoca più risalente, Cass. 01/12/1977, n. 5227; Cass. 03/12/1974, n. 3958).

L’accettazione tacita può, tuttavia, desumersi – e la notazione è dirimente – soltanto ed esclusivamente da un comportamento del successibile (o a questi riferibile in via mediata, con le modalità innanzi descritte): sicché, come ha puntualizzato questa Corte, non ricorre quando solo un altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l’attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. 06/04/2017, n. 8980), sia pure indicando, a necessari fini di completezza della propria dichiarazione, anche l’identità e le generalità degli altri chiamati>>.